
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202
G.U.R.I. 1 ottobre 2005, n. 229
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.
(convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e con annotazioni alla data 7 marzo 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;
Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze
(modificato e integrato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244)
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato "Centro nazionale", che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. (1)
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro nazionale e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti. (1)
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:
a) indire[,] (interpunzione soppressa) (2) concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. (3)
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro;
5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale. (4)
Per l'attuazione del comma annotato, vedi il D.M. Salute 7 marzo 2008.
Interpunzione soppressa dalla legga di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
Per effetto dell'art. 1 dell'O.M. Salute 26 giugno 2007, l'efficacia delle disposizioni contenute nell'O.M. Salute 8/11/2005 e quelle concernenti la deroga alle norme della disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici e scelta del contraente ed escluse quelle relative al reclutamento del personale di cui al comma annotato, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
Per il il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della Salute, e specificamente la Commissione nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo annotato, vedi il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.
Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico
(sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244)
1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.
Comando Carabinieri per la tutela della salute
(modificato e integrato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1046, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66)
[1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: "Comando Carabinieri per la tutela della salute".
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.
4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006.]
Norma finanziaria
(integrato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell' articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è ridotta di euro 10.300.000.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Interventi urgenti nel settore avicolo (1)
(modificato e integrato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 e modificato dall'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81)
1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede [, per l'importo di 12 milioni di euro,] (parole soppresse) (2) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. [, nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.] (parole soppresse) (2)
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonchè mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonchè il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). (3)
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Vedi il D.M. Politiche agricole e forestali 13 gennaio 2006: "Modalità per applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244".
Parole soppresse dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.
In ordine ai termini e alle modalità del versamento delle rate di cui al comma annotato, vedi le disposizioni contenute dall'art. 2, comma 3, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° ottobre 2005
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
STORACE, Ministro della salute
MARTINO, Ministro della difesa
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
ALLEGATO
Tabella prevista dall'art. 3
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Grado/ruolo |
Personale in extraorganico |
Capitano Tenente/S. tenente Totale ufficiali |
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20 (a) |
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Luogotenente Mar. A. UPS Mar. Capo Mar. Ord. Mar. Totale ispettori |
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76 |
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Totale generale |
96 |
(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.