
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 6 aprile 2005, n. 1166
15 aprile 2005, n. 16Decreto 15 febbraio 2005, concernente procedure e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alle strutture sanitarie che svolgono attività connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita - Chiarimenti
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UU.SS.LL., OSPEDALIERE E POLICLINICI UNIVERSITARI
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AIOP
Nell'esigenza di apportare decisivi elementi di chiarimento in merito ad alcuni aspetti della recente disciplina in tema di procreazione medicalmente assistita, introdotti con il decreto n. 4818 del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 4 marzo 2005, si rappresenta quanto segue.
Con il provvedimento in questione, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni, è stato completato il percorso di qualità avviato in applicazione dell'art. 10 della legge n. 40/2004.
In riferimento all'art. 7 del decreto in questione, si precisa che nulla è stato modificato in merito all'erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale in tema di procreazione medicalmente assistita in Sicilia.
Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali connesse, questo Assessorato, sul punto, già da tempo si è conformato agli indirizzi statali. In ogni caso la problematica è stata oggetto di trattazione ulteriore in campo nazionale e, al riguardo, il direttore generale della programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema del Ministero della salute, in data 20 dicembre 2004 ha assicurato che nell'ambito dei lavori di revisione del livello dell'assistenza specialistica ambulatoriale, attualmente in corso, sarà valutata la proposta di inserimento di nuove prestazioni oggi non incluse e di accorpamento in un unico "pacchetto" dell'insieme delle prestazioni riconducibili al trattamento di PMA.
Va, per completezza, sottolineato che per le prestazioni rese in regime di ricovero si continuerà ad applicare la remunerazione in atto vigente.
In ultimo corre l'obbligo di ribadire, in linea con l'art. 1 della legge regionale n. 15/2004, che le autorizzazioni sanitarie ex decreto n. 4818/2005 che verranno rilasciate alle strutture private interessate (sia per il rinnovo che per l'avvio delle attività), non costituiranno titolo per la stipula di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in parte I.
L'Assessore: PISTORIO