
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 ottobre 2006, n. 293
G.U.R.I. 20 dicembre 2006, n. 295
Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. (1)
Testo annotato al 17 ottobre 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Ravvisata l'opportunità di introdurre nuove modalità per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;
Sentita la società Poste Italiane S.p.A., che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;
Sentita l'Associazione Bancaria Italiana, che ha espresso il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;
Udito il parere n. 2943/06 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, il presente regolamento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario o postale
1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.
2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.
3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.
4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.
5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalità di cui al successivo articolo 3 e riporta nei dati del versamento anche la data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o è stato addebitato il conto del debitore.
6. La ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai sensi dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
7. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli intermediari e per i concessionari della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.
Distinte di versamento
1. Per i versamenti effettuati con i bonifici bancari e postali non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T ed il relativo visto della Ragioneria provinciale dello Stato.
2. I soggetti, compresi i titolari di conti di tesoreria, che effettuano, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, indicano nella distinta di versamento e nei titoli di spesa il codice fiscale del versante.
3. Nei casi in cui non è prevista la compilazione della distinta di versamento il codice fiscale è indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.
4. Le tesorerie rifiutano i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante.
Contabilizzazione dei bonifici
1. Nella disposizione di bonifico per versamenti a favore delle tesorerie l'ordinante deve indicare, oltre alle complete coordinate bancarie comprensive del codice IBAN per consentirne la finalizzazione automatica presso la tesoreria competente, la causale del versamento, il codice fiscale nonchè, nei casi previsti, il codice versante.
2. I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione delle coordinate bancarie sono versati in un'apposita contabilità speciale di servizio da aprire presso ogni tesoreria, intestata "Capo della tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione".
3. Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare la tesoreria competente, il versamento viene accreditato sulla contabilità speciale aperta sulla sezione di Roma succursale.
4. La tesoreria competente provvede a finalizzare il versamento con prelevamento dalla contabilità speciale non appena acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile acquisire tali elementi, la tesoreria, decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, costituisce un deposito provvisorio.
6. I versamenti e i prelevamenti sulla contabilità speciale sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche della tesoreria competente, senza emissione di ricevute o di titoli di spesa.
7. Le contabilità speciali di cui al presente articolo sono rendicontate mensilmente alla competente ragioneria provinciale.
8. Per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, ciascuna tesoreria invia alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato, anche su supporto informatico, un elenco contenente tutte le indicazioni riportate nelle relative quietanze.
9. Sulla base del predetto elenco la Ragioneria provinciale effettua i controlli di competenza ed inserisce il codice versante laddove previsto.
Restituzione di somme erroneamente versate con bonifici
1. Su richiesta del versante, previa autorizzazione da parte delle ragionerie provinciali, le tesorerie provvedono alla restituzione delle somme versate erroneamente e accreditate nella contabilità speciale di cui al precedente articolo 3.
2. La restituzione può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale ovvero con vaglia cambiario "non trasferibile" della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del richiedente.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2006
Il Ministro: PADOA SCHIOPPA
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 309