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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2006

G.U.R.I. 30 dicembre 2006, n. 302

Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della L. 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 28 febbraio 2019)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005 - serie generale - n. 22;

Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005 - serie generale - n. 127, supplemento ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute ed il Ministro per i beni e le attività culturali, recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376" pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta elaborata dal Gruppo tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1

(integrato dall'art. 1 del D.M. Salute 18 novembre 2010)

1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalità indicate sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: www.ministerosalute.it.

2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

[a) quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;] (lettera abrogata) (1)

b) quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa;

[b-bis) quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.] (lettera abrogata) (1)

3. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 236