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DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2005

G.U.R.S.

29 aprile 2005, n. 18

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Visto l'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nella parte in cui prevede che i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli vengono individuati con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Considerato che la determinazione dei titoli e dei relativi criteri di valutazione deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità, dando il giusto riconoscimento ai servizi prestati nella pubblica istruzione;

Vista la proposta formulata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione con la nota n. 255/Gab del 21 gennaio 2005;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 377/ 284.04.11, reso il 13 gennaio 2005;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 45, in data 11 febbraio 2005, con la quale è stata espressa condivisione sulla proposta di schema di decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Ritenuto di dovere provvedere all'emanazione del relativo provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono i titoli di studio, i titoli formativi e i servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%.

Art. 2

Il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su 100) è così attribuito:

a) diploma di scuola media inferiore punti 20.

b) licenza di scuola elementare punti 15.

I titoli di cui sopra non si sommano.

Art. 3

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su 100) è così attribuito:

a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30.

Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando.

Art. 4

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 20 punti;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.

I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 aprile 2005.

CUFFARO