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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313

G.U.R.I. 8 febbraio 2007, n. 32

Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto - legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del citato decreto - legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;

Ritenuta l'opportunità di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;

Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

Ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;

Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;

Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto - legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;

Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività finanziarie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);

Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;

Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Intermediari finanziari autorizzati

1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Art. 2

Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica è effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.

Art. 3

Modalità di notifica

1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa e con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

Art. 4

Efficacia della cessione

1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.

3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

Art. 5

Quota cedibile

1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.

2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti.

Art. 6

Rinnovo

1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.

Art. 7

Trasparenza delle condizioni contrattuali

1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 8

Convenzioni

1. Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 98