
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 86 del Reg. (UE) 2020/689, a decorrere dal 21 aprile 2021.
DECISIONE 2006/437/CE DELLA COMMISSIONE, 4 agosto 2006
G.U.U.E. 31 agosto 2006, n. L 237
Decisione che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 86 del Reg. (UE) 2020/689, a decorrere dal 21 aprile 2021.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria e anche misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività.
2) E' necessario determinare a livello comunitario procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che consentano la conferma di un focolaio di influenza aviaria.
3) L'allegato VII della direttiva 2005/94/CE precisa le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria chiamato a coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi di tale malattia utilizzati negli Stati membri. Tra le funzioni e i compiti affidati a questo laboratorio figura l'organizzazione periodica di prove comparative e la fornitura di reagenti standard a livello comunitario.
4) Sono stati recentemente messi a punto esami di laboratorio che consentono una diagnosi rapida dell'influenza aviaria.
5) L'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni nella lotta contro l'influenza aviaria ha portato all'individuazione delle procedure di campionamento e dei criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio più adatti ai fini di una corretta diagnosi della malattia nelle diverse situazioni.
6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 10 del 14.1.2006.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 86 del Reg. (UE) 2020/689, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Si approva il manuale diagnostico previsto dalla direttiva 2005/94/CE e contenuto nell'allegato della presente decisione.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 86 del Reg. (UE) 2020/689, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Gli Stati membri applicano il manuale diagnostico dalla data di recepimento della direttiva 2005/94/CE o dal 1° luglio 2007, a seconda di quale sia la prima di queste due date.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 86 del Reg. (UE) 2020/689, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 86 del Reg. (UE) 2020/689, a decorrere dal 21 aprile 2021.