
DIRETTIVA 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 6 settembre 2006
G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264
Qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1137/2008)
Note sul recepimento
Adottata il: 6 settembre 2006
Entrata in vigore il: 15 ottobre 2006
Termine per il recepimento: ---
Recepita il: ---
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
1) La direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. E' opportuno per motivi di chiarezza procedere alla sua codificazione.
2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci.
3) Dal punto di vista ecologico ed economico, e necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse.
4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), ha lo scopo di garantire un livello di qualità delle acque della superficie esenti da incidenti negativi e da rischi ambientali.
5) Disparità fra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri in materia di qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci possono creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.
6) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri. Le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione.
7) E' necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati.
8) Per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, e necessario procedere a prelievi minimi di campioni ed alla misurazione dei parametri indicati nell'allegato. Tali prelievi potranno essere ridotti o soppressi in funzione della qualità delle acque.
9) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e occorre, di conseguenza, prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.
10) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, e opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).
11) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato III, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 117 del 30.4.2004.
Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.
GU L 222 del 14.8.1978. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003).
GU L 242 del 10.9.2002.
GU L 184 del 17.7.1999.
1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
2. La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo dei pesci.
3. La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti:
a) a specie indigene che presentano una diversità naturale;
b) a specie la cui presenza e giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle competenti autorità degli Stati membri.
4. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), le trote (Salmo trutta), i temoli (Thymallus thymallus) e i coregoni (Coregonus);
b) acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi (Cyprinidae), o ad altre specie come i lucci (Esox lucius), i percoformi (Perca fluviatilis) e le anguille (Anguilla anguilla).
I parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.
Per l'applicazione di tali parametri, le acque si suddividono in acque salmonicole e acque ciprinicole.
1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.
2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli riportati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.
1. Gli Stati membri designano le acque salmonicole e le acque ciprinicole e possono in seguito procedere a designazioni complementari.
2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.
Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far si che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da loro fissati a norma dell'articolo 3, nonchè alle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I.
1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I per quanto riguarda:
a) il 95% dei campioni per i parametri seguenti: pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento e inferiore ad un prelevamento al mese, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i campioni;
b) le percentuali indicate nell'allegato I per i parametri seguenti: temperatura e ossigeno disciolto;
c) la concentrazione media fissata per il parametro "materie in sospensione".
2. Il mancato rispetto dei valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I non sono presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamita naturali.
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano il prelevamento dei campioni, la cui frequenza minima e stabilita nell'allegato I.
2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate e sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti a norma dell'articolo 3 e delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza del campionamento può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento di tale qualità, la competente autorità può decidere che non e necessario alcun campionamento.
3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, lo Stato membro accerta se tale mancata osservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.
4. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.
5. Alcuni metodi di analisi di riferimento per i parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.
In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva potrà aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque dolci.
Per le acque designate, gli Stati membri possono in ogni momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.
Nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonchè le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate previa concertazione da ciascuno Stato membro. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.
Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva:
a) per taluni parametri contrassegnati (0) nell'allegato I, per circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche;
b) quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune sostanze e provocano il non rispetto dei limiti fissati nell'allegato I.
Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale un determinato corpo idrico riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento dell'uomo.
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008)
La Commissione adotta le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell'allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 1137/2008)
1. La Commissione e assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico (di seguito "comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
[3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.] (paragrafo soppresso)
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:
a) le acque designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;
b) la revisione della designazione di alcune acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'articolo 9;
d) l'applicazione delle deroghe ai valori che figurano nella colonna I dell'allegato I.
Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.
Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione e elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (1). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione e trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
GU L 377 del 31.12.1991. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La direttiva 78/659/CEE e abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all'allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMAKI
ALLEGATO II
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO ZINCO TOTALE E IL RAME DISCIOLTO
Zinco totale
(Vedi allegato I, n. 13, colonna "Osservazioni")
Concentrazioni di zinco totale (mg/l Zn) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 300 mg/l CaCO3:
. |
Durezza dell'acqua (mg/l CaCO3) |
|||
10 |
50 |
100 |
500 |
|
Acque salmonicole (mg/l Zn) |
0,03 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
Acque ciprinicole (mg/l Zn) |
0,3 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
Rame disciolto
(Vedi allegato I, n. 14, colonna "Osservazioni")
Concentrazioni di zinco totale (mg/l Zn) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 500 mg/l CaCO3:
. |
Durezza dell'acqua (mg/l CaCO3) |
|||
10 |
50 |
100 |
300 |
|
mg/l Cu |
0,005 [1] |
0,022 |
0,04 |
0,112 |
[1] La presenza di pesci in acque con più alta concentrazione di rame può indicare che predominano complessi organocuprici disciolti. |
ALLEGATO III
Parte A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 17)
Direttiva 78/659/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978) [1] |
. |
Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991) |
limitatamente all'allegato I, lettera c) |
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003) |
limitatamente all'allegato III, punto 26 |
Parte B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 17)
Direttiva |
Termine di attuazione |
78/659/CEE |
20 luglio 1980 |
91/692/CEE |
1° gennaio 1993 |
[1] La direttiva 78/659/CEE è stata altresì modificata dai seguenti atti non abrogati:
- atto di adesione del 1979,
- atto di adesione del 1985,
- atto di adesione del 1994.
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 78/659/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 4, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, secondo comma |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 15, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 14, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 15, primo comma, primo trattino |
Articolo 14, primo comma, lettera a) |
Articolo 15, primo comma, secondo trattino |
Articolo 14, primo comma, lettera b) |
Articolo 15, primo comma, terzo trattino |
Articolo 14, primo comma, lettera c) |
Articolo 15, primo comma, quarto trattino |
Articolo 14, primo comma, lettera d) |
Articolo 15, secondo comma |
Articolo 14, secondo comma |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
- |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 16 |
- |
Articolo 17 |
- |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato IV |