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N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2005

G.U.R.I. 9 aprile 2005, n. 82

Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D. MIPAAF 7 luglio 2006 e annotato al 4 maggio 2007)

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi";

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1970 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 sull'anticipazione del termine fissato per la presentazione delle denunce per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico viticolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1977 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865 relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 relativo all'aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1992 e 10 ottobre 1996 relativi al riconoscimento di taluni organismi ufficiali idonei all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1995 che posticipa il termine di presentazione delle denunce di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto 30 agosto 1996 che riordina l'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varietà di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999 relativi alla determinazione e rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Vista la legge 7 marzo 2003 n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione", che, attribuendo alla Regioni "la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117), conferisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura;

Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2 della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle caratteristiche della materia in oggetto, alla necessità di istituire, congiuntamente tra Ministero e Regioni, un servizio nazionale di certificazione della vite, all'esigenza di assicurare ai materiali di moltiplicazione della vite la certificazione nazionale e all'opportunità di affidare alcune funzioni e attività a specifici organi nazionali di riferimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

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Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite in applicazione della direttiva 2002/11 CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE e che abroga la direttiva 74/649/CEE.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione, sin dall'inizio del ciclo produttivo, all'esportazione verso Paesi terzi e la relativa produzione sia tenuta separata.

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Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Vite": le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

b) "Varietà": un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e

3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

c) "Clone": una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

d) "Materiali di moltiplicazione":

1) Piante di vite:

1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

2) Parti di piante di vite:

2.1) sarmenti: tralci di un anno;

2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

e) "Vigneti di viti-madri": colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.

f) "Vivai di viti": colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

g) "Materiali di moltiplicazione iniziali": i materiali di moltiplicazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

h) "Materiali di moltiplicazione di base ": i materiali di moltiplicazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

i) "Materiali di moltiplicazione certficati ": i materiali di moltiplicazione:

1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

2) destinati:

2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

2.2) alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati Ie II per materiali di moltiplicazione certificati; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

l) "Materiali di moltiplicazione standard": i materiali di moltiplicazione:

1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

2) destinati:

2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

2.2) alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

m) "Disposizioni ufficiali": le disposizioni adottate:

1) dal Servizio nazionale di certificazione della vite;

2) dal personale qualificato incaricato.

n) "Centro aziendale": unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti.

o) "Campo di produzione": unità produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione.

p) "Commercializzazione": La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

1) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;

2) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.

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Art. 3

Istituzione del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite (SNCV)

1. E' istituto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (SNCV) che rappresenta l'organismo responsabile a livello nazionale del materiale di moltiplicazione della vite.

2. Il Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) è costituito dall'Unità nazionale di coordinamento (UNC), di seguito denominata Unità di coordinamento, dalla Segreteria operativa (SO) dell'Unità di coordinamento, di seguito denominata Segreteria operativa, dalla competente struttura del Ministero e dalle competenti strutture delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni.

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Art. 4

Unità di coordinamento Segreteria operativa e compiti (1)

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente decreto sono istituite, presso il Ministero l'Unità di coordinamento e la Segreteria operativa dell'Unità di coordinamento.

2. L'Unità di coordinamento è composta da:

a) un rappresentante del Ministero con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (Treviso);

c) un rappresentante per Regione, nominato dalla rispettiva Regione;

d) due rappresentanti designati dalle Associazioni vivaistiche viticole di maggior rilievo;

e) un rappresentante designato dai costitutori viticoli;

f) un rappresentante del Servizio fitosanitario nazionale.

Per ciascun membro deve essere designato anche un sostituto.

3. La Segreteria operativa è costituita da:

a) un componente dell'Unità di coordinamento scelto tra i rappresentanti delle Regioni e individuato dall'Unità di coordinamento medesima;

b) un funzionario dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

c) un funzionario del Ministero.

4. La Segreteria operativa ha il compito di supportare l'attività dell'Unità di coordinamento.

5. L'Unità di coordinamento, a supporto dell'attività di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, provvede a:

a) esprimere pareri in merito alle problematiche nazionali e comunitarie di carattere tecnico e normativo relative alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

b) fornire indicazioni sulle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello comunitario in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;

c) predispone protocolli operativi per l'esecuzione dei controlli di cui ai successivi articoli 11 e 12;

d) assicurare il collegamento con il Servizio fitosanitario nazionale;

e) proporre l'importo delle tariffe unitarie dovute dai vivaisti per le operazioni di controllo e certificazione e le relative modalità;

f) indicare le scadenze entro le quali le Regioni devono inviare i dati contenuti nelle denunce annualmente presentate dai vivaisti;

g) eseguire, su incarico del Ministero, verifiche ispettive sulla corretta applicazione del presente decreto.

6. L'Unità di coordinamento adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività.

(1)

Per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. w), del D.P.C.M. 4 maggio 2007, l'Unità di coordinamento di cui all'articolo annotato è confermata e continua ad operare. Per la relativa disciplina si rimanda all'art. 3 del predetto D.P.C.M.

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Art. 5

Competenze del Ministero

1. Il Ministero provvede:

a) a recepire con proprio decreto, acquisito il parere dell'Unità di coordinamento, le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui all'art. 17 della direttiva 68/193/CEE, così come modificata dalla direttiva 2002/11/CE;

b) ad assicurare il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unità di coordinamento;

c) ad organizzare incontri ed attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, sentita l'Unità di coordinamento;

d) a controllare e certificare i materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;

e) a conservare ed aggiornare il Registro nazionale delle varietà;

f) a raccogliere, elaborare e mettere a disposizione del personale incaricato della vigilanza, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13, i dati delle denunce di cui all'art. 7;

g) a produrre statistiche e studi sul settore vivaistico e viticolo.

2. Per le attività di cui alle lettere c), d), e), f), e g) il Ministero si avvale dell'Istituto, il quale per l'attività di cui alla lettera d) può operare in collaborazione con le Regioni.

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Art. 6

Competenze delle Regioni

1. Alle Regioni compete:

a) il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di moltiplicazione di categoria standard;

b) l'applicazione del presente decreto sul territorio di propria competenza.

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Art. 7

Denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione

1. Possono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione solo le ditte registrate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. A tal fine devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale. Qualora la ditta abbia centri aziendali ubicati in più regioni deve inoltrare domanda anche ai servizi fitosanitari competenti per territorio ove hanno sede i vari centri aziendali. Nel caso che l'attività svolta non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari competenti copia della domanda di autorizzazione nonché del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori relativo al centro aziendale a cui fa capo il campo di produzione o il deposito.

2. Le ditte che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione sono tenute a denunciare, nei modi e nei termini stabiliti nel presente decreto, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui hanno comunque acquisito la disponibilità, nonché le relative variazioni.

3. Le ditte interessate sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.

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Art. 8

Condizioni di coltivazione

1. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonché durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione iniziali, i materiali di moltiplicazione di base ed i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

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Art. 9

Condizioni per l'immissione in commercio

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base", "materiali di moltiplicazione certificati" o ufficialmente controllati nel caso dei "materiali di moltiplicazione standard" e se rispondono alle condizioni dell'allegato II. Non è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varietà portinnesto.

2. I materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi del presente provvedimento possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dal presente decreto per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ed il sistema di chiusura.

3. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei doni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi della Direttiva 2002/11/CE, non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.

4. I materiali di moltiplicazione non possono essere commercializzati se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura e la integrità della etichetta ufficiale assicurata allo stesso sistema di chiusura. E' possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale delle strutture competenti. Il condizionamento dei predetti materiali va effettuato in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III.

5. Gli imballaggi ed i mazzi contenenti materiali di moltiplicazione devono essere muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di una etichetta ufficiale contenente le indicazioni di cui all'allegato IV. Tale etichetta, da redigersi in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, va fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali certificati, giallo scuro per quelli standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti. L'etichetta viene rilasciata dall'organismo di controllo, direttamente o sotto la sua responsabilità, per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione che rispondono alle norme del presente decreto.

6. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

7. L'etichetta ufficiale può includere altresì tutte le informazioni relative ai documenti di accompagnamento fitosanitari, di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Detta etichetta deve essere conservata dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e deve essere tenuta a disposizione del servizio ufficiale di controllo.

8. Le ditte di cui all'art. 8 possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dal presente decreto. La confezione, la riconfezione e l'etichettatura di essi sono soggetti alla vigilanza degli organi ufficiali incaricati del controllo.

9. A seguito dei controlli documentali e di campo viene rilasciata l'autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali o, nel caso di viti madri, l'autorizzazione al prelievo di materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri. Dette autorizzazioni costituiscono l'atto formale di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei materiali di categoria iniziale, base, certificato e di controllo ufficiale dei materiali di categoria standard.

10. La certificazione effettuata in conformità di quanto stabilito nei precedenti punti non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

11. I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi membri e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati in Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati, sui campi di produzione dei Paesi membri, ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulta che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell'allegato I del presente decreto e se è stata constatata, all'atto dell'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell'allegato II del presente decreto.

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Art. 10

Registro delle varietà

1. E' istituito presso il Ministero, il Registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale ed alla certificazione. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.

2. L'iscrizione è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile. L'iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità. Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

3. Il Catalogo riporta anche i cloni di varietà di viti selezionati in base alla normativa vigente.

4. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione nel catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione.

5. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato sotto una denominazione diversa, quest'ultima deve figurare in Catalogo. Le varietà e i cloni provenienti da altri Stati membri sono soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione al Catalogo, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.

6. Fatto salvo il regolamento 1493/1999/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite, le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammesse alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard e sono ammessi alla certificazione i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro.

7. Le varietà ammesse nel catalogo e i cloni ammessi sono mantenuti rispettivamente dal Ministero e dal proponente l'omologazione del clone, secondo metodi di selezione conservatrice. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.

8. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa allo Stato membro interessato per quanto concerne il controllo delle selezioni conservatrici effettuate in territorio nazionale di varietà o cloni ammessi in detto Stato membro.

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Art. 11

Controlli sui materiali iniziali e di base

1. Le operazioni di controllo sono affidate a personale preventivamente autorizzato dal Ministero.

2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

3. Le spese per le attività previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente all'Istituto dai soggetti interessati.

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Art. 12

Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria certificato e standard

1. Le operazioni di controllo e vigilanza devono essere affidate a personale qualificato, preventivamente autorizzato dalle Regioni ed i cui nominativi sono stati comunicati al Ministero.

2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

3. Le spese per le attività previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente alle Regioni dai soggetti interessati.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

Art. 13

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero ed alle Regioni secondo le rispettive competenze.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

Art. 14

Norme transitorie

1. Le norme tecniche, attualmente vigenti, per la produzione di materiale di moltiplicazione di cui agli allegati restano in vigore fino al momento della revisione comunitaria che sarà attuata mediante appositi decreti ministeriali.

2. Per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione restano in vigore le tariffe vigenti, fino al momento dell'adozione di quelle nuove da parte del Ministero.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 foglio n. 209

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

(sostituito dall'allegato I del D. MIPAAF 7 luglio 2006)

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e se del caso, del clone.

2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone.

3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono contaminati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasmettono alcuni agenti di malattie virali. Le viti-madri ed i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:

a) agenti del complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);

b) agenti del complesso dell'accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);

c) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);

d) agente della maculatura infettiva della vite: virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti);

5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b), c) e d) in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi diagnostiche condotte utilizzando l'indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali risultati devono essere confermati dai test condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a), b), e c).

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c) in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni di età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni di età.

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5. lettere a), b) e c), in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni di età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni di età.

La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b)e c), non deve superare il 5%. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.4 Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta alle malattie virali causate dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), non deve superare il 10%. Le piante che manifestano sintomi devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti alle summenzionate malattie o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.

5.6. a) I requisiti e le modalità di controllo di cui ai punti 5.1 e 5.2 non si applicano, fino al 31 luglio 2011, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base già esistenti alla data del 15 luglio 2005.

b) I requisiti e le modalità di controllo di cui al punto 5.3 non si applicano, fino al 31 luglio 2012, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati già esistenti alla data del 15 luglio 2005.

c) Tuttavia per i vigneti di viti-madri di cui alle lettere a) e b) del presente punto, alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le seguenti condizioni. Le malattie virali nocive, in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.

6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri, salvo condizioni più rigorose imposte dai competenti organi di controllo.

7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

8. Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si procede ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni di campo.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

(sostituito dall'allegato II del D. MIPAAF 7 luglio 2006)

I. Condizioni generali.

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:

a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;

c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

I materiali di moltiplicazione che presentano segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati.

II Condizioni speciali.

1. Barbatelle Innestate.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore.

2. Deroga temporanea.

Fino al 31 luglio 2010 le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base sono classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

III Calibrazione.

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:

aa) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

ab) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche

A. Diametro.

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Lunghezza.

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;

b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate.

A. Lunghezza.

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte.

C. Saldatura.

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

ALLEGATO III

CONDIZIONAMENTO

(sostituito dall'allegato III del D. MIPAAF 7 luglio 2006)

Composizione degli imballaggi o mazzi

1. Tipo

2. Numero di pezzi

3. Quantità massima

1. Barbatelle innestate

25, 50, 100 o multipli di 100

500

2. Barbatelle franche

50, 100 o multipli di 100

500

3. Nesti

con almeno 5 gemme utilizzabili

con una gemma utilizzabile

.

.

100 o 200

200

500 o un suo multiplo

5.000

4. Talee di portinnesto

100 o un suo multiplo

1.000

5. Talee da vivaio

100 o un suo multiplo

500

Condizioni particolari.

I. Piccole quantità.

Ove necessario, la quantità (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui sopra, possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

II Piante di vite con radici, piantate in qualunque substrato, in vasi, casse e cartoni.

Non si applicano i criteri del numero di pezzi e della quantità massima.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 39, comma 1, lett. p), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 16.

ALLEGATO IV

INDICAZIONI ESTERNE (1)

(sostituito dall'allegato I del D. MIPAAF 7 luglio 2006)

A. Etichetta.

I. Informazioni richieste:

1. Norme CE;

2. Paese di produzione;

3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);

4. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;

5. Specie;

6. Tipo di materiale;

7. Categoria;

8. Varietà e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;

9. Numero di riferimento del lotto;

10. Quantità;

11. Lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;

12. Anno di coltura.

II. Condizioni minime.

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;

2. Essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;

3. Le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;

4. Le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo

III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale.

1. Più di un'unità.

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui al punto I.10 sono l'indicazione esatta del numero di unità per imballaggio o mazzo.

2. Una sola unità.

Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:

tipo di materiale;

categoria;

numero di riferimento del lotto;

quantità;

lunghezza delle talee di portinnesto;

anno di coltura.

(1)

Rubrica sostituita dall'allegato IV del D.M. Politiche agricole alimentari e forestali 7 luglio 2006.