
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1938.
DECISIONE N. 2007/25/CE DELLA COMMISSIONE, 22 dicembre 2006
G.U.U.E. 13 gennaio 2007, n. L 8
Misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2020/2107)
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1938.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 22 dicembre 2006
Applicabile dal: 31 dicembre 2021
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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1938.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria nel Sud-est asiatico nel 2004, causata da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (2). La decisione 2005/759/CE vige fino al 31 dicembre 2006.
2) Focolai di influenza aviaria causati dal ceppo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 vengono tuttora regolarmente riscontrati in alcuni paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), anche non colpiti in precedenza. La malattia dunque non è ancora estinta. Continuano a verificarsi inoltre casi di infezione umana, anche letali, dovuti a stretti contatti con uccelli infetti in vari paesi del mondo.
3) In seguito a una richiesta della Commissione, il Comitato sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell'AESA ha adottato nella sua seduta del 26/27 ottobre 2006 un Parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nella Comunità di volatili diversi dal pollame. Il parere rileva i rischi dovuti alla diffusione di malattie virali come l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, veicolate dall'importazione di uccelli diversi dal pollame, e individua possibili strumenti e opzioni in grado di ridurre i rischi noti per la salute degli animali, conseguenti all'importazione di tali uccelli. Il parere sottolinea anche la difficoltà di distinguere con certezza tra uccelli "catturati allo stato selvatico" e uccelli "allevati in cattività", dato che ai vari tipi di uccelli si possono applicare più metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi.
4) Queste conclusioni possono valere anche per i movimenti di uccelli da compagnia provenienti da paesi terzi. Per poter effettuare una netta distinzione tra volatili in cattività, uccelli catturati allo stato selvatico per importazione commerciale e uccelli da compagnia, il movimento degli uccelli da compagnia vivi deve continuare a sottostare a condizioni rigorose, senza distinzione di paese d'origine, in modo da garantire lo status dei volatili e impedire la diffusione delle suddette malattie virali. E' perciò opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione della misura stabilita dalla decisione 2005/759/CE.
5) Fin dalla sua entrata in vigore, la decisione 2005/759/CE è stato modificata più volte. Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 2005/759/CE e sostituirla con la presente decisione.
6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 146 del 13.6.2003. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1467/2006/CE della Commissione (GU L 274 del 5.10.2006).
GU L 285 del 28.10.2005. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/522/CE (GU L 205 del 27.7.2006).
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Movimenti dai paesi terzi
(modificato dall'art. 4 della Dec. 2009/6/CE, dall'art. 4 della Dec. 2010/734/UE e modificato e integrato dall'art. 2 della Dec. (UE) 2017/2410)
1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se tali uccelli:
a) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell'allegato I; oppure
b) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell'allegato I, purché essi:
i) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (1), o
ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (2), o
iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7; i vaccini devono essere stati approvati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure
iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento e
v) siano portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non siano autorizzati a partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'importazione nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta di cui al punto ii).
2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d'invio secondo il modello di certificato di cui all'allegato II.
3. Al certificato veterinario sarà allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all'allegato III.
GU L 73 del 20.3.2010.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013).
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Controlli veterinari
(modificato dall'art. 2 della Dec. (UE) 2017/2410)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell'identità da parte delle autorità competenti ai punti d'ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.
2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.
3. Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d'ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.
4. Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013).
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La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, [Croazia] (parola soppressa) (1), isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.
Parola soppressa dall'allegato del Reg. (UE) N. 519/2013.
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Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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(modificato dall'art. 1 della Dec. 2007/876/CE, dall'art. 4 della Dec. 2009/6/CE, dall'art. 4 della Dec. 2009/818/CE, dall'art. 4 della Dec. 2010/734/UE, dall'art. 3 della Dec. 2012/248/UE, dall'art. 3 della Dec. 2013/635, dall'art. 3 della Dec. (UE) 2015/2225, dall'art. 2 della Dec. (UE) 2017/2410, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2018/1687, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2019/2214 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/2107)
La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.
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Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1938.
ALLEGATO I
PARTE A
Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
PARTE B
Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):
- Africa,
- Americhe,
- Asia, Estremo Oriente e Oceania,
- Europa,
- Medio Oriente.
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Allegato sostituito dall'art. 4 della Dec. 2009/6/CE e dall'art. 4 della Dec. 2010/734/UE.
La parte II del modello di certificato veterinario è modificata dall'art. 2 della Dec. (UE) 2017/2410 nel seguente modo:
"a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«[3. Il volatile/i volatili soddisfa(no) almeno una delle seguenti condizioni:
(1) [proviene/provengono da un paese terzo che figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 ed è stato confinato/sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetto/protetti da contatti con altri uccelli;]
(1) oppure [è stato vaccinato/sono stati vaccinati in data ... [gg/mm/aaaa] e rivaccinato/rivaccinati il ... [gg/mm/aaaa] contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, conformemente alle istruzioni del produttore. Il vaccino usato/i vaccini usati non è/sono un vaccino vivo/vaccini vivi ed è approvato/sono approvati per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;]
(1) oppure [è stato isolato/sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposto/sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato in data ... [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;]
e è portato/sono portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea e non dovrà/dovranno partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione.]
(1) oppure [3. Il proprietario/la persona responsabile dell'uccello/degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione, dopo l'ingresso nell'Unione europea, presso un impianto o stazione di quarantena riconosciuti conformemente all'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013»;
b) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:
«4.1.L'uccello/Gli uccelli rientra(no) tra gli "animali da compagnia" a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a movimenti a carattere non commerciale.»;"
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1938.
ALLEGATO III
(sostituito dall'art. 4 della Dec. 2010/734/UE e integrato dall'art. 2 della Dec. (UE) 2017/2410)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, proprietario [1] degli uccelli/responsabile degli uccelli a nome del proprietario [1] dichiara che:
1. Gli uccelli sono accompagnati dal sottoscritto e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario.
2. Gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento non commerciale.
3. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria prima del movimento e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili; nonché
4. [1] [Gli uccelli sono stati confinati per almeno 30 giorni prima dell'invio senza entrare in contatto con altri uccelli.]
[1] oppure [Gli uccelli sono stati sottoposti a un isolamento di 10 giorni prima del movimento.]
[1] oppure [E' stata predisposta una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di ... come indicato nel certificato corrispondente.]
... | ... |
Data e luogo | Firma |
.
5. L'uccello/Gli uccelli deve essere portato/devono essere portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non deve/devono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili nel periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'ingresso nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta
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[1] Cancellare la dicitura non pertinente.