
REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2006 DELLA COMMISSIONE, 3 agosto 2006
G.U.U.E. 4 agosto 2006, n. L 214
Deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all'applicazione dell'articolo 21 in taluni Stati membri.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 agosto 2006
Applicabile dal: 4 agosto 2006
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettera n),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), prevede l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto.
2) Diversi Stati membri hanno dovuto affrontare circostanze eccezionali nella gestione della domanda unica per il 2006. Questa situazione ha a sua volta compromesso in varia misura la possibilità per gli agricoltori degli Stati membri interessati di presentare la domanda unica entro il termine prescritto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ciò rischia, di conseguenza, di mettere in forse il diritto legittimo di alcuni agricoltori di percepire integralmente l'aiuto di cui sono beneficiari.
3) Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno incontrato problemi imprevisti nell'attuazione pratica del nuovo regime di pagamento unico, dovuti in particolare a difficoltà tecniche o amministrative imprevedibili. Inoltre, l'integrazione del settore dell'olio d'oliva nel regime ha reso quest'ultimo ancora più complesso. Il numero elevato di domande presentate e i complessi calcoli delle superfici olivicole da dichiarare hanno ulteriormente rallentato il disbrigo delle domande per il 2006 in Francia, Italia, Portogallo e Spagna.
4) La drammatica situazione conseguente alle alluvioni in Ungheria e impreviste difficoltà tecniche nella stampa delle informazioni grafiche in Polonia hanno ritardato notevolmente la distribuzione dei moduli di domanda agli agricoltori da parte delle autorità competenti, sicché molte domande non hanno potuto essere inoltrate in tempo utile.
5) Vista la situazione, è opportuno non applicare per il 2006 la riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo ed esimere dall'esclusione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 le domande presentate entro una data da determinarsi in funzione delle specifiche circostanze di ciascuno Stato membro interessato.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 270 del 21.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006).
GU L 141 del 30.4.2004. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006).
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, la riduzione dell'1% per giorno lavorativo e l'esclusione ivi previste non si applicano alle domande uniche presentate alle autorità competenti per il 2006:
a) entro il 31 maggio 2006:
i) in Francia:
- dagli agricoltori dei dipartimenti francesi elencati nell'allegato I del presente regolamento,
- dagli agricoltori che hanno cominciato a compilare la domanda elettronicamente prima del 15 maggio 2006, ma non hanno potuto completarla entro quella data;
ii) in Ungheria, limitatamente alle zone elencate nell'allegato II del presente regolamento;
iii) nei Paesi Bassi;
b) entro il 15 giugno 2006:
i) in Francia, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico;
ii) in Spagna, limitatamente alle comunità autonome elencate nell'allegato III del presente regolamento;
iii) in Italia;
iv) in Polonia;
v) nel Regno Unito, limitatamente all'Inghilterra;
vi) in Portogallo, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Dipartimenti francesi di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), primo trattino
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Haute-Corse
Corse-du-Sud
Var
Vaucluse
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
ALLEGATO II
Zone dell'Ungheria di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii)
Szeged |
Harta |
Kiszombor |
Hercegszántó |
Csongrád |
Izsák |
Domaszék |
Kalocsa |
Ópusztaszer |
Kaskantyú |
Dóc |
Katymár |
Bordány |
Kecel |
Békésszentandrás |
Kecskemét |
Gyomaendrõd |
Kecskemét-Szarkás |
Hunya |
Kiskõrös |
Szeghalom |
Kiskunfélegyháza |
Szarvas |
Kiskunhalas |
Ágasegyháza |
Kisszálás |
Akasztó |
Kömpöc |
Bácsalmás |
Kunfehértó |
Bácsbokod |
Kunszállás |
Bácsborsód |
Lakitelek |
Bácsszentgyörgy |
Madaras |
Bácsszõlõs |
Mátételke |
Balotaszálás |
Orgovány |
Bátya |
Páhi |
Borota |
Soltszentimre |
Bugac |
Soltvadkert |
Csengõd |
Szentkirály |
Csólyospálya |
Tabdi |
Dusnok |
Tiszaalpár |
Érsekcsanád |
Tiszakécske |
Fajsz |
Uszód |
Fülöpháza |
Városföld |
Harkakötöny |
Zsana |