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ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2004, n. 3362

G.U.R.I. 16 luglio 2004, n. 165

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3362)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino all'O.P.C.M. 9 marzo 2006, n. 3505 e annotato al 19 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252, recante "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003";

Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalità di attivazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica, tenuto conto dell'importanza ed urgenza di dare concreto avvio ad un'azione volta al contenimento del rischio sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorità;

Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

(modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), dell'O.P.C.M. 9 marzo 2006, n. 3505)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità.

2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi e riservata la somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La predetta somma è destinata:

quanto ad euro 67,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale;

quanto ad euro 32,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale.

3. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse finanziarie relative all'anno 2004. Per le risorse finanziarie relative all'anno 2005 si provvederà con successiva ordinanza che tenga conto, ai fini del riparto tra le regioni, della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento.

4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie: a) verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, ovvero sulla base delle indicazioni tecniche definite dalle regioni in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive integrazioni e di quanto rilevante in materia sismica nell'ambito del decreto del 14 settembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile; b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche già eseguite con le modalità di cui alla lettera a); c) interventi di adeguamento o miglioramento che, in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza risulta accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale. (1)

5. Le regioni definiscono la quota percentuale dell'importo indicato al comma 2, per l'anno 2004 da destinare alle verifiche tecniche di cui al comma 3, lettera a).

6. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), possono consistere, in casi eccezionali, anche in interventi di demolizione e ricostruzione. In tal caso il calcolo del finanziamento sarà effettuato tenendo conto della volumetria dell'edificio da demolire.

7. Gli interventi di cui al comma 3 devono inoltre riguardare edifici ed opere:

a) ubicate in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione di quelle costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e situate in zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per la progettazione o l'adeguamento;

b) rientranti nelle tipologie individuate con appositi provvedimenti dallo Stato e dalle regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli edifici scolastici in quanto rientranti nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(1)

Per le modifiche agli interventi di cui al comma annotato, con riferimento alle assegnazioni finanziarie alla Regione Puglia, vedi il D.P.C.M. 19 novembre 2008, pubblicato nella G.U.R.I. 13 gennaio 2009, n. 9.

Art. 2

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio che caratterizzano i diversi territori.

2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, cosi come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. Ciascuna regione predispone e trasmette altresì al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005, un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.

3. Nell'ambito del programma e dei piani di intervento di cui al comma 2 le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti la quota assegnata, ai fini dell'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili.

4. Qualora il programma temporale o i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a ripartire la quota originariamente assegnata alla regione inadempiente alle altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, sulla base dei medesimi criteri indicati nell'allegato 1, fatta salva l'ipotesi in cui entro sessanta giorni dalla scadenza dei predetti termini la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

5. Le procedure e le modalità di utilizzo della quota spettante allo Stato saranno disciplinate con successiva ordinanza di protezione civile.

Art. 3

(modificato dall'art. 13 dell'O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 346 e dall'art. 3, comma 1, lett. c), dell'O.P.C.M. 9 marzo 2006, n. 3505)

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessità di effettuare indagini più approfondite su una particolare opera, può stabilire costi convenzionali di verifica diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 20%. Ciascuna regione può disporre altresi la concessione del contributo anche in percentuale superiore a quella indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2, qualora sussistano condizioni di rischio sismico grave ed attuale e l'ente beneficiario non riesca a garantire il previsto cofinanziamento, anche utilizzando allo scopo risorse tratte dal proprio bilancio.

2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascuno e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalla regioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Relativamente alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), come modificata ai sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti è effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo. Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento. Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c), come modificate ai sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti è effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero i relativi lavori non inizino concretamente entro i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione della gara, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che può disporre la revoca del finanziamento.

4. Gli enti beneficiari sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e stipulare contratti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo, assumendo l'onere del cofinanziamento eventualmente necessario al completamento dell'intervento, anche in attesa dell'integrale trasferimento delle risorse stabilite nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. A conclusione dell'intervento, e comunque non oltre due anni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica ovvero di avvenuto inizio dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, ed alla regione competente, la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno tra l'altro risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.

6. Il Dipartimento della protezione civile assumerà ogni più opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinché assicurino la più ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza.

7. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche anche a campione sull'utilizzo dei finanziamenti.

Art. 4

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di salvaguardia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2004

                                                    Zone secondo l'allegato A
        Regione                      Percentuale               Importo (euro)
Piemonte                                0.86%                    580.317,00
Valle d'Aosta                           0.01%                      7.237,00
Lombardia                               3.02%                  2.040.303,00
Provincia autonoma Bolzano              0.00%                          0
Provincia autonoma Trento               0.63%                    425.969,00
Veneto                                  5.96%                  4.026.129,00
Friuli-Venezia Giulia                   2.43%                  1.642.901,00
Liguria                                 1.27%                    860.160,00
Emilia-Romagna                          8.26%                  5.578.731,00
Toscana                                 8.95%                  6.040.875,00
Umbria                                  2.49%                  1.680.831,00
Marche                                  4.32%                  2.916.281,00
Lazio                                  11.03%                  7.446.927,00
Abruzzo                                 3.39%                  2.287.573,00
Molise                                  0.93%                    629.237,00
Campania                               17.22%                 11.624.262,00
Puglia                                  5.45%                  3.676.077,00
Basilicata                              1.91%                  1.291.937,00
Calabria                                7.53%                  5.080.090,00
Sicilia                                14.32%                  9.664.163,00
Sardegna                                0.00%                          0   
                                      100,00%                 67.500.000,00

Allegato 2

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione dei finanziamenti concedibili per ciascuna delle tre fattispecie di cui all'art. 1, comma 3.

Per ciascuna fattispecie viene determinato un costo convenzionale e la quota percentuale assegnabile in ragione della zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento. Il costo convenzionale può essere variato dalla Regione secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1.

L'ammontare residuo necessario per il completamento degli interventi resta a carico del beneficiano, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1.

a) Verifiche tecniche.

a1) Costo convenzionale di verifica per edifici.

Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari:

per edifici con volume fino a 10.000 m3 al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 Euro/m3, con un minimo di 3.000 Euro/edificio;

per edifici con volume superiore a 10.000 m3 e fino a 30.000 m3 alla somma del costo previsto per un edificio di 10.000 m3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m3 ed un costo unitario di 1,80 Euro/m3;

per edifici con volume superiore a 30.000 m3 e fino a 60.000 m3 alla somma del costo previsto per un edificio di 30.000 m3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 m3 ed un costo unitario di 1,20 Euro/m3;

per edifici con volume superiore a 60.000 m3 e fino a 100.000 m3 alla somma del costo previsto per un edificio di 60.000 m3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m3 ed un costo unitario di 0,60 Euro/m3;

per edifici con volume superiore a 100.000 m3 alla somma del costo previsto per un edificio di 100.000 m3 e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 m3 ed un costo unitario di 0,30 Euro/m3.

a2) Costo convenzionale di verifica per ponti.

Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito dal prodotto della superficie dell'impalcato, espressa in metri quadri e valutata dai giunti di spalla, per un valore unitario pari:

per ponti con superficie fino a 1.000 m2, al prodotto della superficie d'impalcato per un costo unitario di 15,00 Euro/m2, con un minimo di 2.000 Euro/ponte;

per ponti con superficie superiore a 1.000 m2 e fino a 3.000 m2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 1.000 m2 e del prodotto fra la superficie eccedente 1.000 m2 ed un costo unitario di 11,00 Euro/m2;

per ponti con superficie superiore a 3.000 m2 e fino a 5.000 m2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 3.000 m2 e del prodotto fra la superficie eccedente 3.000 m2 ed un costo unitario di 7,00 Euro/m2;

per ponti con superficie superiore a 5.000 m2, alla somma del costo previsto per un impalcato di superficie 5.000 m2 e del prodotto fra la superficie eccedente 5.000 m2 ed un costo unitario di 4,00 Euro/m2.

a3) Determinazione dell'importo del finanziamento.

Per ciascun intervento il finanziamento è determinato applicando al costo convenzionale calcolato nei termini di cui alle lettere a1) e a2) i valori percentuali definiti nella successiva tabella 1 con riferimento alla zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento.

Tabella 1

Zona sismica                                      1      2      3
Percentuale finanziabile                         50     50     30

b) Interventi di adeguamento o miglioramento successivi a verifiche tecniche.

Per gli interventi rientranti in tale fattispecie dovranno essere preliminarmente disponibili i dati di rischio risultanti dalle verifiche, come definiti nell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, e precisamente:

PGA2% accelerazione al suolo attesa con probabilità 2% in 50 anni;

PGA10% accelerazione al suolo attesa con probabilità 10% in 50 anni;

PGA50%% accelerazione al suolo attesa con probabilità 50% in 50 anni;

PGACO accelerazione stimata di collasso della struttura;

PGADS accelerazione stimata di danno severo;

PGADL accelerazione stimata di danno lieve.

Le accelerazioni di collasso e di danno severo potranno essere disponibili anche in via alternativa.

Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti dovranno essere calcolati due parametri, così definiti:

au= PGACO/ PGA2%

ovvero, in alternativa:

au= PGADS/ PGA10%

e:

ae= PGADL/ PGA50%

Il parametro au è considerato un indicatore del rischio di collasso, il parametro ae un indicatore del rischio di inagibilità dell'opera: valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio. Pertanto l'importo del finanziamento attribuibile è proporzionale a tali parametri, secondo quanto descritto nel seguito.

Si definisce un parametro a pari ad au nel caso di opere con conseguenze rilevanti in caso di collasso, e pari al più basso tra au o ae nel caso di opere di interesse strategico.

L'ammontare del finanziamento concedibile dovrà essere calcolato, in analogia a quanto considerato per le fattispecie precedenti, come frazione di un costo convenzionale stimato, stabilito in:

150 Euro/m3 per gli edifici;

450 Euro/m2 per i ponti, applicato alla superficie dell'impalcato.

Per ciascun intervento il finanziamento è pari:

al 100% del costo convenzionale se il parametro (a) è inferiore a 0.2;

a 0 se il parametro a è maggiore di 0.8;

a [(380 - 400 a ) /3] % se il parametro a è compreso fra 0.2 e 0.8.

c) Interventi di adeguamento o miglioramento da effettuarsi in assenza di verifiche tecniche.

Per interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente ordinanza, l'importo del finanziamento è calcolato applicando ad un costo convenzionale di 150 Euro/m3 riferito al volume degli edifici e di 450 Euro/m2 riferito alla superficie dell'impalcato dei ponti i valori percentuali definiti nella successiva tabella 2 con riferimento alla zona sismica in cui è situata l'opera oggetto dell'intervento.

Tabella 2

Zona sismica                                      1      2      3
Percentuale finanziabile                         60     50     30