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REGOLAMENTO (CE) N. 436/2005 DELLA COMMISSIONE, 17 marzo 2005

G.U.U.E. 18 marzo 2005, n. L 72

Modifica del regolamento (CE)  n. 796/2004  recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 25 marzo 2005

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota: L'art. 2 ha stabilito che il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quando segue:

1) Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l'altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

2) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2004. Detti risultati devono essere tenuti in considerazione nel redigere l'elenco delle varietà di canapa in relazione ai regimi di aiuto per superficie per le successive campagne di commercializzazione e l'elenco delle varietà accettate provvisoriamente per la campagna 2005/2006. Alcune di tali varietà potrebbero essere sottoposte alla procedura B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

3) E' pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 270 del 21.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005).

(2)

GU L 141 del 30.4.2004. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 239/2005 (GU L 42 del 12.2.2005).

Art. 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

"Allegato II

VARIETA' DI CANAPA DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

a) Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso-31

b) Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2005/2006

Bialobrzeskie

Chamaeleon (1)

Cannacomp

Fasamo

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko

Silesia (2)

Tiborszállási

UNIKO-B

(1)

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica la procedura B dell'allegato I.

(2)

Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione (GU  L 97 dell'1.4.2004).