
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 febbraio 2005
11 marzo 2005, n. 10Bando per la realizzazione degli interventi previsti dal 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Programma d'azione comunitario 1997-2001, in materia di sicurezza stradale, che indica come obiettivo per gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a causa degli incidenti stradali, del 50% entro il 2010;
Vista la disposizione contenuta nell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, in coerenza con i superiori indirizzi comunitari, ha istituito il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie (P.N.S.S.), finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
Considerato che il 3° comma della citata disposizione prevede anche che il Piano nazionale della sicurezza stradale venga attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed approvati dal Comitato per la programmazione economica (C.I.P.E.);
Vista la deliberazione n. 100/2002 del 29 novembre 2002, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il Programma annuale di attuazione 2002;
Vista la deliberazione n. 81/2003 del 13 novembre 2003, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale;
Vista la disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto il finanziamento degli interventi, in materia di sicurezza stradale, promossi dagli enti proprietari delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali di cui al precedente considerato;
Considerato che la predetta legge n. 488/89 ha autorizzato, per la realizzazione degli interventi di cui ante, un limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 per l'anno 2002, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti;
Considerato che il medesimo 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale prevede che il 25% dei fondi disponibili sull'esercizio finanziario 2002 sia gestito direttamente dallo Stato con cofinanziamenti a regioni, province e comuni attraverso un bando nazionale, per interventi di rilevanza nazionale, ed il restante 75% sia, invece, ripartito tra le regioni attraverso bandi regionali destinati a province e comuni;
Visto il decreto ministeriale n. 4549 del 22 dicembre 2003, con il quale, al fine di attuare le iniziative e gli interventi previsti nel succitato 2° Programma annuale attuativo del Piano nazionale della sicurezza stradale, è stata ripartita la prevista annualità di finanziamento dell'importo annuo di Euro 15.493.707,00, pari al 75% dell'intera somma disponibile, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri indicati nello stesso 2° Programma annuale attuativo del Piano nazionale della sicurezza stradale;
Considerato che, in base alla ripartizione disposta dal suddetto decreto, alla Regione Siciliana è stata assegnata la somma di Euro 1.277.179,00, quale prima annualità del citato limite di impegno quindicennale di cui all'art. 56 della legge n. 488/99;
Ritenuto che la superiore somma di Euro 1.277.179,00 risulta incrementata dell'importo di Euro 851.392,01, quale limite di impegno quindicennale, per effetto delle economie derivate dall'applicazione del primo Programma annuale d'attuazione 2002 del Piano nazionale della sicurezza stradale;
Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 316 del 19 febbraio 2004, con il quale è stata impegnata in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano la suddetta spesa dell'importo di Euro 15.493.707,00, quale limite di impegno quindicennale con decorrenza dall'anno 2004 fino all'anno 2018, al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il pagamento delle rate dei mutui accesi dagli enti proprietari delle strade territorialmente competenti ed attuatori degli interventi;
Visto il decreto n. 10539/TT del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità per l'accensione dei mutui previsti anche per il suddetto 2° Programma annuale di attuazione 2003 e finalizzati all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
Vista la disposizione contenuta nel comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Ritenuto, quindi, necessario esperire la relativa procedura concorsuale mediante la redazione del presente bando;
Decreta:
Articolo Unico
Per le finalità indicate in premessa, è approvato il bando per la realizzazione degli interventi previsti dal 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie.
Il prefato bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà reso disponibile nel sito internet del dipartimento trasporti e comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/).
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 , non comportando un obbligo di spesa, né diretto né indiretto, per l'erario regionale, non è soggetto all'esame della ragioneria centrale di questo Assessorato.
Palermo, 28 febbraio 2005.
LO BUE
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 2° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
Disposizioni generali
La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del "Piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie", ed in attuazione del "2° Programma annuale di attuazione 2003", approvato con deliberazione C.I.P.E. n. 81/2003 del 13 novembre 2003, coordina e destina l'attribuzione a province e comuni della somma annua di Euro 1.277.179,00, quale limite di impegno quindicennale, assegnata con D.M. n. 4549 del 22 dicembre 2003, per il cofinanziamento di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, coerentemente alle finalità previste dal Programma d'azione comunitario 1997-2001 ed ai contenuti indicati nel Piano nazionale e nel relativo Programma attuativo, nonché a quelli proposti dalla Regione stessa, secondo i criteri e le modalità di cui appresso.
Il superiore importo di Euro 1.277.179,00 è incrementato della somma di Euro 851.392,01, per effetto delle economie derivate dall'applicazione del primo Programma annuale d'attuazione 2002 del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Obiettivi e contenuti
La Regione Siciliana - e per essa il dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che, per brevità, verrà in seguito denominato il dipartimento - attraverso l'attuazione del secondo Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale, intende:
a) continuare il processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di progressiva riduzione del numero delle vittime e della gravità degli incidenti stradali, già avviato attraverso il primo Programma attuativo 2002 del Piano;
b) promuovere e diffondere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia in modo da creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, tali da determinare una progressiva riduzione dei tassi di incidentalità;
c) incentivare la crescita degli investimenti nel settore della sicurezza stradale;
d) favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei soggetti ai quali compete di decidere le politiche sulla sicurezza stradale.
In funzione dei superiori obiettivi si individuano come linee d'azioni prioritarie quelle:
- finalizzate a ridurre il numero e la gravità degli incidenti nelle situazioni di massimo rischio;
- tendenti a rafforzare la capacità di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale da parte delle amministrazioni locali;
- aventi carattere di completezza, basate cioè sulla concertazione e sul partenariato tra amministrazioni e organismi pubblici e privati per il perseguimento comune del miglioramento della sicurezza stradale;
- che presentano condizioni di tempestività.
Oggetto e campi di intervento
In conformità ai principi indicati dal 2° Programma di attuazione del Piano, sono finanziabili le proposte attinenti i seguenti interventi:
a) la creazione di centri di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale, comunale e intercomunale nonché la elaborazione di progetti per:
1) la raccolta sistematica dei dati sugli incidenti stradali in modo da garantire, attraverso informazioni accurate e complete, la localizzazione puntuale degli incidenti sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
2) l'analisi dei fattori di rischio e l'individuazione di soluzioni idonee a rimuoverli o a ridurne significatamente la portata;
3) l'individuazione dei fattori di rischio strutturali e delle linee d'azione in grado di contrastare o reprimere tali fattori; la collaborazione con altri uffici mediante una strategia di auditing essenziale per evitare che scelte riguardanti il territorio, l'urbanistica, il sistema infrastrutturale possano avere o determinare implicazioni pregiudizievoli sui livelli di sicurezza;
4) la definizione e la programmazione degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;
b) la messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade extraurbane considerati ad alto rischio, sulla base delle analisi dei dati sugli incidenti stradali;
c) la realizzazione di manutenzione diffusa sulla rete extraurbana, con interventi aggiuntivi rispetto alla manutenzione ordinaria, finalizzata al miglioramento della sicurezza della circolazione su tronchi che presentano comprovate condizioni di rischio;
d) la messa in sicurezza di tronchi e nodi delle zone urbane ritenute ad alto rischio, sulla base delle analisi dei dati sugli incidenti stradali;
e) la moderazione del traffico in area urbana, mediante interventi di traffic calming per la riqualificazione di strade e piazze; la creazione di percorsi pedonali protetti, la creazione di zone a velocità limitata, la creazione di aree pedonali o di aree con precedenza al traffico pedonale (ad esclusione di interventi su marciapiedi), la creazione di piste ciclabili in sede protetta, a supporto della mobilità quotidiana, ed altri interventi di analoghe caratteristiche e finalità, anche con riferimento all'attività podistica;
f) la diffusione del trasporto collettivo, al fine di disincentivare l'uso del mezzo di trasporto privato;
g) il rafforzamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione dedicate ai vantaggi della sicurezza stradale;
h) lo sviluppo ed il rafforzamento culturale ed educativo della sicurezza stradale nelle scuole e nei riguardi della popolazione adulta e degli operatori del settore;
i) l'incentivazione, lo sviluppo ed il rafforzamento di uffici di polizia locale dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale anche per le attività svolte di concerto con gli organi di polizia stradale, ai fini dello sviluppo di una efficace azione di prevenzione, di controllo e di repressione, che può avvalersi di strumentazione fissa e mobile.
Gli interventi di cui alle lett. b), c), d), e), devono prevedere esplicitamente una fase di verifica preventiva del progetto, sotto il profilo della sicurezza stradale (safety audit), secondo le linee guida dettate dalla circolare, prot. n. 3699 dell'8 giugno 2001, dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici o secondo comprovati standard di certificazione.
Soggetti destinatari
Per potere accedere ai cofinanziamenti possono presentare proposte, relativamente ai sopra elencati campi di intervento, le province e i comuni, in forma singola o associata.
Ogni amministrazione proponente, in forma singola o associata, potrà presentare una sola domanda comprendente una o più proposte.
Ogni proposta potrà essere riferita ad un solo campo di intervento e potrà comprendere più interventi, singolarmente denominati, il cui finanziamento complessivo non potrà superare i limiti appresso specificati.
Alle singole amministrazioni o ai raggruppamenti di queste possono essere associati in partenariato altri organismi qualificati, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, i quali partecipano direttamente alla definizione e all'attuazione della proposta di intervento, contribuendo ad attuarla ed a sostenerne i relativi oneri.
Nell'ipotesi di raggruppamenti di più amministrazioni, la relativa domanda deve essere presentata dall'amministrazione capofila.
Ciò non pregiudica comunque la facoltà per le singole amministrazioni, facenti parte del raggruppamento, di poter presentare domanda per la realizzazione di interventi diversi.
Costituiscono requisiti indispensabili per l'accesso ai finanziamenti:
a) il principio di aggiuntività, previsto nel paragrafo 1.2.3 del 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano. Al fine di comprovare la sussistenza di tale requisito, il soggetto proponente dovrà dichiarare che l'intervento ha carattere aggiuntivo e cioè che configura un incremento dell'impegno di risorse professionali e/o finanziarie dedicate al miglioramento della sicurezza stradale;
b) la realizzazione, ove ancora non esistente, di un centro di monitoraggio per la programmazione degli interventi e la verifica dei risultati conseguiti in termini di riduzione degli incidenti. L'eventuale progetto della struttura e l'attività stessa di monitoraggio costituiscono parte integrante della proposta e saranno oggetto di valutazione di merito.
Presentazione delle domande, tempistica, documentazione allegata, assegnazione dei finanziamenti e valutazione tecnica dei progetti
I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno maggiormente coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie del 2° Programma attuativo, sulla base della procedura di cui al presente articolo.
Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, i soggetti destinatari di cui al precedente articolo, devono presentare domanda al seguente indirizzo: Regione Siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento trasporti e comunicazioni, ufficio del Piano della sicurezza stradale, servizio 7°, via Emanuele Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.
Le domande e gli allegati ivi previsti, devono essere sottoscritti, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e seguenti, dal dirigente provinciale o comunale preposto al pertinente settore e vanno inviati in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno in maniera chiara la dicitura "Bando relativo al 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale", entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna diretta all'ufficio accettazione del dipartimento che rilascerà apposita ricevuta. A tal fine, farà fede, rispettivamente, la data del timbro postale ovvero quella apposta dal suddetto ufficio accettazione.
Qualora la scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo o non lavorativo, la data di acquisizione della domanda, con le medesime modalità sopradescritte, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo lavorativo seguente. Il mancato rispetto dei detti termini comporta l'esclusione della domanda stessa.
Ogni domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata conformemente allo schema riportato nella documentazione tecnica (allegati "F" e "G") allegata al presente disciplinare e deve essere corredata dei seguenti elaborati (domanda e documentazione a firma del responsabile unico del procedimento in duplice copia, di cui una in originale ed una ulteriore copia informatizzata su supporto magnetico come appreso specificato), prodotti in forma separata:
1) il quadro descrittivo per ogni intervento, il cui schema è riportato nella documentazione tecnica allegata al presente disciplinare, allegato "A" (copia anche su supporto magnetico);
2) la scheda dei parametri di valutazione per la determinazione delle priorità delle proposte, allegato "B" (copia anche su supporto magnetico);
3) l'analisi generale dell'incidentalità, compilata come indicato nella documentazione tecnica, allegato "C" (copia anche su supporto magnetico);
4) il progetto relativo alle azioni da realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, degli oneri da sostenere, delle risorse professionali, delle strutture tecniche e della strumentazione che saranno impegnate per la realizzazione di ciascun intervento (copia, possibilmente, anche su supporto magnetico).
Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edilizie, occorre presentare un progetto preliminare, definitivo o esecutivo, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in alternativa, uno studio di fattibilità che comprenda:
- l'inquadramento della problematica a livello di incidentalità nel sito oggetto di intervento e delle soluzioni da attuare per la rimozione delle criticità riscontrate;
- la relazione descrittiva;
- i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbanistico;
- gli elaborati grafici (stato di fatto, scenario di progetto, etc.);
- il quadro economico.
Invece, nel caso in cui siano previsti esclusivamente azioni o interventi di mobilità in generale, occorre presentare un progetto pienamente operativo, tale cioè da rendere possibile l'immediato passaggio alle fasi attuative ovvero, in alternativa, un progetto di massima che indichi:
- l'inquadramento della problematica a livello di incidentalità nell'area di intervento e delle soluzioni da attuare per la rimozione delle criticità riscontrate;
- il tipo di intervento;
- le soluzioni che saranno adottate e gli effetti attesi;
- i motivi delle scelte;
- la fattibilità tecnica e amministrativa;
- il quadro economico;
5) nel caso in cui la proposta venga presentata da più amministrazioni, dovrà essere allegato il relativo atto di concerto (accordo di programma, intesa, convenzione, etc.) attraverso il quale le diverse amministrazioni esprimono congiuntamente la proposta di intervento, adottano il progetto, assumono gli impegni previsti ed indicano l'amministrazione capofila;
6) la delibera (o il provvedimento formale equipollente di cui al precedente punto) con cui il proponente dichiara che le risorse dedicate alla sicurezza stradale, con l'intervento proposto, hanno carattere aggiuntivo rispetto alle risorse impegnate nel triennio precedente e si impegna:
- a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento a carico del Piano nazionale della sicurezza stradale;
- a realizzare e sostenere le attività del centro di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale, comunale e intercomunale;
- a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati, determinati dall'intervento o dagli interventi realizzati, per una durata non inferiore a tre anni, a partire dalla data di completamento dell'intervento stesso;
- a richiedere l'autorizzazione di apportare eventuali modifiche ai contenuti della proposta comunicandone le specifiche cause;
- a predisporre ed a trasmettere la documentazione completa e dettagliata degli interventi intrapresi e degli effetti da questi determinati, per consentire la valutazione della loro efficacia, sulla sicurezza stradale, e la loro eventuale diffusione, nonché per consentire, sia al dipartimento sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi;
- ad approvare la bozza di convenzione sulla base dello schema riportato nella documentazione tecnica, allegato "E";
7) la nomina del responsabile del procedimento o del responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge n. 109/94, così come recepita dalla leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003, e l'impegno formale a comunicare tempestivamente, sia al dipartimento sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eventuali variazioni della persona che ricopre tale incarico.
Fase istruttoria delle domande, valutazione tecnica dei progetti, individuazione delle proposte prioritarie da ammettere al finanziamento e relativa graduatoria
L'ufficio del Piano della sicurezza stradale, nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande, procede alla relativa fase istruttoria consistente nella verifica della regolarità formale e nell'accertamento della sussistenza materiale della documentazione pervenuta, conformemente a quanto previsto dal precedente articolo.
Una volta definita tale fase istruttoria, l'ufficio del Piano trasmette alla apposita commissione di valutazione - nominata con decreto del dirigente generale del dipartimento, formata da sette membri, cinque dei quali designati dal medesimo dipartimento, di cui uno con funzioni di presidente e due esperti, un componente indicato dall'U.P.I. regionale ed un componente indicato dall'Ancisicilia - le proposte d'intervento ritualmente prodotte. Le mansioni di segretario della predetta commissione verranno assunte da uno dei componenti designati dal dipartimento.
La commissione di valutazione, entro 120 giorni dalla data di trasmissione delle proposte d'intervento, da parte dell'ufficio del Piano, procede all'esame delle stesse, stabilisce, con l'ausilio dei dati e delle indicazioni, presenti nella documentazione tecnica ivi allegata, gli interventi prioritari da ammettere a finanziamento e definisce la relativa graduatoria che viene elaborata sulla base di un sistema di punteggi i cui criteri sono indicati nella documentazione tecnica, allegato "D".
La commissione ha facoltà di richiedere ai soggetti proponenti, per il tramite dell'ufficio del Piano, eventuali chiarimenti, notizie o integrazioni in relazione alla documentazione pervenuta.
Non verranno ammesse al finanziamento proposte che non raggiungano complessivamente un fattore globale della proposta pari almeno a 30 punti.
Per ciascuna proposta non verranno ammessi a finanziamento gli interventi/attività che non raggiungano singolarmente un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti (allegato "D").
La commissione, tenendo conto anche dell'ordine delle priorità dei progetti stessi, individua le proposte di intervento finanziabili e ammette i progetti e le attività prioritarie.
Di ausilio per la determinazione di tali priorità e per la definizione della successiva graduatoria sarà l'analisi dei parametri di valutazione inerenti:
a) la rilevanza della proposta e la qualità del progetto sia in relazione all'entità del rischio e delle vittime, sia in relazione all'efficacia dell'intervento in termini di capacità di riduzione del fenomeno;
b) il rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale;
c) la completezza dell'intervento e il suo inserimento in una strategia (Piano o Programma) generale per migliorare la sicurezza stradale;
d) la tempestività dell'intervento.
Nell'ipotesi di proposte complesse, costituite cioè da più interventi, ai fini della valutazione, si dovranno analizzare i parametri di valutazione di ogni singolo intervento.
La commissione, dopo aver definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento con l'attribuzione delle relative quote, ne trasmette la graduatoria all'ufficio del Piano per l'approvazione.
La graduatoria, approvata con decreto dirigenziale in uno ai corrispondenti finanziamenti, viene notificata con efficacia erga omnes mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed al contempo vengono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i sopraindicati atti, unitamente alla graduatoria di tutte le domande e ai relativi quadri descrittivi.
I lavori e gli interventi devono avviarsi entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Entro novanta 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, i soggetti proponenti devono trasmettere all'anzidetto ufficio del Piano la determina di approvazione della relativa proposta di intervento, corredata della delibera di impegno definitivo, del progetto esecutivo, degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché della positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei prescritti pareri ivi compreso il rapporto di safety audit di cui al precedente art. 3.
In caso di proposta presentata in forma associata, deve essere approvato con la suddetta delibera anche l'atto associativo sottoscritto dai soggetti associati e, in caso di partenariato, dai partner, con l'indicazione degli impegni relativi ad ogni soggetto. Anche detto atto associativo deve essere trasmesso al competente ufficio del Piano in uno alla delibera di impegno definitivo.
Il dipartimento, una volta verificata l'esatta corrispondenza della documentazione presentata con la proposta definitivamente approvata, procede, entro 60 giorni dal ricevimento della superiore documentazione, alla stipula della convenzione di cui al precedente articolo, sulla base dello schema riportato nell'allegato "E" della documentazione tecnica.
Entro otto mesi dalla stipula della citata convenzione, deve essere presentato all'ufficio del Piano il verbale di consegna lavori, il certificato di inizio lavori o una dichiarazione del responsabile del procedimento dell'inizio delle attività.
Entità dei finanziamenti
L'entità massima del cofinanziamento è determinata in relazione al costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi proposto, compresi gli oneri finanziari, gli studi, le progettazioni, l'acquisizione di beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
La quota di cofinanziamento, assegnata dal dipartimento per ogni proposta di intervento, non potrà superare le percentuali dell'importo complessivo ed i valori riportati nella successiva tabella, mentre la restante quota sarà a carico del soggetto proponente.
MASSIMALI PER GLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO |
|||
Campi di intervento |
Incentivi del piano |
||
. |
Valore (euro) |
Quota (%) |
|
Interventi sulla rete stradale (misure di cui alle cui lett. d), e), del precedente art. 3) |
- |
- |
|
Comuni concarattere di area metropolitana (Palermo, Catania, Messina). . . . . |
500.000 |
50 |
|
Comuni capoluogo e comuni con più di 30.000 abitanti. . . |
300.000 |
50 |
|
Comuni con meno di 30.000 abitanti. . . . |
175.000 |
60 |
|
Interventi sulla rete stradale (misure di cui alle lett. b), c) del precedente art. 3) |
- |
- |
|
Province con carattere di area metropolitana (Palermo, Catania, Messina). . . . . |
750.000 |
50 |
|
Altre province. . . . . |
500.000 |
50 |
|
Interventi sulla sicurezza stradale (misure di cui alle lett. a), f), g), h), i) del precedente art. 3) |
- |
- |
|
Province e comuni con carattere di area metropolitana (Palermo, Catania, Messina). . . . . . |
200.000 |
60 |
|
Comuni capoluogo e comuni con più di 30.000 abitanti. . . |
125.000 |
60 |
|
Comuni con meno di 30.000 abitanti. . . . . |
50.000 |
65 |
Nell'ipotesi di proposte relative ad interventi di cui alle lett. a), f), g), h), i) del precedente art. 3, presentate da raggruppamenti di amministrazioni provinciali o comunali, i limiti di finanziamento andranno riferiti al numero di amministrazioni.
Inoltre, nel caso di raggruppamento di amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, la percentuale riportata nella superiore tabella verrà incrementata al 70%.
Le risorse disponibili verranno attribuite in percentuale alle tre seguenti tipologie di interventi:
a) 60% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulla mobilità urbana (lett. d), e) del precedente art. 3);
b) 20% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulla mobilità extraurbana (lett. b), c) del precedente art. 3);
c) 20% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale in generale (lett. a), f), g), h), i) del precedente art. 3).
Nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse finanziarie, queste verranno utilizzate per finanziare le proposte previste nelle altre tipologie di intervento.
Il finanziamento verrà attribuito, quale limite di impegno quindicennale, per l'accensione di mutui, i cui criteri e le cui modalità saranno indicati con successivi provvedimenti, nell'ambito della disponibilità complessiva assegnata alla Regione Siciliana pari ad Euro 19.157.685,00 cui si aggiunge la somma di Euro 12.770.880,15, quale economia realizzata dal primo Programma annuale di attuazione 2002 del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Le risorse finanziarie potranno essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale, per realizzare le opere e le iniziative che saranno ammesse a finanziamento, compresi gli studi, le progettazioni e l'acquisizione di beni e servizi necessari alla loro completa realizzazione.
Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulteriori disponibilità finanziarie, utilizzabili per le finalità proprie del 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano, che si venissero a determinare, confluiranno in un fondo di finanziamento attinente l'anzidetto 2° Programma e saranno assegnati alle proposte di intervento non finanziate in relazione alle priorità stabilite dalla procedura di cui al precedente art. 6, fino ad esaurimento del fondo.
Disposizioni finali
Il dipartimento non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e di servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
Le eventuali convenzioni stipulate tra l'amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni e di servizi dovranno espressamente prevedere, nei confronti dei medesimi, l'obbligo a conformarsi alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del dipartimento e ad accettare le forme di controllo che gli stessi riterranno opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.
Relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 in quanto compatibili.
Il dipartimento valuta, a mezzo esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni comunicate dall'amministrazione assegnataria. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nel quadro descrittivo di cui al punto 1) del precedente art. 5, unitamente ad una breve relazione tecnica.
Il quadro descrittivo, così aggiornato, dovrà essere parimenti comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri, questi saranno ad esclusivo carico del proponente.
Laddove l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dalla tempistica, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il dipartimento fissa un termine entro il quale l'amministrazione assegnataria del finanziamento deve provvedere ad eliminare tali difformità.
Decorso infruttuosamente detto termine, il dipartimento comunicherà formale diffida ad adempiere concedendo un ulteriore termine, trascorso anch'esso infruttuosamente il dipartimento procederà alla revoca del cofinanziamento, che sarà comunicata, con i connessi atti istruttori ed al quadro descrittivo aggiornato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La revoca del cofinanziamento comporta, per l'amministrazione assegnataria, l'obbligo di restituire al dipartimento gli eventuali importi da questo corrisposti, per i quali non esista giustificazione di spesa, maggiorati dagli interessi legali.
Il bando e la relativa documentazione tecnica saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sono disponibili presso il dipartimento trasporti e comunicazioni, ufficio del Piano della sicurezza stradale, servizio 7°, via E. Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, ove sono consultabili ed acquisibili sul relativo sito internet www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/.
La documentazione relativa al Piano nazionale della sicurezza stradale è, invece, disponibile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it), nella sezione dedicata agli "Interventi sulla sicurezza stradale".
L'effettiva erogazione dei cofinanziamenti è subordinata al completamento delle procedure di erogazione dei fondi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I dati personali, di cui il dipartimento verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.