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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2005, n. 16

G.U.R.S. 2 dicembre 2005, n. 52

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 12/2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni

(modificato dall'art. 32, comma 1, lett. k), della L.R. 12/2011)

1. ----------------------- (comma abrogato) (1)

2. ----------------------- (comma abrogato) (1)

3. All'articolo 14 bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "vigente normativa nonché" inserire le seguenti "per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".

4. ----------------------- (comma abrogato) (1)

5. ----------------------- (comma abrogato) (1)

6. ----------------------- (comma abrogato) (1)

7. ----------------------- (comma abrogato) (1)

8. ----------------------- (comma abrogato) (1)

9. ----------------------- (comma abrogato) (1)

10. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.".

11. ----------------------- (comma abrogato) (1)

12. ----------------------- (comma abrogato) (1)

13. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 del presente articolo.

Art. 2

Applicazione di norme

(modificato dall'art. 31, comma 3, della L.R. 12/2011)

1. Si applicano nel territorio della Regione i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

2. Il comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica nel territorio della Regione sostituendo le parole "enti locali" con le parole "i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".

3. ----------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 3

Integrazione della composizione della commissione di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive modificazioni

1. All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come modificato dal comma 2 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "dei periti edili" sopprimere la congiunzione "e" e dopo le parole "periti industriali" aggiungere le parole ", dei geologi e dei dottori agronomi e forestali".

Art. 4

Periodo di pubblicazione dello schema inerente alla programmazione triennale

1. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il periodo di affissione dello schema di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8, legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato a trenta giorni consecutivi.

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2005.

CUFFARO

PARLAVECCHIO

Assessore regionale per i lavori pubblici