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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 2005

G.U.R.I. 30 marzo 2005, n. 73

Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 14 ottobre 2022)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE

sulla base delle norme di reazione al fuoco;

Vista la circolare n. 18 MI.SA. del 3 agosto 1998 del Ministero dell'interno, concernente la procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti già omologati in un Paese dell'Unione europea in materia di reazione al fuoco, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, successivamente modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/632/CE del 26 agosto 2003;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/603/CE del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio», modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/605/CE del 26 settembre 2000 e dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/424/CE del 6 giugno 2003;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE del 17 gennaio 2003 concernente la determinazione delle classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata ed integrata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/593/CE del 7 agosto 2003;

Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;

Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, EN 13501-1, recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione non ancora trasposte nelle corrispondenti norme UNI;

Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Considerata la necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i casi in cui è prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

(sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)

1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio.

2. Si intende per "prodotto da costruzione" qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

3. Si intende per "kit", un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di ingegneria civile.

5. Si intende per "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e i cui estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

6. Si intende per "documento per la valutazione europea", un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.

7. Si intende per "valutazione tecnica europea" la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.

8. Le norme armonizzate, e i documenti per la valutazione europea sono di seguito denominati "specifiche tecniche armonizzate".

Art. 2

Classificazione di reazione al fuoco

(sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)

1. La classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco è attribuita in conformità alle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 3

Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova

1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del presente decreto è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della Commissione dell'Unione europea.

2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.

Art. 4

Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco

(modificato e integrato dall'art. 10 del D.M. Interno 14 ottobre 2022)

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).

2. Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l'obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è valutata nella sua condizione finale di applicazione per l'uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validità della certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell'Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell'omologazione;

b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;

5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane.

Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO A

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Interno 25 ottobre 2007 e abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.M. Interno 14 ottobre 2022)

(1)

Allegato sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Interno 25 ottobre 2007.