
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 11
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 28 febbraio 2005, n. 14
Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate.
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.
Finalità e definizione
1. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rientra, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità, nell'ambito delle competenze delle Regioni.
2. La regione Campania, ai sensi del decreto di cui al comma 1, istituisce i centri di assistenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate - denominate case delle donne maltrattate - che agiscono senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private.
3. I centri di assistenza fungono da sportelli antiviolenza e svolgono le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati relativi alla condizione delle donne maltrattate emersa dai colloqui e dalle denunce presentate; diffusione dei dati raccolti e delle analisi elaborate;
b) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e delle case e degli operatori sociali istituzionali;
c) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
d) prestazioni di assistenza legale e psicologica.
4. Le case delle donne maltrattate sono luoghi di accoglienza e di residenza delle donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale, o che l'hanno subita.
5. Le case delle donne maltrattate hanno lo scopo di:
e) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna, cittadina europea o extraeuropea in regola con le leggi vigenti sul territorio nazionale, che si rivolge ai centri e alle case per aver subito violenze, molestie o sopraffazioni;
f) fornire consulenza legale e psicologica;
g) studiare e sperimentare sistemi per prevenire ogni forma di violenza o abusi verso le donne, favorendo un'educazione alla non violenza e fornendo aiuto per superare i danni morali e materiali ad essa conseguenti;
h) favorire interventi di rete con altre istituzioni, associazioni, organizzazioni, pubbliche e private, con il supporto di specifiche figure professionali per offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.
Istituzione dei centri di assistenza e delle case delle donne maltrattate
2. La regione Campania, nei piani di zona e di concerto con gli enti locali, favorisce la creazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per donne maltrattate come luoghi di solidarietà e di residenza temporanea.
3. Le strutture di cui al comma 1, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti sul territorio regionale, offrono gratuitamente alle donne consulenza e immediato accoglimento.
4. L'ammissione alle strutture residenziali è gratuita per i primi cinque giorni, trascorsi i quali, la permanenza rimane gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre alle altre è richiesto un rimborso spese, relazionato al reddito, in misura massima di dieci euro al giorno. La permanenza dei figli è gratuita.
5. Il numero telefonico e l'indirizzo dei centri sono pubblici; i recapiti delle strutture residenziali sono segreti.
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.
Gestione
1. La gestione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza delle donne maltrattate è assicurata dagli enti locali che stipulano convenzioni con gli altri enti locali e loro consorzi e con le associazioni o gli enti che perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalità indicate nella legge, con l'ausilio di personale formato. Una relazione sull'attività svolta è presentata ogni anno agli enti locali e loro consorzi.
2. La Regione individua nell'ambito del patrimonio regionale immobili da destinare a centri di assistenza e a case delle donne maltrattate.
3. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla camorra da destinare a centri di assistenza e a case delle donne maltrattate
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Fondo regionale di cofinanziamento
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa della Regione un fondo nella unità previsionale di base del bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Al fondo confluiscono i finanziamenti ed i conferimenti dei beni e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative statali.
3. A favore degli enti locali e dei loro consorzi che stipulano le convenzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 3 è riservata a titolo di cofinanziamento della Regione una quota pari al venti per cento delle disponibilità annuali del fondo. I presidenti delle province ed i sindaci capofila, destinatari dei cofinanziamenti, iscrivono nei bilanci con distinte specificazioni lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivanti dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale e comunale.
4. A favore delle associazioni e degli enti di cui agli articoli 2 e 3 che stipulano le convenzioni è riservata, a titolo di cofinanziamento della Regione, una quota pari al dieci per cento delle disponibilità annuali del fondo.
N.d.R.: Il presente è stato ABROGATO dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
23 febbraio 2005
BASSOLINO