
LEGGE 26 luglio 2005, n. 152
G.U.R.I. 30 luglio 2005, n. 176
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 2005
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 90
All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture».
All'articolo 2:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;
al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unità,»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.
2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».