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REGOLAMENTO (CE) N. 1934/2006 DEL CONSIGLIO, 21 dicembre 2006

G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 405

Istituzione di uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. (1)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 3 febbraio 2007, n. L 29.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 1338/2011)

(1)

Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 dicembre 2006

Applicabile dal: 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1) Nello scorso decennio la Comunità ha rafforzato notevolmente le sue relazioni bilaterali con un'ampia gamma di paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito in varie regioni del mondo, principalmente in America settentrionale, Asia orientale e Australasia, ma anche in Asia sud-orientale e nella regione del Golfo. Tali relazioni si sono inoltre sviluppate in modo da abbracciare una serie crescente di soggetti e settori tanto nella sfera economica che al di là.

2) E' nell'interesse della Comunità approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi e territori industrializzati caratterizzati spesso da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili e che sono importanti partner bilaterali dal punto di vista politico e commerciale, nonché soggetti autorevoli nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. Ciò costituirà un significativo fattore di potenziamento del ruolo e della posizione dell'Unione europea sulla scena internazionale, consolidando le istituzioni multilaterali e contribuendo all'equilibrio e allo sviluppo dell'economia mondiale e del sistema internazionale.

3) L'Unione europea e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito hanno convenuto di rafforzare le proprie relazioni e di cooperare nei settori in cui hanno comuni interessi mediante svariati strumenti bilaterali quali accordi, dichiarazioni, piani d'azione ed altri documenti analoghi.

4) Conformemente ai principi enunciati in tali strumenti bilaterali, la Comunità attua una politica di cooperazione volta a creare un contesto favorevole allo svolgimento e allo sviluppo delle sue relazioni con questi paesi e territori. Le attività di cooperazione contribuiranno al potenziamento della presenza e della visibilità europea in questi paesi e a incoraggiare gli scambi economici, commerciali, accademici, culturali e di altro tipo e l'interazione tra i vari attori di ciascuna parte.

5) L'Unione europea è fondata sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'azione comunitaria ai sensi del presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo generale di sviluppare e consolidare questi principi nei paesi e nelle regioni partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

6) La promozione di iniziative differenziate di cooperazione bilaterale con i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito all'interno di un unico strumento garantirà economie di scala, effetti di sinergia e maggiore efficacia e visibilità dell'azione comunitaria.

7) Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento è necessario perseguire un approccio differenziato e concepire la cooperazione con i paesi partner tenendo conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità della Comunità.

8) Il presente regolamento rende necessario abrogare il regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999 (1).

9) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione tra la Comunità e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 57 del 27.2.2001. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1900/2005 (GU L 303 del 22.11.2005).

(2)

GU L 184 del 17.7.1999. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006).

Art. 1

Obiettivo

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. Ai fini del presente regolamento, l'espressione "paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito" comprende i paesi e territori elencati nell'allegato I del presente regolamento e l'espressione "paesi in via di sviluppo" comprende i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo (*), ed elencati nell'allegato II del presente regolamento. Essi sono collettivamente denominati in prosieguo "paesi partner".

Il finanziamento dell'Unione a norma del presente regolamento sovvenziona la cooperazione economica, finanziaria, tecnica, culturale e accademica con i paesi partner nei settori di cui all'articolo 4 che rientrano nella sua sfera di competenza. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo ("criteri APS") stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ("OCSE/DAC").

2. Il principale obiettivo della cooperazione con i paesi partner è quello di provvedere in via prioritaria a fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale, per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione e i paesi partner, conformemente ai principi che informano l'azione esterna dell'Unione quali stabiliti nei trattati. Ciò riguarda tra l'altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, nonché la promozione del lavoro dignitoso e del buongoverno e la salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner.
___________
(*) GU L 378 del 27.12.2006.

Art. 2

Ambito di applicazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L'Unione mira altresì a intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell'ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l'Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dai trattati.

2. In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l'efficacia del finanziamento dell'Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all'articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possano beneficiare delle misure finanziate a norma del presente regolamento qualora il progetto o programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5.

3. La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell'elenco di paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4. Ai fini del finanziamento dell'Unione a norma del presente regolamento, si presta particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

5. In relazione ai paesi elencati nell'allegato II del presente regolamento, è rigorosamente osservata la coerenza politica con le misure finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (*).
_________________
(*) GU L 354 del 31.12.2008.

Art. 3

Principi generali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. L'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l'impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2. Nell'attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell'Unione.

3. Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati, segnatamente, negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell'Unione.

4. Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l'Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell'Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

5. Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell'Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici.

6. La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

Art. 4

Settori di cooperazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

Il finanziamento dell'Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 ed è conforme alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell'Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:

1) la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell'Unione e nei paesi partner;

2) l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

3) la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell'Unione e dei paesi partner;

4) la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell'Unione al programma Erasmus Mundus e la partecipazione a simposi europei in materia di istruzione;

5) la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l'energia (in particolare l'energia rinnovabile), i trasporti, le questioni ambientali (compresi i cambiamenti climatici), il settore doganale, le questioni finanziarie, giuridiche e relative ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l'Unione e i paesi partner;

6) il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione e della sua visibilità nei paesi partner;

7) il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.

Art. 5

Programmazione e stanziamento dei fondi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. Le azioni per promuovere la cooperazione a norma del presente regolamento si effettuano nell'ambito dei programmi pluriennali di cooperazione che comprendono la cooperazione con tutti o con una serie dei paesi partner. La Commissione redige i programmi pluriennali di cooperazione e ne specifica l'ambito di applicazione.

2. I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati attesi che l'Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi mirano a una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell'Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione, con l'indicazione, ove opportuno, di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti ad una revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc.

3. I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

Interessi strategici, obiettivi generali, settori prioritari di finanziamento e risultati che l'Unione si prefigge per la cooperazione con i paesi partner elencati nell'allegato II I programmi pluriennali di cooperazione di cui all'articolo 5 con i paesi partner elencati nell'allegato II si basano sui seguenti obiettivi generali, settori di priorità per il finanziamento e risultati attesi:

1) diplomazia pubblica e sensibilizzazione, aventi quali obiettivi:

- la promozione di un'ampia conoscenza e visibilità dell'Unione,

- la promozione della posizione dell'Unione su questioni politiche importanti, nonché dei valori dell'Unione della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

- l'incoraggiamento della riflessione e della discussione sull'Unione e le sue politiche, nonché sulle relazioni dell'Unione con i paesi partner elencati nell'allegato II,

- l'elaborazione di nuovi approcci che diano slancio a relazioni positive e orientate ai risultati con i paesi che hanno poca o nessuna conoscenza dell'Unione.

Le attività a sostegno di tali obiettivi dovrebbero condurre a una migliore percezione e a una maggiore conoscenza reciproca tra l'Unione e i paesi partner elencati nell'allegato II, con un conseguente effetto benefico sulle relazioni economiche e politiche dell'Unione con tali partner;

2) partenariato economico e cooperazione commerciale, aventi quale obiettivo:

- l'agevolazione dell'accesso al mercato per le imprese dell'Unione, in particolare attraverso programmi che le sostengano (ivi compreso un sostegno normativo pertinente in relazione alle barriere commerciali), basandosi sull'esperienza dei programmi di cooperazione commerciale consolidati.

Ove possibile, tali programmi dovrebbero essere complementari alle misure di sostegno esistenti. Tali programmi dovrebbero offrire opportunità concrete di migliori scambi e cooperazione scientifica, un aumento del fatturato e degli investimenti in settori mirati e maggiori flussi commerciali con i paesi partner elencati nell'allegato II.

Tali sforzi sono coerenti e complementari con la più ampia strategia della Commissione intesa a sviluppare la competitività europea nei mercati globali e con altre politiche dell'Unione verso regioni e paesi specifici.

Le risorse sono concentrate sui paesi in cui gli interventi possono aumentare la partecipazione delle aziende dell'Unione. Le piccole e medie imprese dell'Unione, desiderose di accedere ai mercati asiatici, latinoamericani, mediorientali e sudafricani, costituiscono un obiettivo importante. Se del caso, le risorse sono concentrate sui paesi che rispettano le norme fondamentali del lavoro dell'OIL e che contribuiscono allo sforzo globale di perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

3) legami tra le persone, aventi quali obiettivi:

- il sostegno di partenariati di alta qualità tra istituti d'istruzione superiore nell'Unione e nei paesi terzi quale base per una cooperazione, scambi e mobilità strutturati, a tutti i livelli dell'istruzione superiore (Azione 2 - PARTE 2: Partenariati con paesi e territori coperti dallo strumento per i paesi industrializzati), nell'ambito dell'azione 2 di Erasmus Mundus II,

- l'integrazione delle borse di studio dell'azione 2 di Erasmus Mundus, finanziate dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (Azione 2 - PARTE 1: Partenariati con paesi coperti dallo strumento europeo di vicinato e partenariato, dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, dal fondo di sviluppo europeo e dallo strumento di assistenza preadesione (ex finestra di cooperazione esterna), sostenendo la mobilità di studenti e professori dell'Unione verso i paesi terzi,

- la promozione insieme alla società civile intesa nel senso più ampio di una migliore comprensione dell'Unione in quanto tale, delle sue posizioni su questioni globali nonché dei processi di integrazione economica, sociale e politica, completando in tale modo la relazione formale dell'Unione con i governi,

- la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell'Unione e nei paesi partner.

Tali attività dovrebbero contribuire a produrre benefici reciproci dalla cooperazione nei settori dell'istruzione, della cultura e della società civile. Ciò avviene migliorando la qualità dell'istruzione offerta e affrontando le sfide reciproche costituite dallo sviluppo di società basate sulla conoscenza.

Le attività intraprese dovrebbero aggiungere valore alla fertilizzazione incrociata delle idee, della conoscenza e dei risultati della ricerca e della tecnologia attraverso scambi accademici professionali, in particolare con i paesi partner i cui sistemi d'istruzione superiore sono comparabili a quelli dell'Unione.

Art. 6

Attuazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. La Commissione adotta annualmente programmi d'azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all'articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.

2. I programmi d'azione annuali stabiliscono, per tutti o per una serie di paesi partner, gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione e l'importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione.

3. I programmi di azione pluriennali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all'interno del bilancio previsionale, l'aumento del bilancio di un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi agli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.

Art. 7

Ammissibilità

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

I seguenti enti possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l'esecuzione dei programmi d'azione di cui all'articolo 6:

a) i seguenti enti e organismi degli Stati membri e dei paesi partner:

i) organismi pubblici o parastatali, autorità locali e loro consorzi;

ii) società, ditte e altre organizzazioni e imprese private;

iii) organizzazioni non governative; gruppi di cittadini e organizzazioni settoriali quali sindacati, organizzazioni rappresentative di interessi sociali ed economici, organizzazioni di consumatori od organizzazioni delle donne e della gioventù; organizzazioni d'istruzione, di formazione, culturali, di mezzi di comunicazione, di ricerca e scientifiche; università e altri istituti d'istruzione;

b) paesi partner e loro regioni, istituzioni e organismi decentrati;

c) organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

d) persone fisiche degli Stati membri e dei paesi partner o di altri paesi terzi, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

e) organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall'Unione;

f) istituzioni e organismi dell'Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;

g) agenzie dell'Unione europea.

2. Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (*), nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (**), o nel regolamento (CE) n. 1905/2006 e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento.

3. Il finanziamento dell'Unione a norma del presente regolamento non può essere destinato all'acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.
___________
(*) GU L 163 del 2.7.1996.
(**) GU L 327 del 24.11.2006.

Art. 8

Forme di finanziamento

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. I programmi e i progetti di cooperazione sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea totalmente o sotto forma di cofinanziamento con altre fonti precisate nell'articolo 10.

2. Il finanziamento per l'attuazione dei programmi di azione può, in particolare, configurarsi sotto le seguenti forme giuridiche:

a) accordi di sovvenzionamento (comprese le borse di studio);

b) contratti di appalto;

c) contratti di lavoro;

d) accordi di finanziamento.

3. In linea di massima, il finanziamento dell'Unione non è usato per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.

Art. 9

Misure di sostegno

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, verifiche contabili e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2. Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ad una programmazione pluriennale e possono pertanto essere finanziate al di fuori del loro ambito di applicazione.

3. La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione e le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 10

Cofinanziamenti

1. Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, in particolare con:

a) gli Stati membri, le loro autorità regionali e locali e, in particolare, i relativi enti pubblici e parastatali;

b) i paesi partner, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali;

c) le organizzazioni internazionali e quelle regionali, comprese le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d) le società, le imprese, le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali;

e) i paesi partner beneficiari dei fondi ed altri organismi che possono essere oggetto di finanziamento a norma dell'articolo 7.

2. Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse operazioni chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento.

3. Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

4. La Commissione può ricevere e gestire fondi, per l'esecuzione delle azioni congiunte, a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).

(1)

GU L 248 del 16.9.2002.

Art. 11

Modalità di gestione

1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono attuate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare della parte II, titolo IV.

2. La Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento suddetto, se tali organismi godono di fama riconosciuta a livello internazionale, sono conformi ai sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e sono sorvegliati da un'autorità pubblica.

Art. 12

Tutela degli interessi comunitari

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1), (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (2) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3).

2. Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell'Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3. Tutti i contratti derivanti dall'attuazione della cooperazione garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti a norma del paragrafo 2 durante e dopo l'esecuzione dei contratti.

(1)
GU L 312 del 23.12.1995.
(2)
GU L 292 del 15.11.1996.
(3)
GU L 136 del 31.5.1999.
Art. 13

Valutazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

1. La Commissione procede regolarmente a una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimentano la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell'Unione prevista a norma del presente regolamento.

Art. 14

Relazione annuale

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

La Commissione esamina i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale dettagliata sull'attuazione del presente regolamento.

La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.

Art. 15

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a trenta giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato II. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Art. 17

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 382/2001 è abrogato al più tardi alle seguenti date:

- 1° gennaio 2007,

- data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regolamento abrogato continua ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007. Ogni riferimento al regolamento abrogato si considera fatto al presente regolamento.

Art. 18

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, se del caso con una proposta legislativa che introduca le necessarie modifiche.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1338/2011)

Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento

1) Australia

2) Bahrein

3) Brunei

4) Canada

5) Taipei cinese [1]

6) Hong Kong

7) Giappone

8) Repubblica di Corea

9) Kuwait

10) Macao

11) Nuova Zelanda

12) Oman

13) Qatar

14) Arabia Saudita

15) Singapore

16) Emirati arabi uniti

17) Stati Uniti

[1] Sebbene non vi siano relazioni diplomatiche o politiche con Taipei cinese, contatti intensi sono in corso e dovrebbero continuare nei settori dell'economia, del commercio, della scienza, della tecnologia e delle norme nonché su un certo numero di altre tematiche.

ALLEGATO II

(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 1338/2011)

Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento

America latina

1. Argentina

2. Bolivia

3. Brasile

4. Cile

5. Colombia

6. Costa Rica

7. Cuba

8. Ecuador

9. El Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Messico

13. Nicaragua

14. Panama

15. Paraguay

16. Perù

17. Uruguay

18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan

20. Bangladesh

21. Bhutan

22. Birmania/Myanmar

23. Cambogia

24. Cina

25. India

26. Indonesia

27. Repubblica democratica popolare di Corea

28. Laos

29. Malaysia

30. Maldive

31. Mongolia

32. Nepal

33. Pakistan

34. Filippine

35. Sri Lanka

36. Thailandia

37. Vietnam

Asia centrale

38. Kazakistan

39. Repubblica del Kirghizistan

40. Tagikistan

41. Turkmenistan

42. Uzbekistan

Medio Oriente

43. Iran

44. Iraq

45. Yemen

Sud Africa

46. Sud Africa

ALLEGATO III

 (introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 1338/2011)

Stanziamenti finanziari indicativi per la cooperazione con i paesi elencati nell'allegato II

La distribuzione dei finanziamenti per settori di priorità della cooperazione con i paesi partner elencati nell'allegato II è la seguente per il periodo 2011-2013:

Settore di priorità

.

Diplomazia pubblica e sensibilizzazione

Almeno il 5%

Promozione del partenariato economico e della cooperazione commerciale

Almeno il 50%

Legami tra i popoli

Almeno il 20%

Riserva non assegnata e costi amministrativi

Al massimo il 10%