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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2004 

G.U.R.I. 4 agosto 2004, n. 181

Proroga per l'anno accademico 2004-2005 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante: «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane del 29 aprile 2004;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 giugno 2004;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza dell'11 giugno 2004;

Considerato che non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, in quanto tale organo al momento attuale non è ancora stato insediato dopo le operazioni di rinnovo;

Considerata l'urgenza di provvedere in tempo utile per l'anno accademico 2004-2005;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare, in via transitoria, le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, riservandosi di approvare, in tempo utile per l'anno accademico 2005-2006, un nuovo provvedimento alla luce del riparto di competenze Stato-regioni in materia di diritto allo studio, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Acquisito il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2004, recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano anche per l'anno accademico 2004-2005.

Roma, 23 luglio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

MORATTI