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REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2005 DELLA COMMISSIONE, 15 settembre 2005

G.U.U.E. 17 settembre 2005, n. L 241

Modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il:

24 settembre 2005

Applicabile dal: 1° settembre 2005

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

1) Occorre adeguare il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2) per tenere conto di vari cambiamenti sul piano tecnico che possono avere un impatto commerciale, quali quelli che interessano l'elenco delle varietà di vite e dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica e l'elenco delle menzioni tradizionali. Occorre inoltre tenere conto delle nuove adesioni all'OMC.

2) Le tolleranze relative all'analisi del titolo alcolometrico volumico effettivo devono tenere conto delle caratteristiche specifiche di alcuni vini. Per motivi di chiarezza, l'elenco dei vini interessati deve essere più dettagliato.

3) La disposizione relativa alla comunicazione, da parte degli Stati membri, delle misure di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 è ormai superata. Per motivi di chiarezza occorre eliminarla.

4) Nel caso di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, in deroga alla regola generale quest'ultimo può consentire, con un'autorizzazione esplicita e con riserva di un adeguato controllo, che un v.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di tale vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui questo vino porta il nome. Per evitare che gli operatori economici e le autorità competenti siano penalizzati dallo scadere della suddetta deroga, prevista all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 753/2002, occorre concedere una nuova proroga.

5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 179 del 14.7.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione (GU L 263 del 10.8.2004).

(2)

GU L 118 del 4.5.2002. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/2004 (GU L 344 del 20.11.2004).

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato:

1) All'articolo 3, il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

"Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'allegato VII, sezione A.1, terzo trattino, e all'allegato VIII, sezione B.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è indicato mediante unità o mezze unità di percentuale del volume. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol. al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per quanto concerne i vini con indicazione dell'annata immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8% vol. al titolo determinato dall'analisi. Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo "% vol." e può essere preceduto dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc".".

2) All'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

3) All'articolo 28, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

"- "indicazione geografica tipica" o "IGT", per i vini da tavola originari dell'Italia,".

4) L'articolo 31, paragrafo 3, è così modificato:

a) al secondo comma, lettera b), la data "31 agosto 2005" è sostituita in entrambi i casi dalla data "31 agosto 2007";

b) al terzo comma, la data "31 agosto 2005" è sostituita dalla data "31 agosto 2007".

5) Gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato V è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATI - [non disponibili] (1).

(1)

L'allegato II è stato modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 240 del 2 settembre 2006.