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REGOLAMENTO (CE) N. 932/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 8 giugno 2005

G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 163

Modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottato il: 8 giugno 2005

Entrato in vigore il: 1° luglio 2005

Applicabile dal: 1° luglio 2005

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 (2) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

2) Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (3) ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino al 1° luglio 2005 al più tardi.

3) Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1° luglio 2007.

4) Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del regolamento (CE) n. 999/2001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2005.

5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2005.

(2)

GU L 147 del 31.5.2001. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005).

(3)

GU L 160 del 28.6.2003.

Art. 1

L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:

"Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1° luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 8 giugno 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT