
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2004
G.U.R.I. 4 agosto 2004, n. 181
Proroga per l'anno accademico 2004-2005 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante: «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane del 29 aprile 2004;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 giugno 2004;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza dell'11 giugno 2004;
Considerato che non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, in quanto tale organo al momento attuale non è ancora stato insediato dopo le operazioni di rinnovo;
Considerata l'urgenza di provvedere in tempo utile per l'anno accademico 2004-2005;
Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare, in via transitoria, le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, riservandosi di approvare, in tempo utile per l'anno accademico 2005-2006, un nuovo provvedimento alla luce del riparto di competenze Stato-regioni in materia di diritto allo studio, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Acquisito il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Decreta:
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2004, recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano anche per l'anno accademico 2004-2005.
Roma, 23 luglio 2004
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI