
REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 5 luglio 2006
G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 1302/2013)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° agosto 2006
Applicabile dal: 1° agosto 2007 (vedi nota)
Nota
L'articolo 16 del presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2006.
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.
2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.
3) Tenuto conto in particolare dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.
4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg nel periodo di programmazione 2000-2006.
5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all'interno dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il presente strumento non è inteso ad aggirare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la Comunità.
6) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.
7) E' ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.
8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione territoriale" (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.
9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.
10) E' necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.
11) Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.
12) Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.
13) E' opportuno precisare che i poteri che un'autorità regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.
14) E' necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.
15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.
16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 255 del 14.10.2005.
GU C 71 del 22.3.2005.
Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Natura di un GECT
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale ("GECT") può essere costituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
3. Un GECT ha personalità giuridica.
4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.
5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.
Diritto applicabile
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:
a) dal presente regolamento;
b) dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e
c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.
Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.
1 bis. Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all'articolo 8.
Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione.
2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.
Composizione di un GECT
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Possono diventare membri di un GECT:
a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
b) le autorità regionali;
c) le autorità locali;
d) le imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alle lettere d) ed e) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis. (3)
Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.
2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5.
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004).
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004).
Lettera modificata da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2016, n. L 330.
Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione.
Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.
2. Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.
4. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.
5. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.
6. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.
Istituzione di un GECT
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.
2. Ciascun membro potenziale:
a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e
b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9.
3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:
a) tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:
i) al presente regolamento;
ii) ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;
iii) al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;
b) tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure
c) lo statuto non sia coerente con la convenzione.
In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.
Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.
Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.
Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.
Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.
3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:
a) condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o
b) un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo.
4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.
5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo.
6 bis. Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:
a) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
b) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.
c) nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis.
Partecipazione di membri di un PTOM
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:
a) approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o
b) conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.
Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.
2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell'allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all'allegato del presente regolamento.
Controllo della gestione dei fondi pubblici
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.
2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.
3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.
4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall'Unione.
5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.
Compiti
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.
2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.
3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell'Unione.
In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.
Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera. Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.
5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU 347 del 20.12.2013).
Convenzione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.
2. La convenzione precisa:
a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;
e) l'elenco dei membri del GECT;
f) l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;
g) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
h) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;
i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;
j) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;
k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;
m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e
n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
3. Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
Statuti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.
2. Gli statuti del GECT specificano come minimo:
a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
b) le relative procedure decisionali;
c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;
d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
e) le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;
f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;
g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;
h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e
i) le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.
Organizzazione di un GECT
1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:
a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.
2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.
3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.
Bilancio
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.
2. La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.
Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3. Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.
I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.
2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.
La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".
Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.
Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.
Interesse pubblico
Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.
Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.
Scioglimento
1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.
2. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.
Competenza giurisdizionale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.
2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.
L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.
3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
b) accesso a servizi nella loro lingua; e
c) accesso alle informazioni.
In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.
Disposizioni finali
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l'effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.
Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.
Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni.
1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.
2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.
Relazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
Entro il 1° agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma.
Esercizio della delega
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1302/2013)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013
3. La delega di potere di cui all'articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI