Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 22

G.U.R.S. 7 dicembre 2006, n. 56

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2006.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3

Modifica dell'elenco n. 1 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2

1. L'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, è integrato dai capitoli 214911 e 900012.

Art. 4

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle C e D.

Art. 5

Ripartizione risorse agli Enti locali per l'esercizio finanziario 2006

1. Limitatamente all'anno 2006 non si applica l'articolo 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nel testo modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16.

Art. 6

Utilizzo somme non impegnate dalle società d'ambito

1. Per l'esercizio finanziario 2006, il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, di cui all'articolo 21, comma 17, terzo periodo, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuato con riferimento alle somme del fondo di rotazione previsto dal medesimo articolo 21, comma 17, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano impegnate.

Art. 7

Autorizzazione ai comuni in materia di variazioni di bilancio

1. In deroga all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad apportare le variazioni di bilancio, conseguenti all'approvazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa e, comunque, entro il 31 dicembre 2006.

Art. 8

Variazioni al quadro di previsione di cassa

1. Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:

ENTRATE

Fondo iniziale di cassa

+ 1.335.878

BILANCIO E FINANZE

Centro di responsabilità:

BILANCIO E TESORO

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

+ 1.000.000

SPESA

BILANCIO E FINANZE

Centro di responsabilità:

BILANCIO E TESORO

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali

+ 1.335.878

Capitolo 215710 - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

+ 1.000.000

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 2006.

CUFFARO

LO PORTO

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze