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DECISIONE  N. 2005/432/CE  DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2005

G.U.U.E. 14 giugno 2005, n. L 151

Definizioni delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché dei modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abrogazione delle decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dec. 2006/801/CE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 3 giugno 2005

Applicabile dal: 17 giugno 2005

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, prima frase, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

1) La decisione 97/41/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (3), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.

2) La decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (4), definisce condizioni di polizia sanitaria e norme di certificazione per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.

3) La decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (5), autorizza l'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento previsto e soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di certificazione veterinaria.

4) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (6), stabilisce condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne. La direttiva 2004/68/CE (7) del Consiglio abroga la direttiva 72/462/CEE con effetto dal 1° gennaio 2006.

5) La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tale direttiva deve essere attuata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2005.

6) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (8), resterà in vigore fino al 1° gennaio 2006, data da cui decorre la sua abrogazione, e qualsiasi definizione di prodotti a base di carne in atti adottati anteriormente al 1° gennaio 2006 deve fare riferimento alla direttiva 77/99/CE.

7) In vista dell'entrata in vigore della direttiva 2002/99/CE, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, equidi domestici, pollame domestico, selvaggina d'allevamento, conigli domestici e selvaggina.

8) Inoltre, ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno definire le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in un unico modello di certificato sanitario applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne.

9) Date le differenze della situazione zoosanitaria nei paesi terzi, è opportuno definire norme relative ai trattamenti prescritti per i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi prima della loro importazione nella Comunità.

10) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE e sostituirle con la presente decisione, che dovrebbe pertanto contemplare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione, nonché contenere l'elenco dei paesi terzi e i trattamenti prescritti per l'importazione nella Comunità di varie categorie di prodotti a base di carne.

11) Le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria dovrebbero essere applicate lasciando impregiudicate le prescrizioni della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (9).

12) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (10), stabilisce - ai fini dell'importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità - norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità da paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.

13) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali e per prevenire la diffusione nella Comunità di malattie animali, si dovrebbe istituire mediante la presente decisione un nuovo modello specifico di certificato sanitario e di polizia sanitaria. Inoltre sarebbe opportuno autorizzare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne unicamente nel caso in cui detti prodotti provengano da paesi terzi o da parti di paesi terzi per i cui prodotti non sia vigente il divieto di introduzione nella Comunità.

14) Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

15) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (11), specifica i posti d'ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

16) Sarebbe opportuno rivedere i trattamenti previsti per i prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria e di Israele e per i prodotti a base di carne di suini selvatici originari della Svizzera, in modo da rendere tali trattamenti conformi alle condizioni di importazione previste per le carni fresche delle specie in questione provenienti dai citati paesi.

17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 62 del 15.3.1993. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004).

(2)

GU L 18 del 23.1.2003.

(3)

GU L 17 del 21.1.1997.

(4)

GU L 89 del 4.4.1997. Decisione modificata dalla decisione 2004/427/CE (GU L 154 del 30.4.2004).

(5)

GU L 89 del 4.4.1997. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/857/CE (GU L 369 del 16.12.2004).

(6)

GU L 302 del 31.12.1972.

(7)

GU L 139 del 30.4.2004.

(8)

GU L 26 del 31.1.1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003).

(9)

GU L 154 del 30.4.2004. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/233/CE (GU L 72 del 18.3.2005).

(10)

GU L 24 del 30.1.1998. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004).

(11)

GU L 326 dell'11.12.2001. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/102/CE (GU L 33 del 5.2.2005).

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, compresi gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di tali prodotti, nonché i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.

2. La presente decisione si applica lasciando impregiudicata la decisione 2004/432/CE.

Art. 2

Definizione dei prodotti a base di carne

(sostituito dall'art. 1 della Dec. 2006/801/CE)

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Art. 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

(sostituito dall'art. 1 della Dec. 2006/801/CE)

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenute da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;

b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

c) selvaggina d'allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Art. 4

Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne

Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi o di parti dei medesimi:

a) i paesi terzi elencati nella parte 2 dell'allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato II;

b) i paesi terzi elencati nelle parti 2 e 3 dell'allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell'allegato II.

Art. 5

Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all'importazione nella Comunità

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l'importazione di tali carni nella Comunità.

Art. 6

Certificati sanitari e di polizia sanitaria

Le partite di prodotti a base di carne soddisfano i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria contenuto nell'allegato III.

Il certificato, che accompagna la partita di prodotti a base di carne, è debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

Art. 7

Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione dei prodotti a base di carne delle specie in esso contemplate;

b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, così come stabilite nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato IV, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

Art. 8

Deroga per alcune destinazioni in Russia

1. In deroga all'articolo 7, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell'autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA", apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

2. Gli Stati membri non consentono operazioni di scarico o di magazzinaggio nella Comunità, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente effettui controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dalla Comunità corrisponda al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

Art. 9

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di partite di prodotti a base di carne provvisti di certificazione conforme ai modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni 97/41/CEE o 97/221/CEE, per un periodo di sei mesi dal 17 giugno 2005.

Art. 10

Abrogazioni

Le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE sono abrogate.

Art. 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica dal 17 giugno 2005.

Art. 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1) I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 dell'allegato II.

2) I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 devono soddisfare alternativamente le condizioni di cui al punto a), b) o c):

a) i prodotti a base di carne devono:

i) contenere carne o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente delle parti 2 e 3 dell'allegato II, con indicazione della specie o animale di cui trattasi;

ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nella parte 4 dell'allegato II; oppure

b) i prodotti a base di carne devono:

i) contenere carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali, secondo quanto precisato nella colonna pertinente delle parti 2 e 3 dell'allegato II, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui alla parte 4 dell'allegato II; e

ii) il trattamento finale di cui alla lettera i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nella parte 4 dell'allegato II per ciascuno dei singoli ingredienti carnei appartenenti alla specie o all'animale interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente delle parti 2 e 3 dell'allegato II; oppure

c) i prodotti finali a base di carne devono:

i) essere preparati mediante la miscelazione di carni precedentemente trattate di più specie o animali; e

ii) il trattamento precedente di cui alla lettera i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nella parte 4 dell'allegato II, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente per la specie o l'animale interessati.

3) I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano il minimo accettabile, a fini di polizia sanitaria, per le carni delle specie o degli animali in questione provenienti dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

ALLEGATO II

PARTE 1

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

Codice

Versione

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

AR-1

01/2004

Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

AR-2

01/2004

Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

Bulgaria

BG

01/2004

Tutto il paese

BG-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (1) del Consiglio (come da ultimo modificata)

BG-2

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

BR-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato I della decisione 94/984/CE (2) della Commissione (come da ultimo modificata)

Serbia e Montenegro

CS

01/2004

Tutto il paese secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata)

Malesia

MY

01/2004

Tutto il paese

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

(1) GU L 146 del 14.6.1979.

(2) GU L 378 del 31.12.1994.

PARTE 2

PARTE 3

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Trattamento generico

A = Per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità

B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C = Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.

D = Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi, che produca come risultato i seguenti valori:

- Aw non superiore a 0,93,

- pH non superiore a 6,0.

E = Per le carni essiccate (biltong) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

- Aw non superiore a 0,93,

- pH non superiore a 6,0.

F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

ALLEGATO III - [non disponibile] (1).

(1)

L'allegato III non disponibile è stato da ultimo sostituito dall'allegato I della Dec. 2006/801/CE.

ALLEGATO IV - [non disponibile] (1).

(1)

L'allegato IV non disponibile è stato da ultimo sostituito dall'allegato II della Dec. 2006/801/CE.