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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2005 DELLA COMMISSIONE, 7 settembre 2005

G.U.U.E. 1° ottobre 2005, n. L 257

Modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. (1)

TESTO COORDINATO (al Reg. (CE) n. 1150/2009)

(1)

Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1150/2009.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 21 ottobre 2005

Applicabile dal: 21 ottobre 2005

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1150/2009)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l'articolo 3 bis,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (3), in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, e l'articolo 63, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (4), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, l'articolo 58, paragrafo 2, l'articolo 64, paragrafo 2 e l'articolo 70, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quando segue:

1) La direttiva 2004/17/CE prevede che gli appalti ai quali si applica siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I bandi e gli avvisi di pubblicazione devono contenere le informazioni stabilite da tale direttiva, in particolare negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII e XIX.

2) La direttiva 2004/18/CE prevede che gli appalti ai quali si applica siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I bandi e gli avvisi di pubblicazione devono contenere le informazioni stabilite da tale direttiva, in particolare nell'allegato VII.

3) Le direttive del Consiglio 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (5), 93/36/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (6), 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (6), e 93/38/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (6), quali modificate dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (7), stabilivano i modelli di formulari per la pubblicazione di tali bandi e avvisi.

4) Poiché le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2004/18/CE e la direttiva 93/38/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/17/CE, occorre stabilire un'unica serie di formulari standard aggiornati che tengano conto delle informazioni richieste a norma di tali direttive e siano disponibili in formati accessibili elettronicamente.

5) Gli Stati membri devono recepire le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in diritto interno entro il 31 gennaio 2006. E' tuttavia possibile che alcuni Stati membri recepiscano queste direttive prima dello scadere di tale termine. E' pertanto opportuno che, negli Stati membri in cui le misure nazionali di attuazione entrano in vigore prima della scadenza del termine di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, gli enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE e le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE applichino i modelli di formulari stabiliti nel presente regolamento, a partire dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 76 del 23.3.1992.

(3)

GU L 134 del 30.4.2004. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004).

(4)

GU L 134 del 30.4.2004. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione.

(5)

GU L 209 del 24.7.1992. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)

GU L 199 del 9.8.1993. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7)

GU L 285 del 29.10.2001.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

Art. 1

Gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/17/CE ed al più tardi dal 1 febbraio 2006, i modelli di formulari che figurano negli allegati da IV a IX, XII e XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 di tale direttiva.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

Art. 2

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2004/18/CE ed al più tardi dal 1 febbraio 2006, i modelli di formulari che figurano negli allegati I, II, III e VIII a XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 di tale direttiva.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

Art. 2

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1150/2009)

Ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, dalla data di entrata in vigore delle rispettive misure nazionali di attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e al più tardi dal 21 dicembre 2009, i modelli di formulari che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.

(1)

GU L 335 del 20.12.2007.

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Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

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(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

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(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato I del Reg. (CE) n. 1150/2009.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

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(1)

Il presente allegato è stato sostituito dall'allegato II del Reg. (CE) n. 1150/2009.

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(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

(1)

Il presente allegato è stato integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1792/2006.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 842/2011.

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(1)

Il presente allegato è stato introdotto dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1150/2009