
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 84 del Reg. (UE) 2019/2035, a decorrere dal 21 aprile 2021.
DECISIONE N. 2006/968/CE DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2006
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 401
Attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla Dec. 2008/337/CE)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 84 del Reg. (UE) 2019/2035, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Note sull'entrata in vigore e sull'aplicabilità
Adottata il: 15 dicembre 2006
Entrata in vigore il: 19 gennaio 2007
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1) e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità a tale regolamento.
2) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede anche che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 debbano essere identificati mediante due mezzi di identificazione. Il primo mezzo di identificazione è costituito dai marchi auricolari ed il secondo è descritto nell'allegato al suddetto regolamento, parte A, punto 4. Uno dei secondi mezzi di identificazione è il transponder elettronico. Inoltre l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008 o da un'altra data che può essere fissata dal Consiglio, l'identificazione elettronica sarà obbligatoria come secondo mezzo di identificazione per tutti gli animali.
3) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prescrive l'adozione da parte della Commissione di orientamenti e procedure per l'attuazione dell'identificazione elettronica, al fine di migliorarla. I suddetti orientamenti e le suddette procedure vanno applicati per gli animali per i quali l'identificazione elettronica viene già impiegata come secondo mezzo di identificazione e per tutti gli animali a partire dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto regolamento.
4) Al fine di garantire che gli identificatori da applicare agli animali delle specie ovina e caprina nel rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 siano leggibili in tutti gli Stati membri, nella presente decisione vanno stabiliti requisiti minimi riguardanti determinate prove di conformità e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori.
5) Per fornire agli Stati membri indicazioni per quanto riguarda i lettori, la presente decisione deve stabilire i requisiti minimi relativi a determinate prove di conformità e di funzionamento, tenendo conto del fatto che il regolamento (CE) n. 21/2004 non prevede per ogni operatore l'obbligo di possedere un lettore.
6) A causa delle diverse condizioni geografiche e dei diversi sistemi di allevamento degli animali delle specie ovina e caprina nella Comunità, gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere ulteriori prove di funzionamento che tengano conto delle loro specifiche situazioni nazionali.
7) L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato norme relative a taluni aspetti dell'identificazione degli animali mediante frequenze radio (RFID). Inoltre il Comitato internazionale per la registrazione degli animali (ICAR) ha elaborato procedure volte a verificare la conformità di determinate caratteristiche della RFID alle norme ISO. Tali procedure sono state pubblicate nell'Accordo internazionale sulle prassi di registrazione nella versione approvata dall'Assemblea generale dell'ICAR del giugno 2004. Le norme ISO sono riconosciute e applicate a livello internazionale: sarebbe quindi opportuno tenerne conto nella presente decisione.
8) Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione ha elaborato orientamenti tecnici in cui si specificano le prove di valutazione del funzionamento e dell'affidabilità dei dispositivi di RFID; essi sono pubblicati sul sito web del CCR come norme tecniche del CCR. Gli elementi essenziali di tali orientamenti saranno presi in considerazione nella presente decisione.
9) Il Comitato europeo di Standardizzazione (CEN) ha pubblicato norme tecniche relative al riconoscimento dei laboratori per l'esecuzione delle prove. Le norme EN sono riconosciute e applicate a livello internazionale: sarebbe quindi opportuno tenerne conto nella presente decisione.
10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 5 del 9.1.2004.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 84 del Reg. (UE) 2019/2035, a decorrere dal 21 aprile 2021.
L'allegato alla presente decisione stabilisce gli orientamenti e le procedure per l'identificazione elettronica degli animali:
a) per il secondo mezzo di identificazione, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 21/2004 e cui si fa riferimento nella parte A, punto 4, quarto trattino dell'allegato al detto regolamento. e
b) di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 21/2004.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 84 del Reg. (UE) 2019/2035, a decorrere dal 21 aprile 2021.
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 84 del Reg. (UE) 2019/2035, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 84 del Reg. (UE) 2019/2035, a decorrere dal 21 aprile 2021.
ALLEGATO
(modificato dall'art. 1 della Dec. 2008/337/CE e modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. 2010/280/UE)
Orientamenti e procedure per l'omologazione degli identificatori e dei lettori per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina a norma del regolamento (CE) n. 21/2004
CAPITOLO I
Definizioni
Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
a) "Codice paese" indica un codice numerico a 3 cifre che rappresenta il nome di un paese secondo la norma ISO 3166;
b) "Codice d'identificazione nazionale" indica un codice numerico a 12 cifre che identifica un singolo animale a livello nazionale;
c) "Codice transponder" indica il codice elettronico a 64 bit programmato nel transponder, contenente tra l'altro il codice paese ed il codice di identificazione nazionale e impiegato per l'identificazione elettronica degli animali;
d) "Identificatore" indica un transponder passivo a sola lettura che applica la tecnologia HDX o FDX-B come definito dalle norme ISO 11784 e 11785 e incorporato in vari mezzi di identificazione come indicato nell'allegato A del regolamento (CE) n. 21/2004;
e) "Lettore" indica un transceiver sincrono o non sincrono, in grado almeno di:
i) leggere identificatori; e
ii) visualizzare il codice paese ed il codice di identificazione nazionale;
[f) "Transceiver sincrono" indica un transceiver completamente conforme alla norma ISO 11785 ed in grado di rilevare la presenza di altri transceiver;] (lettera soppressa) (1)
g) "Transceiver non sincrono" indica un transceiver non conforme al punto 6 della norma ISO 11785 e non in grado di rilevare la presenza di altri transceiver.] (lettera soppressa) (1)
CAPITOLO II
Identificatori
1. L'autorità competente autorizza solo l'impiego di identificatori che hanno superato le prove relative a:
a) conformità alle norme ISO 11784 e 11785, secondo le procedure di prova di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1; e
b) raggiungimento del risultato minimo per quanto riguarda la distanza di lettura di cui al punto 2, secondo le procedure di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.
2. Per raggiungere le distanze di lettura di cui alla lettera c) della sezione A.6 dell'allegato al regolamento (CE) n. 21/2004, il transponder deve rispettare i seguenti parametri:
a) i transponder a tecnologia HDX devono avere una potenza minima di attivazione del campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m, misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.5 relativa alla potenza minima di attivazione del campo magnetico in modalità HDX e deve sviluppare un'ampiezza di modulazione equivalente a 10 mV misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.7 relativa all'ampiezza di modulazione in modalità HDX, ad una potenza di campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m;
b) i transponder a tecnologia FDX-B devono avere una potenza minima di attivazione del campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m, misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.4 relativa alla potenza minima di attivazione del campo magnetico in modalità FDX-B e deve sviluppare un'ampiezza di modulazione equivalente a 10 mV misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.6 relativa all'ampiezza di modulazione in modalità FDX-B, ad una potenza di campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m
3. La struttura del codice del transponder deve essere conforme alla norma ISO 11784 e alle descrizioni della tabella seguente:
Bit numero |
Numero di cifre |
Numero di combinazioni |
Descrizione |
1 |
1 |
2 |
Questo bit indica se l'identificatore viene impiegato per l'identificazione di animali o no. In tutte le applicazioni animali tale bit deve essere "1" |
2-4 |
1 |
8 |
Contatore retagging (da 0 a 7) |
5-9 |
2 |
32 |
Campo "user information". Questo bit deve contenere "04" per codificare il codice NC per animali delle specie ovina e caprina conformemente al capitolo 1, sezione I, parte II dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] |
10-15 |
2 |
64 |
Vuoto - tutti zero (zona riservata per applicazioni future) |
16 |
1 |
2 |
Questo bit indica la presenza o l'assenza di un blocco di dati (per l'impiego in animali deve essere "0" = nessun blocco di dati) |
17-26 |
4 |
1024 |
Codice paese come definito al Capitolo 1, punto a) |
27-64 |
12 |
274 877 906 944 |
Codice d'identificazione nazionale come definito al Capitolo 1, punto b) Se il codice d'identificazione nazionale contiene meno di 12 cifre, lo spazio tra il codice d'identificazione nazionale ed il codice paese va completato da zeri |
[1] GU L 256 del 7.9.1987 |
4. L'autorità competente può richiedere prove aggiuntive di robustezza e resistenza degli identificatori secondo le procedure di cui alla parte 2 degli orientamenti tecnici del Centro comune di ricerca della Commissione (CCR).
5. L'autorità competente puó esigere che siano rispettati altri criteri di funzionamento per garantire la funzionalità degli identificatori nelle specifiche condizioni geografiche, climatiche e di gestione dello Stato membro in questione.
6. Le omologazioni rilasciate dall'autorità competente fino al 30 giugno 2010 e riguardanti identificatori che hanno superato le prove secondo i metodi applicabili fino a tale data continuano ad essere valide.
CAPITOLO III
Lettori
L'autorità competente può esigere il rispetto di specifici criteri di funzionamento per i lettori di una determinata azienda o di un determinato tipo di azienda, qualora questo sia necessario ai fini della corretta lettura degli identificatori in determinate condizioni geografiche, climatiche e/o di gestione locali. Le condizioni di gestione che giustificano l'adozione di specifici criteri di funzionamento possono sussistere in aziende che gestiscono un flusso elevato di animali provvisti di identificatori a tecnologia HDX o FDX-B e/o in aziende in cui va rispettata la sincronizzazione dei lettori secondo il punto 7.7.3 della norma ISO 24631-2.
CAPITOLO IV
Laboratori e procedura di prova
Le prove di cui ai punto da 1 a 4 del capitolo II vanno eseguite in laboratori di prova che operano e sono valutati e accreditati per tali prove secondo la norma EN ISO/IEC 17025 relativa alle prescrizioni generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura. I fabbricanti di identificatori che intendono sottoporre i dispositivi alle prove possono scegliere liberamente fra i laboratori di prova accreditati.
Lettera soppressa dall'art. 1 della Dec. 2010/280/UE.