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REGOLAMENTO (CE) N. 46/2005 DELLA COMMISSIONE, 13 gennaio 2005

G.U.U.E. 14 gennaio 2005, n. L 11

Deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda il termine di presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2004/2005.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 gennaio 2005

Applicabile dal: 10 dicembre 2004 (vedi nota)

Nota: Il presente regolamento cessa di avere validità il 31 luglio 2005, data della fine della campagna 2004/2005.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (2) prevede che entro il 10 dicembre i produttori presentino le dichiarazioni di raccolto e di produzione, in modo che sia possibile conoscere la produzione comunitaria di vino in tempo utile.

2) Un problema tecnico del sistema informatico centrale si è verificato in uno degli Stati membri alcuni giorni prima del termine summenzionato. I produttori non sono in grado di accedere a detto sistema e pertanto non possono presentare le dichiarazioni entro il termine stabilito.

3) Per rimediare a tale situazione, di cui i produttori non sono responsabili, e in attesa del ritorno alla normalità del sistema informatico centrale, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.

4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 179 del 14.7.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003).

(2)

GU L 176 del 29.6.2001.

Art. 1

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2004/2005 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 di detto regolamento possono essere presentate fino al 15 gennaio 2005.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione