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LEGGE REGIONALE 9 luglio 2004, n. 12

G.U.R.S. 16 luglio 2004, n. 30

Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28].

TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2024 e con annotazioni alla data 9 aprile 2015)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico

(abrogato dall'art. 92, comma 1, della L.R. 3/2024)

Art. 2

Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28]

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28], le parole "in conformità ad accordi con" sono sostituite con le parole "sentite le".

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 luglio 2004.

CUFFARO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

CIMINO