
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
CIRCOLARE 24 ottobre 2006, n. 16
G.U.R.S. 10 novembre 2006, n. 52
Disciplina in materia di installazione ed esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché dell'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti - Circolare esplicativa.
A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006, di attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239, relativo alla disciplina in materia di installazione ed esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché dell'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, si ritiene necessario emanare la presente circolare esplicativa.
Com'è noto la legge n. 239/2004, all'art. 1, comma 1, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale che possono, quindi, autonomamente provvedere alle finalità perseguite dalla legge medesima. Pertanto, nell'attesa di una revisione della normativa regionale, permangono, ove esistenti, le vigenti norme di settore.
In particolare, per la Regione Siciliana continuano a trovare applicazione la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 - che al Titolo II disciplina i criteri per le concessioni relative a depositi di oli minerali e stabilimenti di imbottigliamento del gas di petrolio liquefatto - nonché il decreto 12 giugno 2003, n. 45 - che all'art. 22 detta le procedure istruttorie e la durata delle concessioni.
Chiarito, quindi, che nel permanere della legge regionale n. 97/82 continua a trovare applicazione il regime concessorio in essa previsto, si ritiene opportuno esplicitare le parti della nuova disciplina nazionale in materia di deposito, di distribuzione e vendita di GPL che, in quanto compatibili con le citate norme regionali, vanno direttamente applicate.
Nello specifico, con riferimento al predetto decreto legislativo n. 128/2006, assunte le premesse di cui agli artt. 1 e 2, le istanze di concessione degli impianti di cui all'art. 2, lett. a), debbono includere quanto stabilito al comma 2 dell'art. 3.
L'articolo 4 - che fissa in 100 mc. il limite minimo di capacità degli impianti di riempimento, travaso e stoccaggio di GPL - nonché gli artt. 5, 6 e 7, rispettivamente in materia di obblighi di sicurezza, di esenzioni e di divieti, trovano applicazione integrale.
L'attività di distribuzione di GPL in bombole ed in serbatoi, di cui, rispettivamente, agli artt. 8 e 13 è subordinata al possesso di uno dei requisiti indicati alle lett. a) o lett. b) dei commi 1 dei predetti articoli, ovvero al requisito di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 97/82. Per quanto attiene ai requisiti oggettivi di cui all'art. 9 per le bombole e all'art. 14 per i serbatoi sono necessari quelli stabiliti al comma 1, lett. b).
Trovano pure applicazione l'art. 10 in materia di cauzione delle bombole, l'art. 11 riguardo alla formazione degli addetti e l'art. 12 sulla proprietà, il collaudo ed il riempimento delle bombole.
Per quanto attiene alle norme transitorie previste all'art. 15, l'applicabilità è limitata a quanto stabilito alle lett. b) dei commi 1 degli artt. 9 e 14 in materia di assicurazione della responsabilità civile; assicurazione come introdotta dall'art. 16 interamente applicabile.
Gli articoli 17, 18, 19 e 20 concernenti, rispettivamente, la materia urbanistica per l'installazione di serbatoi di GPL sino a 13 mc., il regime delle sanzioni, l'abrogazione della pregressa normativa nazionale di settore ed i casi di esclusione della norma, risultano anche essi integralmente applicabili.
Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: INCARDONA