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REGOLAMENTO (CE) N. 535/2005 DELLA COMMISSIONE, 6 aprile 2005

G.U.U.E. 7 aprile 2005, n. L 88

Rettifica della versione italiana del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il:

7 aprile 2005

Applicabile dal: 7 aprile 2005

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

1) La versione italiana dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) contiene un errore derivante dalla modificazione apportatevi dal regolamento (CE) n. 1774/2004. Tale errore deve pertanto essere rettificato.

2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 179 del 14.7.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003).

(2)

GU L 194 del 31.7.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004).

Art. 1

L'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, quale modificato dall'articolo 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 1774/2004, è sostituito dal seguente: "In deroga al primo comma, il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, dalla scadenza del contratto di magazzinaggio, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione