
LEGGE REGIONALE 9 luglio 2004, n. 12
G.U.R.S. 16 luglio 2004, n. 30
Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28].
TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2024 e con annotazioni alla data 9 aprile 2015)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico
(abrogato dall'art. 92, comma 1, della L.R. 3/2024)
Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28]
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28], le parole "in conformità ad accordi con" sono sostituite con le parole "sentite le".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 luglio 2004.
CUFFARO
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
CIMINO