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LEGGE 26 luglio 2005, n. 148

G.U.R.I. 29 luglio, n. 175

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005, N. 86

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione";

al comma 2, le parole: "ad essi confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "con essi confinanti";

al comma 3, dopo le parole: "Conferenza unificata" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni".

All'articolo 2:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: "avere stipulato" sono inserite le seguenti: ", anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esescutiva,";

al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: "misura" è inserita la seguente: "massima" e le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro per ogni anno di durata del contratto";

al comma 2, dopo la parola: "misura" è inserita la seguente: "massima".

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica";

al comma 2, le parole: "dalle prefetture interessate" sono sostituite dalle seguenti: "dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate".

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Disposizioni relative al patrimonio abitativo). - 1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.

2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

3. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti".

4. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale".