
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2006, n. 5
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 200 G.U.R.I. 23 ottobre 2006, n. 247
Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5).
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, gli effetti del presente provvedimento, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.
TESTO COORDINATO (al Provv. IVASS 14 marzo 2017, n. 58)
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
L'ISVAP
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, di attuazione della direttiva n. 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
ADOTTA
il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Fonti normative
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Definizioni
(modificato dall'art. 1 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e integrato e modificato dall'art. 1 del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano": gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
b) "addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera": gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
c) "agenti": gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
d) "attività di intermediazione assicurativa": l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
e) "attività di intermediazione riassicurativa": l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
f) "banche": le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;
h) "contratti standardizzati": i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
i) "contributo di vigilanza": il contributo di cui all'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
[j) "corsi in aula": i corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all'esterno, anche attraverso videoconferenza;] (lettera abrogata) (1)
k) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
k bis) "firma elettronica": "soluzione di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
l) "Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
[m) "formazione a distanza": la formazione conseguita, senza l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti informatici;] (lettera abrogata) (2)
n) "grandi rischi": i rischi indicati all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
o) "imprese preponenti": le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
p) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
q) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
r): "IVASS o Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
s) "locali dell'intermediario": le sedi o le dipendenze in cui opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;
t) "mediatori o broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
u) "periti assicurativi": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè, fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
v) "polizza di assicurazione della responsabilità civile": la polizza prevista dall'art. 110, comma 3 e dall'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
v bis) "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
w) "Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta": la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
x) "produttori diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
y) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
z) responsabili dell'attività di intermediazione": le persone fisiche che, nell'ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
aa) "reti di vendita multilevel marketing": le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
bb) "società di intermediazione mobiliare o Sim": le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
cc) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
dd) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ee) "Stato membro d'origine": lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui è situata la residenza o la sede legale degli intermediari;
ff) "Stato membro di prestazione": lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro d'origine, esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
gg) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
hh) "supporto durevole": qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate;
ii) "tecniche di comunicazione a distanza": qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
jj) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
kk) "testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Lettera abrogata dall'art. 15, comma 2, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Ambito di applicazione
(modificato dall'art. 17, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34) (1)
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa come definita all'art. 2, lettere d) ed e) e l'esercizio della stessa.
2. Costituisce attività di intermediazione assicurativa l'attività di cui all'art. 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.
3. E' considerata inoltre attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
4. Alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 49, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, 51, 52 e 53.
5. Il presente Regolamento non si applica alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo dell'attività di informazione non sia quello di assistere l'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.
6. Il presente regolamento, ad eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49, comma 2, lettera b), 51, 53, 59, comma 2, lettera d) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, non si applica alle attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l'attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale;
4) la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
Per effetto dall'art. 25, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34, la modifica decorre dal 15 luglio 2010.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
TITOLO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (1)
1. E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'art. 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
sezione A: gli agenti;
sezione B: i mediatori;
sezione C: i produttori diretti;
sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta;
sezione E: gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.
3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i quali non è stato assolto l'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.
4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del registro.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, gli effetti dell'articolo annotato, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Persone fisiche
1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
a) la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa;
b) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ovvero:
- se operano individualmente;
- se operano in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione B;
c) le sedi operative;
d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonchè, in caso di stabilimento, della sede;
e) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attività;
b) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ovvero:
- se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
- se operano individualmente;
- se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
- se operano in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E;
- se operano in qualità di addetti all'attività di intermediazione di una società iscritta nella sezione E.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Società
1. Per le società esercenti l'attività di intermediazione, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) ragione o denominazione sociale;
b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
c) numero e data di iscrizione;
d) per le società iscritte nelle sezioni A, B o D:
- gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonchè, in caso di stabilimento, della sede;
- nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività;
e) per le società iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per le società iscritte nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del o dei responsabili dell'attività di intermediazione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione B del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
3. Per le società iscritte nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro attività;
b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell'attività di intermediazione;
c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Aggiornamento dei dati e pubblico accesso
1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36 dalle imprese e dagli intermediari, nonchè delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro
(introdotto dall'art. 2 del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini della presentazione all'IVASS:
delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28;
delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 1, lettera b);
delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-bis;
delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all'art. 29;
delle domande di estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri di cui all'art. 31;
delle comunicazioni di cui all'art. 36,
i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis).
2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis):
le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A o B del registro;
i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti da questi delegati.
3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'IVASS dal 20 marzo 2017, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec. ivass.it.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all'art. 9;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15, dalle società per le quali svolgeranno l'attività;
e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.
2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Prova di idoneità
(integrato dall'art. 2 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e modificato dall'art. 1, comma 1, del Provv. ISVASS 3 dicembre 2013, n. 12)
1. La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP, almeno una volta l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet. [e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova d'idoneità consiste in un esame scritto.] (parole soppresse) (1)
2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa, la prova di idoneità verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
5-bis. Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, la prova di idoneità verte sulle materie di cui al comma 5.
[6. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.] (comma abrogato) (2)
7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. [sia nell'esame scritto che nell'esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.] (parole soppresse) (1)
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, del Provv. ISVASS 3 dicembre 2013, n. 12.
Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, del Provv. ISVASS 3 dicembre 2013, n. 12.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Commissione esaminatrice
(modificato dall'art. 1, comma 2, del Provv. ISVASS 3 dicembre 2013, n. 12)
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento della prova di idoneità.
4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, nè devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall'ISVAP nel provvedimento di nomina.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Polizza di assicurazione della responsabilità civile
(modificato dall'art. 3 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 1 del Provv. ISVASS 22 ottobre 2013, n. 9, decorrere dal 1° gennaio 2014)
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorchè denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
c) l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.
4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, euro 1.250.618;
b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.875.927;
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiedono l'iscrizione.
5. La polizza, salvo quanto previsto dall'art. 71, ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Domanda di iscrizione
(modificato dall'art. 4 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e sostituito dall'art. 3, comma 1, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
b) le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 2, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B del registro come inoperative.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa
1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'art. 13, le società che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l'iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Polizza di assicurazione della responsabilità civile
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall'art. 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell'esercizio dell'attività di intermediazione, dai responsabili dell'attività di intermediazione nonchè dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonchè agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2. Alle società che esercitano contemporaneamente l'attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'art. 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Domanda di iscrizione
(modificato dall'art. 5 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e sostituito dall'art. 3, comma 2, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per l'iscrizione
(modificato dall'art. 15, comma 3, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, secondo quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
[2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula;
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonchè le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l'iscrizione;
c) è impartita da docenti specializzati con un'esperienza qualificata nel settore assicurativo;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.] (comma abrogato) (1)
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
Comma abrogato dall'art. 15, comma 3, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Modalità per l'iscrizione
(modificato dall'art. 6 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e sostituito dall'art. 3, comma 3, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro è presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
3. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per l'iscrizione
1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:
a) le banche, purchè siano autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
b) le Sim, purchè siano autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
c) gli intermediari finanziari, purchè siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario;
d) Poste italiane S.p.a. - Divisione servizi di bancoposta.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Domanda di iscrizione
(modificato dall'art. 7 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e sostituito dall'art. 3, comma 4, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'art. 19 è presentata all'IVASS con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
(modificato dall'art. 15, comma 4, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. Gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014. [Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.] (parole abrogate) (1)
2. Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
Parole abrogate dall'art. 15, comma 4, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per l'iscrizione delle società
1. Le società addette all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro, devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 1, del decreto;
b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
d) aver affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti nell'ambito della dirigenza, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta;
e) preporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
2. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Copertura assicurativa della responsabilità civile
1. I soggetti di cui agli articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Modalità per l'iscrizione
(modificato dall'art. 8 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e sostituito dall'art. 3, comma 5, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E del registro, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Sezione VII
Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del registro
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nel registro
(modificato dall'art. 9 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 4, comma 1, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. L'IVASS procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C o E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'art. 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione nel registro.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Cancellazione dal registro
(modificato dall'art. 10 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 4, comma 2, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:
a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di radiazione;
b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;
e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;
f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere;
h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP e decorso inutile del termine previsto per provvedere.
2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.
3. La domanda di cancellazione dal registro è presentata con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
4. L'ISVAP procede alla cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Reiscrizione delle persone fisiche nel registro
(modificato dall'art. 11 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e integrato e modificato dall'art. 15, comma 5, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e modificato dall'art. 4, comma 3, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro purchè, ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguite tale specifica formazione;
b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale;
c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24;
d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto.
2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reiscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purchè siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).
3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Reiscrizione delle società nel registro
(modificato dall'art. 12 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 4, comma 4, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purchè:
a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;
b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24;
c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del decreto.
I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.
2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E
(introdotto dall'art. 13 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e sostituito dall'art. 4, comma 5, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'art. 25, comma 1.
4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3. Si applica l'art. 36, comma 6.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Passaggio ad altra sezione del registro
(modificato dall'art. 14 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 4, commi 6 e 7, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale è stata svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6.
2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale è stata svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'art. 25, commi 1 e 2.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici
1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione e reiscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
2. L'assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione o reiscrizione al registro.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Capo II
ATTIVITA' IN REGIME DI STABILIMENTO E DI LIBERTA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLE SEZIONI A, B o D DEL REGISTRO
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri
(modificato dall'art. 15 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 5, comma 1, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.
3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l'attività. L'ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Collaborazione tra Autorità
1. L'ISVAP collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS concernente l'applicazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa. A tal fine, informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'art. 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorità, l'ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
2. L'ISVAP comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'art. 31, comma 2, siano stati cancellati dal registro.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
TITOLO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE IN ALTRI STATI MEMBRI
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, l'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine ne dà notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa tempestivamente l'Autorità dello Stato membro di origine dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di interesse generale che gli intermediari devono osservare nell'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall'ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli intermediari interessati sono abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalità;
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
d) regime di attività svolta;
e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del responsabile;
f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
g) data di inizio dell'attività nel territorio della Repubblica italiana;
h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attività sul territorio della Repubblica italiana;
i) indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 2, eliminando dall'elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine.
4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro
(introdotto dall'art. 6, comma 1, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini della presentazione all'IVASS:
delle domande di iscrizione e reiscrizione nel registro, di cui agli articoli 24, 27 e 28;
delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 2;
delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-bis, le persone fisiche iscritte nell'Elenco annesso e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nell'Elenco annesso richiedenti si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, comma 1, lettera v bis) e della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k bis) per la sottoscrizione del modello elettronico di cui all'art. 7-bis, comma 3.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso
(introdotto dall'art. 6, comma 1, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28-bis, gli intermediari richiedenti iscritti nell'Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22.
2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell'art. 36, comma 6.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Misure nei confronti degli intermediari
1. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attività d'intermediazione assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'art. 33, ne informa l'Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attività sul proprio territorio.
2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro che violino le norme di interesse generale, l'ISVAP può adottare un provvedimento che ne sospenda l'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non superiore a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l'ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell'attività.
3. Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l'ISVAP dà comunicazione alle Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e pubblicità sul proprio sito internet e nel bollettino.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Modalità di esercizio dell'attività
1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Obblighi di comunicazione
(modificato e integrato dall'art. 16 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720, modificato dall'art. 15, comma 6, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e integrato e modificato dall'art. 7, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:
a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, e per mezzo di posta elettronica certificata la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
b) entro venti giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:
[1) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57;] (punto soppresso) (1)
2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione, da comunicare con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
[3) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attività negli stessi Stati;] (punto soppresso) (1)
4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività. La comunicazione è presentata con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) e le relative società trasmettono all'IVASS una comunicazione presentata con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3.
2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività, trasmettono all'IVASS entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonchè per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP [, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12,] (parole soppresse) (2) gli elementi informativi relativi:
a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.
4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante l'invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nel Documento A allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.
5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all'art. 44, comunicano all'ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
6. Le imprese e gli intermediari iscritti nel registro ovvero nell'Elenco annesso al registro che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al fac-simile allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Autorità.
7. Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.
Punto soppresso dall'art. 16, comma 1, lett. a), del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 6, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Adempimenti annuali
(integrato dall'art. 1, comma 1, del Provv. ISVAP 17 dicembre 2008 e dall'art. 8, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, [ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4] (parole soppresse) (1) e al pagamento del contributo di vigilanza;
b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di polizze pluriennali, [ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4] (parole soppresse) (2) al pagamento del contributo di vigilanza nonchè al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 336 del decreto.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115 del decreto.
[4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.] (comma soppresso) (3)
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 3. (4)
5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi. (4)
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVAP 17 dicembre 2008.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b), del Provvedimento ISVAP 17 dicembre 2008.
Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. c), del Provvedimento ISVAP 17 dicembre 2008.
Il presente comma introdotto dall'art. 8, del Provv. ISVASS 14 marzo 2017, n. 58 entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Aggiornamento professionale
(integrato dall'art. 17 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e abrogato dall'art. 15, comma 7, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:
a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio.
L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.]
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Verifiche periodiche
(modificato dall'art. 15, comma 8, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. L'ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell'assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
2. L'ISVAP provvede:
a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art. 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo del possesso della copertura della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonchè l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'art. 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Controllo delle reti distributive
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonchè l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art. 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall'unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell'internal auditing agli organi amministrativi della società. A tal fine per l'anno 2006 e fino all'emanazione di nuove disposizioni le imprese inviano la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Capo II
DISTRIBUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLA SZIONE D DEL REGISTRO
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Condizioni per la distribuzione
1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari di cui alla sezione D, può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l'attività di intermediazione all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonchè, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte nella sezione A del registro.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Capo III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRAMITE DI ADDETTI OPERANTI ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività
(modificato dall'art. 18, comma 1, del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 15, comma 9, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del decreto;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
[In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.] (periodi soppressi) (1)
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti:
a) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
b) successivamente al termine previsto dalla precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.
4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell'art. 57, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
Periodi soppressi dall'art. 18 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Collocamento di forme pensionistiche complementari
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonchè agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Reti di vendita multilevel marketing
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del registro.
2. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purchè:
a) l'attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'art. 41 del decreto;
b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operatività di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa;
c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'art. 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica.
3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l'attività assuntiva, che effettuano i necessari controlli sull'attività di intermediazione svolta dai componenti della rete;
b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonchè l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa;
d) si dotano di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete ed a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa, ed in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, istituiscono un apposito numero verde.
All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto, l'indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post vendita o dell'eventuale numero verde.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A
(introdotto dall'art. 19 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720)
1. Nel caso in cui l'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:
a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'ISVAP entro i successivi dieci giorni;
b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.
2. Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro.
3. L'ISVAP si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
4. L'impresa preponente comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.
5. L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di intermediazione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.
6. Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'ISVAP nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario il cui rapporto si è sciolto, l'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:
- dagli iscritti nel registro;
- dagli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 46, 54 e 57.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione
1. L'attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Regole generali di comportamento
(modificato dall'art. 20 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720)
1. Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'art. 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Conflitti di interesse
(integrato dall'art. 52 del Provv. ISVAP 26 maggio 2010, n. 35 e modificato dall'art. 1 del Provv. ISVAP 6 dicembre 2011, n. 2946)
1. Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall'art. 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
1-bis. Gli intermediari comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva. (1)
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.
3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all'individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.
La sostituzione del comma annotato operata dall'art. 1 del Provv. ISVAP 6 dicembre 2011, n. 2946, decorre dal 2 aprile 2012.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Informativa precontrattuale
(modificato e integrato dall'art. 21 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, e 5, del Provv. ISVASS 3 marzo 2015, n. 8)
1. Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento.
2. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o trasmettono al cliente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività;
a-bis) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato n. 7A;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2-bis. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a-bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.
3. L'intermediario, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova del corretto invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e a-bis), nonchè da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
lnformativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse
1. Nella dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:
a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
- se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Modalità dell'informativa
(modificato dall'art. 22 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e dall'art. 18, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34) (1)
1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:
a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
2. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis), può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i cinque giorni successivi.
Per effetto dall'art. 25, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34, la modifica decorre dal 15 luglio 2010.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Adeguatezza dei contratti offerti
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinchè, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonchè, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Documentazione da consegnare ai contraenti
1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'art. 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Obblighi di separazione patrimoniale
(modificato e integrato dall'art. 23 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720)
1. Ai sensi dell'art. 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo art. 55, comma 1.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Fideiussione bancaria
(introdotto dall'art. 24 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720)
1. Le disposizioni dell'articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
1. L'art. 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purchè:
a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'art. 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Contratti in forma collettiva
(sostituito dall'art. 25 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e modificato dall'art. 12, comma 6, del Provv. ISVASS 3 marzo 2015, n. 8)
1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) 51 e 52 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.
La documentazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Conservazione della documentazione
(modificato e integrato dall'art. 26 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e modificato dall'art. 15, comma 10, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano [nei luoghi comunicati ai sensi dell'art. 36] (parole soppresse) (1) la documentazione concernente:
a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
[d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all'attività di intermediazione svolta;] (lettera soppressa) (2)
e) la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5, del predetto Regolamento;
f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;
g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonchè la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano. [, che provvedono tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata.] (parole soppresse) (1)
2. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1 [, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP,] (parole soppresse) (3) la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.
Parole soppresse dall'art. 26, comma 1, lett. a), del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720.
Lettera soppressa dall'art. 26, comma 1, lett. a), del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720.
Parole soppresse dall'art. 26, comma 1, lett. b), del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Ambito di applicazione
(modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34) (1)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio.
2. L'esercizio dell'attività di intermediazione di cui al comma 1 è consentito agli intermediari iscritti al registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'elenco annesso al registro secondo quanto previsto dall'art. 33.
3. Il presente Capo non si applica all'attività di intermediazione tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
a) il sito web contenga l'esplicita avvertenza che il contenuto del sito è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede legale, in Stati diversi dall'Italia per copertura di rischi ubicati al di fuori dell'Italia;
b) il sito web disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale, o se persone giuridiche con sede legale, in Italia per la copertura di rischi ubicati in Italia.
Per effetto dall'art. 25, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34, la modifica decorre dal 15 luglio 2010.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Call center
(introdotto dall'art. 20, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34 e modificato dall'art. 15, comma 11, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi di call center a condizione che l'intermediario assuma la piena responsabilità dell'operato dei relativi addetti e individui, per ogni sede del call center, un proprio collaboratore iscritto nella sezione E incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività di intermediazione a distanza svolta dal call center.
2. Gli intermediari che si avvalgono di un call center assicurano che:
a) gli addetti del call center siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, e aggiornino periodicamente le proprie competenze professionali ai sensi del suddetto regolamento;
b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell'intermediario per il quale operano;
c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'intermediario ovvero con il soggetto iscritto in E di cui al comma 1;
d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile;
e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Regole particolari di comportamento
(modificato dall'art. 27 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e integrato dall'art. 21, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34) (1)
1. Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonchè le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54-bis, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonchè l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonchè sottoporsi alle verifiche sull'attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza;
d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
Per effetto dall'art. 25, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34, la modifica decorre dal 15 luglio 2010.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Informazioni da fornire al contraente
(modificato dall'art. 28 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720)
1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, l'intermediario gli rende noti:
a) gli elementi informativi di cui all'allegato n. 7B;
b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
d) qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.
[In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'articolo 67 novies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.] (parole soppresse) (1)
2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le modalità stabilite dall'art. 51, commi 1 e 2, una dichiarazione contenente le informazioni previste dal comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento di cui all'allegato n. 7A e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.
Parole soppresse dall'art. 22, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34, con decorrenza 15 luglio 2010.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Attività di intermediazione tramite internet
(integrato dall'art. 12, comma 7, del Provv. ISVAS 3 marzo 2015, n. 8)
1. Qualora gli intermediari esercitino l'attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l'agevole identificazione degli stessi, nonchè l'accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:
a) i dati identificativi dell'intermediario;
b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonchè l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'ISVAP;
d) l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'eventuale sede secondaria, nonchè la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.
[3. All'attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, del Provv. ISVAP 19 marzo 2010, n. 34, con decorrenza 15 luglio 2010.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari
(modificato e integrato dall'art. 29 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720 e modificato dall'art. 15, comma 12, del Provv. ISVASS 2 dicembre 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'art. 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'art. 35, comma 2;
2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;
4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'articolo 54 bis;
5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'articolo 54;
6) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;
8) svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
9) ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
10) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;
b) dispone la censura in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 6;
2) violazione delle disposizioni in materia di aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
3) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42;
4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 46;
5) violazione delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;
6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 47, comma 3;
7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
8) violazione delle disposizioni di cui all'art. 51;
9) violazione delle disposizioni di cui all'art. 52;
10) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53;
10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 bis;";
10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall'articolo 54, comma 2;
11) violazione delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 2 o comma 3;
12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 57;
13) violazione delle disposizioni di cui all'art. 59;
14) violazione delle disposizioni di cui all'art. 60;
15) violazione delle disposizioni di cui all'art. 61;
16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti all'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.
4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario comporta anche la cancellazione della società.
5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11 e/o che siano incluse nella copertura della polizza di cui all'art. 15 stipulata dalle società indicate all'art. 65, comma 1, per le quali operano. L'assolvimento dell'obbligo è attestato mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle società per le quali operano, sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 7 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione in qualità di rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa di società indicate all'art. 65, comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva attestano di essere inclusi nella copertura della polizza stipulata da tali società, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 65, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Sono iscritte nella sezione A come inoperative le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed esercitavano attività corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E; a tal fine compilano la Parte I del modello di cui all'allegato n. 8A. Qualora esse intendano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta, presentano domanda di cancellazione dalla sezione A, compilando la Parte IV del modello di cui all'allegato n. 8A e gli intermediari che se ne avvalgono presentano per loro conto apposita domanda di iscrizione nella sezione E, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 o dall'art. 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, comma 4, non è richiesta la cancellazione dalla sezione A. Per tali soggetti resta comunque valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.
6. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8A.
7. Il termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2006.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Trasferimento nel registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11 e/o siano incluse nella copertura della polizza prevista dall'art. 15 stipulata dalle società di cui al comma 8 per le quali operano, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8C - Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'art. 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle società per le quali operano sono iscritti nella sezione B come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 13 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Alle persone fisiche, iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di rappresentanti legali, amministratori delegati, direttori generali delle società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1, sono attribuite le corrispondenti qualifiche, a condizione che le società attestino nell'allegato n. 8D di averle confermate nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti temporaneamente nella sezione B come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione B;
b) comunicazione di avvio dell'operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione B come inoperativi.
5. Alle persone fisiche, iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di gestori presso le società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1 e per le quali tali società non abbiano attestato nell'allegato n. 8D di avere attribuito la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione o una delle altre qualifiche di cui al comma 4, si applica il secondo periodo del medesimo comma 4.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l'iscrizione nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.
7. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8C.
8. Le società di mediazione assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 15, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8D - Parte I. In ogni caso, le società individuano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), tra gli iscritti nel predetto Albo o tra coloro che hanno titolo per l'iscrizione nel registro almeno il rappresentante legale ed il responsabile dell'attività di intermediazione; solo qualora nominati, indicano anche l'amministratore delegato e il direttore generale.
9. Le società di cui al comma 8 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'art. 15 sono iscritte nella sezione B come inoperative.
10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il termine di cui al comma 13 non dà luogo al trasferimento nel registro.
11. Per le società di cui al comma 8 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, ai fini del trasferimento nel registro rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali società, stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale richiesto per la permanenza nel registro non potrà essere inferiore a quello previsto dall'art. 14.
12. Le società di cui al comma 8 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8D.
13. Il termine per la trasmissione all'ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo, ad eccezione di quanto indicato dal comma 4, è fissato al 31 dicembre 2006.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nel registro delle società esercenti attività agenziale
1. Le società esercenti attività agenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi nella sezione A del registro a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1;
b) almeno uno dei suddetti rappresentanti legali o delegati agenziali sia iscritto nella sezione A in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione delle società stesse.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società:
a) i rappresentanti legali trasmettono all'ISVAP, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8B - Parte I, nella quale indicano anche il o i responsabili dell'attività di intermediazione;
b) i rappresentanti legali o delegati agenziali già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione trasmettono all'ISVAP, nello stesso termine di cui alla lettera a), una dichiarazione sostitutiva che attesti la loro inclusione nella copertura assicurativa della polizza stipulata dalla società, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8A - Parte I.
3. Ove ne ricorrano tutti i presupposti, l'ISVAP provvede all'iscrizione nella sezione A della società e dei relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa, in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione.
4. Le società agenziali per le quali:
a) venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione o che non presentino, entro il 31 dicembre 2006, la documentazione di cui al comma 2, lettera a), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa, già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, vengono iscritti nella sezione A come inoperativi;
b) non venga presentata entro il 31 dicembre 2006 la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa, già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non possono essere trasferiti nel registro.
Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle società che non vengono iscritte nel registro.
5. I rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, che presentano la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) e per i quali le società non abbiano attestato nell'allegato n. 8B di aver attribuito la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione, sono iscritti temporaneamente nella sezione A come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all'ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione A;
b) comunicazione di avvio dell'operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione A come inoperativi.
6. Le società agenziali che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8B.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 19, i quali, per continuare ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa:
a) presentano, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda di iscrizione nella sezione D, con le modalità stabilite dall'art. 20, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 8F - Parte I/A;
b) si attengono alle disposizioni previste dall'art. 41.
Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti a tali soggetti.
8. I rappresentanti legali o delegati agenziali dei soggetti di cui al comma 7, già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi, a condizione che trasmettano all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 8A.
9. I soggetti di cui al comma 7 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8F.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono iscriversi, rispettivamente, nelle sezioni A o B del registro, a condizione che:
a) la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione;
b) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e d), nonchè, esclusivamente ai fini dell'iscrizione nella sezione B, del requisito di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettera e);
c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'art. 12 e secondo i modelli di cui agli allegati n. 8G o n. 8I.
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B come inoperative.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nel registro per titoli equipollenti o a seguito del superamento della prova di idoneità per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Le persone fisiche che hanno maturato i titoli previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o che li maturano entro il 31 dicembre 2006, hanno diritto all'iscrizione, rispettivamente, nella sezione A e nella sezione B del registro, purchè:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione di quello di cui al comma l, lettera c);
b) presentino, entro il 31 marzo 2007, apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'art. 12 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 8H o n. 8L.
Nel caso in cui tali soggetti inoltrino, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di iscrizione ai rispettivi Albi, l'ISVAP provvede a richiedere l'integrazione della domanda, con attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a).
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che al 31 dicembre 2006 hanno superato la prova di idoneità per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La domanda di iscrizione al registro è redatta utilizzando gli schemi di cui agli allegati n. 8M o n. 8N.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b);
b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale, consistente nell'avere svolto in via continuativa, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, attività di produttore diretto per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'art. 18 e secondo il modello di cui all'allegato n. 8E.
E' in ogni caso preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.
2. Le imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), è considerata idonea l'attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l'attività sia stata esercitata presso imprese diverse da quelle che presentano la domanda d'iscrizione, è considerata idonea l'attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l'attività è stata svolta.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa
1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa, possono iscriversi nella sezione D del registro, a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19;
b) attestino il possesso di un incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'art. 20 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 8F - Parte I/B.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all'allegato n. 8F.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b) e dall'art. 22, comma 1;
b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale, consistente nell'avere svolto in via continuativa attività corrispondente a quella della sezione E, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di società, il requisito deve riferirsi, oltre che a quest'ultima, anche al responsabile dell'attività di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attività;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, dagli intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B o D, una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69.
E' in ogni caso preclusa l'iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.
2. Gli intermediari che intendono avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 22, comma 1, lettere a) e b), è considerata idonea l'attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l'attività sia stata svolta presso intermediari diversi da quelli che presentano la domanda d'iscrizione, è considerata idonea l'attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l'attività è stata svolta.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 19 i quali, per continuare ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, devono iscriversi nella sezione D, ai sensi dell'art. 69, comma 1.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Termini
1. L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione nel registro ai sensi degli articoli della presente Parte V entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dagli stessi articoli.
2. Ai fini del trasferimento o dell'iscrizione nel registro, per i soggetti che, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente parte V, sono tenuti a presentare la documentazione richiesta nel termine del 31 dicembre 2006, la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 e 15 ha decorrenza 1° gennaio 2007.
3. In attesa del trasferimento o dell'iscrizione come intermediari operativi, i soggetti che producono la documentazione richiesta nei termini previsti dalle relative disposizioni transitorie, possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
Coloro che nei termini previsti non producono la documentazione richiesta o non attestano il possesso dei requisiti per il trasferimento o l'iscrizione come operativi, possono continuare ad esercitare l'attività fino al 31 dicembre 2006.
3. L'ISVAP, in caso di diniego del trasferimento al registro o di rigetto dell'iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all'art. 25.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
1. Ai fini del trasferimento nel registro dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali, a tale data, l'istruttoria non si sia conclusa, l'ISVAP provvede a richiedere l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Disposizioni particolari
1. I soggetti trasferiti o iscritti nel registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66, possono esercitare l'attività, assicurativa e/o riassicurativa, per la quale erano autorizzati in qualità di iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. I soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, per esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa devono superare la prova di idoneità di cui all'art. 9, con riferimento alle sole materie indicate dal comma 5 del medesimo articolo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano le attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3, si adeguano alle disposizioni del Regolamento medesimo entro il 30 giugno 2007.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione in forza delle disposizioni dell'art. 24 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, vengono iscritti nella sezione A del registro, ai sensi dell'art. 343, comma 1 del decreto, a condizione che:
a) le persone fisiche individuate dai medesimi soggetti quali responsabili dell'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), trasmettano all'ISVAP entro il 31 dicembre 2006 la documentazione richiesta per il trasferimento o l'iscrizione nel registro ai sensi delle presenti disposizioni transitorie;
b) gli stessi trasmettano all'ISVAP entro la medesima data la dichiarazione sostitutiva con la quale attestano l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'art. 15 e indicano quali responsabili dell'attività di intermediazione le persone fisiche di cui alla lettera a).
La mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2006 non dà luogo al trasferimento al registro. I soggetti che attestano nella dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) di non avere assolto l'obbligo di stipulazione della polizza sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Informazioni da trasmettere all'ISVAP
(abrogato dall'art. 30 del Provv. ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720)
[1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli allegati di cui ai gruppi 7, 8 e 9, relativi all'informativa precontrattuale e all'attuazione delle disposizioni transitorie.
2. Con successive disposizioni, da emanarsi entro il 15 novembre 2006, l'ISVAP rende disponibili gli allegati concernenti le istanze e le comunicazioni a regime, di cui ai gruppi da 1 a 6 e determina le modalità di trasmissione delle relative informazioni, anche in formato elettronico.]
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Reclami nei confronti degli intermediari
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonchè le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'ISVAP, nei confronti degli intermediari, per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati:
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999;
dal 1° gennaio 2007:
a) il provvedimento ISVAP n. 1418 del 28 dicembre 1999;
b) il provvedimento ISVAP n. 1895 del 26 giugno 2001;
c) il provvedimento ISVAP n. 1896 del 26 giugno 2001;
d) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995;
e) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002;
f) gli articoli 1, 2, ad eccezione del punto 3, e l'art. 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004;
dal 30 giugno 2007:
a) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento;
b) gli articoli 27 e 28 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 74, le circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell'11 marzo 2002 rimangono in vigore per gli iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione delle disposizioni di cui alla Parte V del presente Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3, 8,11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006.
2. Gli intermediari e le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 47, comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61 entro il 30 giugno 2007.
Roma, 16 ottobre 2006
Il presidente: GIANNINI
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
ALLEGATO 7a
(sostituito dagli allegati al Provv. ISVASS 3 marzo 2015, n. 8)
La presente comunicazione viene affissa nei locali dell'intermediario in posizione visibile al pubblico.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al cliente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
ALLEGATO 7b
(sostituito dagli allegati al Provv. ISVASS 3 marzo 2015, n. 8 e dall'art. 6, comma 1, del Provv. IVASS 3 maggio 2016, n. 46)
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.
L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente.
Da fornire in caso di intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:
a) cognome e nome;
b) numero e data di iscrizione nel registro, con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera;
c) indirizzo delle eventuali sedi operative;
d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
e) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
f) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione C, denominazione sociale dell'impresa per la quale opera e indicazione della circostanza che l'impresa assume la piena responsabilità del suo operato;
g) nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia un soggetto iscritto nella sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel registro dell'intermediario per il quale è svolta l'attività;
h) indicazione dell'IVASS quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).
Da fornire in caso di addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, per il quale opera:
a) cognome, nome e natura del rapporto in essere con l'intermediario per il quale è svolta l'attività;
b) dati anagrafici e sede operativa/denominazione o ragione sociale e sede legale dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività, con l'indicazione della sezione di appartenenza e dei relativi numero e data di iscrizione;
c) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività;
d) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
e) indicazione dell'IVASS quale Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).
Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) Stato membro in cui l'intermediario è registrato;
c) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario;
d) indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
e) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
f) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
g) data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;
h) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it).
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.
INDICARE (1):
a) se l'intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
se l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando, ove possibile, il numero di contratti sul quale fonda le proprie valutazioni;
se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, avvisare il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del contraente, indicare tali imprese;
nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti (Il dettaglio del contenuto di tale informativa è quelli indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private).
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente.
INDICARE (ove appropriato rispetto alla natura dell'intermediario):
a) che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
oppure
che è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;
b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
c) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonchè la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, decreto-legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012;
d) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (RIPORTARE INDIRIZZO E NUMERO TELEFONICO), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto 1), lettera b);
e) nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del registro, se siano o meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze (2) per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.
______________________
(1) Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del registro, l'informazione dovrà essere riferita anche all'intermediario per il quale è svolta l'attività. Ove si tratti di addetto all'attività di intermediazione non iscritto nel registro che opera per intermediari iscritti, l'informazione dovrà essere riferita all'intermediario per il quale è svolta l'attività.
(2) Gli effetti dovranno essere resi noti al contraente anche nel caso in cui l'autorizzazione non sussista.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.
N.d.R. Il presente provvedimento è stato ABROGATO dall'art. 97, comma 1, lett. a), del Provvedimento ISVASS 2 agosto 2018, n. 40.