
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 19 dicembre 2006
G.U.R.S. 19 gennaio 2007, n. 3
Accordo relativo alla disciplina degli istituti contrattuali "Assegnazione a tempo indeterminato di incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale", "Incarichi di sostituzione di continuità assistenziale" e "Mobilità intraaziendale di emergenza sanitaria territoriale".
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, siglato in data 23 marzo 2005, relativamente alle disposizioni che demandano alla contrattazione regionale la definizione di alcuni istituti contrattuali;
Visto, in particolare:
a) art. 16, comma 7, ai sensi del quale, per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria e di continuità assistenziale, le regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), e dell'art. 63, comma 2, lett. a), riservano, nel proprio ambito, una percentuale variabile dal 60% all'80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/2003, ed una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente;
b) art. 70, comma 8, ai sensi del quale le regioni possono determinare la durata massima degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale, fino al limite di 12 mesi;
c) art. 92, comma 22, demanda alla contrattazione decentrata la definizione dei criteri di mobilità intraziendale di emergenza sanitaria territoriale;
Atteso che la disciplina dei predetti istituti contrattuali riveste carattere d'urgenza, in considerazione della prossima individuazione delle carenze di medicina generale;
Visto l'accordo intervenuto, in data 15 novembre 2006, tra questa Regione e le organizzazioni sindacali di categoria, ratificato dal comitato permanente regionale di medicina generale nella seduta del 20 novembre 2006, relativamente alla disciplina dei suddetti istituti;
Ritenuto di dover rendere esecutivo il succitato accordo, a stralcio degli accordi regionali di medicina generale;
Decreta:
Per le motivazioni sopra riportate, a stralcio dell'accordo regionale di medicina generale, è reso esecutivo il seguente accordo sottoscritto tra questa Regione e le organizzazioni sindacali di categoria in data 15 novembre 2006, ratificato dal comitato permanente regionale di medicina generale nella seduta del 20 novembre 2006:
"Assegnazione a tempo indeterminato incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. medicina generale 23 marzo 2005, per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria e di continuità assistenziale, individuati a far data dallo 1 marzo 2006, la Regione Siciliana, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) e dell'art. 63, comma 2, lett. a), riserva, nel proprio ambito, la percentuale del 60% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/2003, e la percentuale del 40% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
Incarichi di sostituzione di continuità assistenziale - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 70, comma 8, A.C.N. medicina generale 23 marzo 2005, nell'ambito della Regione Siciliana gli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale possono essere conferiti per un periodo massimo fino a 6 mesi.
Mobilità intraaziendale di emergenza sanitaria territoriale - L'Azienda unità sanitaria locale, prima della comunicazione degli incarichi vacanti di cui all'art. 92, comma 2, A.C.N. medicina generale 23 marzo 2005, pubblica un bando di mobilità intraaziendale a cui possono partecipare i medici titolari di emergenza sanitaria territoriale presso la stessa azienda. I medici che partecipano alla mobilità saranno graduati secondo l'ordine di anzianità di incarico di titolare di EST nella stessa azienda; in subordine, dell'anzianità di incarico di titolare nell'EST complessiva; a parità di anzianità di incarico si terrà conto, nell'ordine, della minore età, del maggior voto di laurea e della maggiore anzianità di laurea".