
LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, n. 2
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 7 febbraio 2005, n. 9
Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2014)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Oggetto
1. La presente legge disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane sul territorio della regione Campania.
Confezionamento e commercializzazione
(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/2005 e dall'art. 23, comma 1, della L.R. 15/2005)
1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.
2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.
3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.
4. Sul territorio della regione Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.
5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Costi
(sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 13/2005)
I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.
Sanzioni
(modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 13/2005 e dall'art. 57, comma 15, della L.R. 1/2014)
1. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.
2. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.
3. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati). Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive.
Decorrenza
(modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 13/2005 e dall'art. 23, comma 2, della L.R. 15/2005)
1. La presente legge ha effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bollettino ufficiale.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
1 febbraio 2005
BASSOLINO