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LEGGE 28 luglio 2004, n. 192

G.U.R.I. 3 agosto 2004, n. 180

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIRCHIA, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144

All'articolo 1:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004";

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.

3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa".