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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. 2

G.U.R.I. 15 gennaio 2004, n. 11

Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63)

Testo con annotazioni alla data 30 dicembre 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee, sancendo il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la Repubblica italiana alle spese;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di uniformarsi a tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea e che si traducono, nella fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila euro;

Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ex lettori di madre lingua straniera

(modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2004, n. 63)

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. (1)

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato, si rimanda all'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

(modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2004, n. 63)

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI