
REGOLAMENTO (CE) n. 1989/2006 DEL CONSIGLIO, 21 dicembre 2006
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 411
Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 febbraio 2007, n. L 27.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2), in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
1) Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.
2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiettivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
3) E' necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima, in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.
4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
ALLEGATO
"ALLEGATO III
Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)
Criteri |
Stati membri |
FESR e FSE Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile |
Fondo di coesione Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile |
[1] Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85% della media UE a 25 nello stesso periodo |
Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia |
85% per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" |
85% |
[2] Stati membri diversi da quelli di cui al punto 1 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007 |
Spagna |
80% per le regioni dell'obiettivo "Convergenza" e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 50% per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" al di fuori delle regioni di integrazione graduale |
85% |
[3] Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 |
Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito |
75% per l'obiettivo "Convergenza" |
- |
[4] Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 |
Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito |
50% per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" |
- |
[5] Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20 |
Spagna, Francia e Portogallo |
50% |
- |
[6] Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato |
Spagna, Francia e Portogallo |
85% nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" |
- |