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DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149

G.U.R.I. 16 giugno 2004, n. 139

Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e  2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

c) al decreto del Ministro della sanità in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;

d) ai microrganismi nei mangimi;

e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;

f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) "mangimi": i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) "additivo": additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

d) "premiscele": le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) "mangimi composti": miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) "mangimi complementari": le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) "mangimi completi": le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;

h) "prodotti destinati all'alimentazione degli animali": materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) "razione giornaliera": la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

l) "animali": gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonché, gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

m) "immissione in circolazione" o "circolazione": la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

n) "sostanza indesiderabile": qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Art. 3

Limiti di tolleranza

1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorità preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.

3. Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II.

4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.

5. Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 4

Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo

1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.

Art. 5

Divieto di diluizione

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art. 6

Restrizioni e controlli

1. I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.

Art. 7

Mangimi complementari

1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art. 8

Importazioni ed esportazioni

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

3. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art. 9

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.

4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

Art. 10

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

2. E' abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

SIRCHIA, Ministro della salute

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

CASTELLI, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali

MARZANO, Ministro delle attività produttive

MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

LA LOGGIA, Ministro degli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegati - [non disponibili] (1)

(1)

Gli Allegati di cui al presente decreto sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 3 ottobre 2006, pubblicato nella G.U.R.I. 24 ottobre 2006, n. 248, dai DD. MM. Salute 10 gennaio 2007, pubblicati nella G.U.R.I. 20 marzo 2007, n. 66 e nella G.U.R.I. 26/04/2007, n. 96; dall'art. 1 del D.M. Salute 29 maggio 2007, pubblicato nella G.U.R.I. 11 ottobre 2007, n. 237, dall'art. 1 del D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 23 aprile 2009, pubblicato nella G.U.R.I. 19 maggio 2009, n. 114 e dall'art. 1 del D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella G.U.R.I. 14 dicembre 2010, n. 10.