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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO, 27 giugno 2005

G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200

Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2018/181)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 luglio 2006

Applicabile dal: 30 luglio 2006

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1) Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, uno dei principi comuni agli Stati membri, la Comunità ha deciso nel 1995 di farne un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.

2) L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura (1) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, impongono agli Stati di impedire la tortura.

3) L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2) stipula che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 29 giugno 1998, il Consiglio ha approvato gli "Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte" decidendo che l'Unione europea si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

4) L'articolo 4 di detta Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 9 aprile 2001 il Consiglio ha approvato gli "Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti". Tali orientamenti fanno riferimento sia all'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, nel 1998, sia al lavoro in corso volto ad introdurre controlli a livello comunitario sulle esportazioni di equipaggiamento paramilitare quali esempi di misure atte a contribuire efficacemente alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Gli orientamenti prevedono inoltre che i paesi terzi siano invitati ad impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Essi precisano anche che il divieto di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impone chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, secondo tali testi la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.

5) Nella sua risoluzione sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata il 25 aprile 2001 e appoggiata dagli Stati membri dell'UE, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha invitato i membri delle Nazioni Unite a prendere misure appropriate, anche di carattere legislativo, per prevenire e vietare, tra l'altro, l'esportazione di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Questo punto è stato confermato dalle risoluzioni adottate il 16 aprile 2002, il 23 aprile 2003, il 19 aprile 2004 e il 19 aprile 2005.

6) Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (3) sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.

7) Occorre pertanto stabilire norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici comunitari di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con le convenzioni e i trattati internazionali.

8) Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare le definizioni di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Queste definizioni dovrebbero essere interpretate in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall'UE o dai suoi Stati membri.

9) Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

10) Occorre inoltre istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive nonché, sempre che tali controlli non si dimostrino eccessivi, tutte le altre attrezzature e prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.

11) L'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge (4) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

12) I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi vengano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

13) I principi di base suddetti sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non si applica al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.

14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.

15) Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti (5) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.

16) Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere loro la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, ad esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm.

17) Il presente regolamento non può essere interpretato come comportante una modifica delle norme esistenti in materia di esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa (6), armi da fuoco, armi chimiche e sostanze chimiche tossiche.

18) E' opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nonché, fatto salvo un riesame successivo, per consentire il transito di merce straniera.

19) Conformemente agli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure prese per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di queste relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette deve figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

20) Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

21) Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno della Comunità, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

22) Conformemente ai summenzionati orientamenti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. E' compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

23) Gli elenchi delle merci oggetto del presente regolamento devono essere riesaminati periodicamente in funzione dei nuovi dati e degli sviluppi tecnologici. Occorre inoltre definire una procedura specifica per modificare gli elenchi suddetti.

24) La Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.

25) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento andrebbero adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

26) Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

27) Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8), e dalle relative disposizioni d'applicazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(2)

GU C 364 del 18.12.2000.

(3)

GU C 87 dell'11.4.2002.

(4)

Risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(5)

Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

(6)

Cfr. punto ML 7, lettera c), dell' Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (in G.U.U.E. C 127 del 25.5.2005).

(7)

GU L 184 del 17.7.1999.

(8)

GU L 302 del 19.10.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005).

(9)

GU L 253 dell'11.10.1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 dell'11.6.2005).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 1

Oggetto

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 2

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "tortura": qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimorire o far pressione su di lei o intimorire o far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

b) "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti": qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

c) "autorità incaricata dell'applicazione della legge": qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d) "esportazione": l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

e) "importazione": l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;

f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

g) "museo": un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;

h) "autorità competente": un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 8, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;

i) "richiedente":

1. l'esportatore per le esportazioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 ter;

2. la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 4 bis;

3. il fornitore di assistenza tecnica per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3;

4. il museo che esporrà la merce per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4; e

5. il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 7 bis o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 7 quinquies;

j) "territorio doganale dell'Unione": il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k) "servizi di intermediazione":

1) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure

2) la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;

n) "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

o) "autorizzazione generale di esportazione dell'Unione": autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato III ter;

p) "autorizzazione specifica": un'autorizzazione rilasciata a:

1. uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci;

2. uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci, o

3. una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);

q) "autorizzazione generale": autorizzazione rilasciata a un determinato esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis, che può essere valida per:

1. le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

2. le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;

3. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

4. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;

r) "distributore": un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato III bis, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;

s) "transito": il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

CAPO II

Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 3

Divieto di esportazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

E' fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Divieto d'importazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

E' fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Divieto di transito

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. E' vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Divieto di servizi di intermediazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

E' fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Divieto di formazioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

E' fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Fiere commerciali

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

E' fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità od organismo in un paese terzo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Pubblicità

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

E' fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 4

Misure nazionali

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1. Le misure esistenti sono notificate entro il 17 febbraio 2017. Le nuove misure, le modifiche e le abrogazioni sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

CAPO III

Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 5

Obbligo di autorizzazione di esportazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

a) merci utilizzate principalmente per finalità coercitive; e

b) merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'allegato III non comprende:

a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2); e

c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3).

2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato IV ed esterni al territorio doganale della Comunità, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

(1)

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012).

(2)

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009).

(3)

Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 6

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

- delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

- dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

3. Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le seguenti norme:

3.1. se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

3.2. se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 6

Divieto di transito

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

E' fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 7

Misure nazionali

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2. Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e IV.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. Le misure in vigore sono notificate al più tardi il 30 luglio 2006, le misure prese successivamente sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 7

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. E' richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario, di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine e

b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine.

2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l'articolo 6 si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all'articolo 6 sono tenuti in considerazione onde valutare:

a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e

b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora

a) l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell'articolo 5, paragrafo 3;

b) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

c) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi notificano alla Commissione, entro il 17 febbraio 2017, le misure adottate e informano la Commissione se tali misure sono modificate o abrogate.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

CAPO III bis

Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 7

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III bis contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato III bis non comprende:

a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e

c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2. Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 7

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III bis sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato III bis potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.

3. Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le seguenti norme:

3.1. se il produttore di merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte;

3.2. se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la pena di morte.

3.3. La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e la verifica dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.

4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 7

Divieto di transito

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

E' fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III bis qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 7

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. E' richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario, di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III bis, indipendentemente dalla loro origine; e

b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III bis indipendentemente dalla loro origine.

2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III bis, l'articolo 7 quater si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III bis, i criteri di cui all'articolo 7 quater sono tenuti in considerazione onde valutare:

a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e

b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III bis destinate a una persona, entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora:

a) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

b) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III bis la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

CAPO IV

Procedure di autorizzazione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 8

Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato III ter.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che l'esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato III bis attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

3. L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o ha sede la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità od organismo non risiede o non ha sede in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

5. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:

a) dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure b) dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione.

6. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.

7. Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.

8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.

Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.

Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.

9. In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato III bis verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato III bis siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

10. Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9, a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e delle prassi nazionali.

11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 9

Autorizzazioni

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni e il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato V. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VI. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e 12 mesi, prorogabile al massimo di altri 12 mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile di due anni.

2. Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 quater implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.

3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.

4. Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

5. Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 10

Formalità doganali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Al momento di espletare le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore presenta il formulario di cui all'allegato V, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

2. Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o III bis e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 11

Obbligo di notifica e di consultazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.

2. L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3. Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4. Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 12

Modifica degli allegati

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 37/2014 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI e VII. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, III bis o III ter, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 12

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o III bis merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:

a) la concezione e le caratteristiche delle merci;

b) tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e c) le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive.

Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.

2. La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 13

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

2. Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

3. Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

3 bis. La Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

5. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1)

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

(2)

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 14

Uso delle informazioni

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

(1)

GU L 145 del 31.5.2001.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 15

Procedura di comitato

(soppresso dall'allegato del Reg. (UE) n. 37/2014)

[1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1).

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.]

(1)

GU L 324 del 27.12.1969. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 15

Esercizio della delega

(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 37/2014 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (1).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(1)

GU L 123 del 12.5.2016.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 15

Procedura d'urgenza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 15

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. E' istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo.

2. Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra le quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi questione che possa essere sollevata dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

3. Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 15

Riesame

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'UE all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2. Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:

a) il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e

b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 16

Applicazione

(soppresso dall'allegato del Reg. (UE) n. 37/2014)

[Il comitato di cui all'articolo 15 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.]

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 17

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri comunicano queste norme alla Commissione entro il 29 agosto 2006 e la informano senza indugio di qualsiasi modifica successiva.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 18

Ambito territoriale

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

1. Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 4 bis, 5, 6 bis, 7, 7 ter e 7 quater, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 10, che si applicano:

- al territorio doganale dell'Unione,

- ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,

- al territorio tedesco di Helgoland.

2. Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale della Comunità.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO I

(integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1791/2006, modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1377/2006, dall'allegato del Reg. (CE) n. 675/2008, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1226/2010 e sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 585/2013 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 2015/1113)

ELENCO DELLE AUTORITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 11 E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A. Autorità degli Stati membri:

...omissis...

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

...omissis...

B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO II

(sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 1352/2011 e dall'allegato I del Reg. (UE) n. 775/2014)

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1].

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura "ex", le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

Codice NC

Descrizione

.

1. Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1. Forche e ghigliottine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2. Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3. Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4. Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

.

2. Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

ex 8543 70 90

2.1. Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2. Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

Nota

Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3. Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

1. Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2. Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4. Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5. Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6. Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7. Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8. Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

 .

3. Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

ex 9304 00 00

3.1. Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2. Scudi con chiodi di metallo

.

4. Fruste

ex 6602 00 00

4.1. Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

ex 6602 00 00

4.2. Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code

____________________
[1] GU L 256 del 7.9.1987.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO III

(sostituito dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1352/2011, dall'allegato II del Reg. (UE) n. 775/2014 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

Elenco delle merci di cui all'articolo 5

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura "ex", le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

Codice NC

Descrizione

.

1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1. Anelli e sistemi di catene

1. Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le "manette normali". Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

- la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

- la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

- le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3. Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota

Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

.

2. Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1. Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

- l'unità che produce la scarica elettrica,

- l'interruttore, telecomandato o no,

- gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3. Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

.

3. Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1. Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. [1]2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

3. Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 2924 29 98

3.2. Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3. Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4. Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. [2]

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5. Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

Nota

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6. Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2. Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

3. Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

.

[4. Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale

ex 2933 53 90

[da a) a f)]

ex 2933 59 95

[g) e h)]

4.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

a) amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b) amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d) pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e) secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f) secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g) tiopental (CAS RN 76-75-5)

h) tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Nota

Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.] (sezione soppressa)

.

[5. Componenti di merci destinate all'esecuzione di esseri umani] (sezione soppressa)

ex 8208 90 00

5.1. Lame di ghigliottina

______________________________
[1] Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013).

[2] Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO III-bis

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134)

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7-ter

Codice NC Descrizione 
  1. Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:
1.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:
ex 2933 53 90 [da a) a f)] a) amobarbital (CAS RN 57-43-2)
ex 2933 59 95 [g) e h)] b) amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7) 
  c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4) 
  d) pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0) 
  e) secobarbital (CAS RN 76-73-3) 
  f) secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3) 
  g) tiopental (CAS RN 76-75-5)
  h) tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico
ex 3003 90 00 Nota:
ex 3004 90 00 La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.
ex 3824 90 96

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO III-ter

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/181)

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE UE GEA 1236/2005

Parte 1 - Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (*).

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

Parte 2 - Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 18, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

- Isole Fær Øer

- Groenlandia territori francesi non compresi nel territorio doganale:

- Nuova Caledonia e Dipendenze

- Polinesia francese

- Saint-Barthélemy

- Saint Pierre e Miquelon

- Terre australi e antartiche francesi

- Wallis e Futuna territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

- Aruba

- Bonaire

- Curaçao

- Saba

- Sint Eustatius

- Sint Maarten territori britannici non compresi nel territorio doganale:

- Anguilla

- Bermuda

- Isole Falkland

- Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

- Gibilterra

- Montserrat

- Sant'Elena e Dipendenze

- Isole Turks e Caicos

Albania

Andorra

Argentina

Australia

Benin

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Canada

Capo Verde

Colombia

Costa Rica

Ecuador

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Filippine

Gabon

Georgia

Gibuti

Guinea-Bissau

Honduras

Islanda

Kirghizistan

Liberia

Liechtenstein

Messico

Moldova

Mongolia

Montenegro

Mozambico

Namibia

Nepal

Nicaragua

Norvegia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Ruanda

San Marino

Sao Tomé e Principe

Serbia

Seychelles

Sudafrica

Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)

Timor Leste

Togo

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Parte 3 - Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

1) La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:

a)all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005;

b)le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;

c) l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;

d) le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;

e) l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:

i) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;

ii) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e

iii) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

f) l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;

g) l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:

i) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;

ii) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implichino l'uso;

iii) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure

h)l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).

2) Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione. L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

3) Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione. Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.

(*) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005).

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO IV

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2

DANIMARCA

- Groenlandia.

FRANCIA

- Nuova Caledonia e dipendenze,

- Polinesia francese,

- Terre australi ed antartiche francesi,

- Isole Wallis e Futuna,

- Mayotte,

- Saint Pierre e Miquelon.

GERMANIA

- Territorio di Büsingen.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

ALLEGATO V

Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

Formulario

Note esplicative per il formulario

"Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (CE) n. 1236/2005"]

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per "autorità competente" si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005, indicata nell'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 1

Richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente.

Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo).

Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini "esportazione" e "importazione", cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 18 del regolamento (1)

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).

Casella 5

Agente/rappresentante

Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Casella 6

Paese in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (G.U.C.E. L 118 del 25.5.1995). Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (G.U.C.E. L 269 del 5.10.2002) (1).

Casella 7

Paese di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (G.U.C.E. L 118 del 25.5.1995). Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (G.U.C.E. L 269 del 5.10.2002) (1).

Casella 10

Descrizione dell'articolo

Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.

Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci (cfr. allegati II e III del regolamento). Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.

Casella 11

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).

(1)

Testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

(1)

Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 35 del Reg.(UE) 2019/125.

(1)

Il presente allegato è stato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2134.