
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 25 luglio 2006
G.U.R.S. 8 settembre 2006, n. 42
Limiti di spesa mensili per i soggetti affetti da morbo celiaco.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza), all'allegato 1, in tema di assistenza integrativa, include nei LEA l'erogazione dei prodotti dietetici a categorie particolari;
Visto il decreto n. 31547 del 7 aprile 2000, che, oltre che alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere ed alle farmacie private, estende alle aziende commerciali di articoli sanitari la dispensazione dei prodotti per i malati affetti da "morbo celiaco";
Visti i decreti n. 28247 dell'11 marzo 1999, n. 36150 del 9 ottobre 2001, n. 2492 dell'8 gennaio 2004, che fissano i tetti di spesa le procedure di dispensazione dei prodotti senza glutine;
Visto il D.M. 8 giugno 2001 che, in materia di alimentazione particolare, all'art. 3, comma 3, obbliga le Regioni a fissare dei valori massimi di spesa a carico del servizio sanitario nazionale per pazienti affetti da "morbo celiaco";
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2005;
Visto il D.M. 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2006, con il quale vengono fissati i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123;
Considerato che il D.M. 4 maggio 2006, all'art. 4, abroga l'allegato 1 al D.M. 8 giugno 2001, relativamente all'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, il riferimento è il registro nazionale dei prodotti che il Ministero della salute aggiorna periodicamente;
Ritenuto indispensabile dare esecuzione al recepimento del predetto D.M. 4 maggio 2006 che, oltre a riconoscere ai soggetti affetti da celiachia il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, stabilisce nuovi i tetti di spesa massimi, con riferimento alle fasce d'età e sesso, come descritto nella tabella sotto riportata:
Ritenuto, altresì, di lasciare invariate le attuali modalità di contabilizzazione, consegna e pagamento per i suddetti canali di distribuzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente provvedimento, i limiti di spesa mensili per i soggetti affetti da "morbo celiaco" sono quelli previsti dal D.M. 4 maggio 2006 in relazione all'età ed al sesso del paziente, così come di seguito indicato:
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il visto di competenza e, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 25 luglio 2006.
CASTELLUCCI
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 2 agosto 2006 al n. 180.