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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO 5 giugno 2006

G.U.R.I. 13 giugno 2006, n. 135

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale parte economica II biennio, 2004-2005.

In data 5 giugno 2006, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto sanità: per l'ARAN:

nella persona del consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo:

(firmato)

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria

Confederazioni sindacali

CGIL FP (firmato)

CGIL (firmato)

CISL FPS (firmato)

CISL (firmato)

UIL FPL (firmato)

UIL (firmato)

FSI (firmato)

USAE (firmato)

FIALS (firmato)

CONFSAL (firmato)

Al termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL, parte economica II biennio 2004-2005, del personale del Comparto sanità nel testo che segue:

PARTE GENERALE

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto successivamente.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

PARTE I

Biennio economico 2004-2005

Art. 2

Incrementi tabellari

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilità nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto.

2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004.

Art. 3

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 29.

Art. 4

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

2. Dal 1° gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

Art. 5

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 per le modalità di utilizzo nonchè di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.

PARTE II

Finanziamenti

Art. 6

Risorse per la contrattazione integrativa

1. Con decorrenza dal 31 dicembre 2005 a valere per l'anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (Euro 134,29 in ragione d'anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo della produttività.

2. Dal 1° gennaio 2004, è altresì confermato l'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonchè le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.

Art. 7

Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds

1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1° settembre 2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l'indennità professionale specifica di Euro 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2004, l'indennità professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad Euro 340,86, è rideterminata in Euro 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica.

3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL.

PARTE III

Norme generali e finali

Art. 8

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 15, comma 7, del CCNL del 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonchè quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005.

3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.

4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 35 del CCNL del 19 aprile 2004.

Art. 9

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1° settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.

TABELLA A

Incrementi mensili con sviluppo per fasce

Valori in Euro

Posizione economica

dal 1.1.04

dal 1.2.05

dal 31.12.05

DS6

55,25

71,46

5,93

DS5

53,06

68,63

5,70

DS4

51,46

66,57

5,52

DS3

49,93

64,59

5,36

DS2

48,08

62,20

5,16

DS1

46,29

59,88

4,97

DS

44,54

57,62

4,78

D6

50,10

64,81

5,38

D5

48,35

62,55

5,19

D4

46,94

60,73

5,04

D3

45,56

58,94

4,89

D2

44,19

57,17

4,74

D1

42,81

55,39

4,60

D

41,30

53,43

4,43

C5

46,12

59,66

4,95

C4

43,99

56,91

4,72

C3

41,96

54,29

4,51

C2

40,58

52,51

4,36

C1

39,21

50,74

4,21

C

38,03

49,21

4,08

BS5

39,76

51,45

4,27

BS4

38,48

49,79

4,13

BS3

37,25

48,19

4,00

BS2

36,50

47,23

3,92

BS1

35,45

45,87

3,81

BS

34,38

44,48

3,69

B5

37,26

48,21

4,00

B4

36,50

47,22

3,92

B3

35,75

46,26

3,84

B2

35,13

45,45

3,77

B1

34,13

44,17

3,67

B

33,18

42,93

3,56

A5

34,01

44,02

3,65

A4

33,44

43,27

3,59

A3

32,87

42,54

3,53

A2

32,38

41,90

3,48

A1

31,55

40,83

3,39

A

30,70

39,73

3,30

TABELLA B

Tabellari annui e sviluppo per fasce

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica

Tabellare al 31.12.2003

dal 1.1.04

dal 1.2.05

dal 31.12.05

DS6

25.257,42

25.920,40

26.777,94

26.849,10

DS5

24.257,42

24.894,13

25.717,72

25.786,06

DS4

23.528,51

24.146,08

24.944,91

25.011,21

DS3

22.828,53

23.427,71

24.202,78

24.267,10

DS2

21.984,84

22.561,86

23.308,28

23.370,23

DS1

21.164,37

21.719,83

22.438,40

22.498,04

DS

20.365,59

20.900,07

21.591,52

21.648,90

D6

22.907,21

23.508,46

24.286,20

24.350,74

D5

22.107,21

22.687,44

23.438,02

23.500,31

D4

21.462,99

22.026,30

22.755,01

22.815,48

D3

20.832,37

21.379,11

22.086,41

22.145,11

D2

20.206,74

20.737,05

21.423,11

21.480,04

D1

19.576,12

20.089,86

20.754,51

20.809,67

D

18.884,57

19.380,15

20.021,31

20.074,52

C5

21.087,86

21.641,31

22.357,29

22.416,70

C4

20.115,69

20.643,61

21.326,57

21.383,25

C3

19.188,34

19.691,90

20.343,38

20.397,44

C2

18.557,72

19.044,71

19.674,78

19.727,07

C1

17.932,09

18.402,65

19.011,48

19.062,00

C

17.392,52

17.848,91

18.439,41

18.488,42

BS5

18.182,84

18.659,99

19.277,33

19.328,56

BS4

17,599,05

18.060,86

18.658,38

18.707,97

BS3

17.034,00

17.480,97

18.059,30

18.107,30

BS2

16.692,53

17.130,53

17.697,27

17.744,30

BS1

16.213,37

16.638,78

17.189,26

17.234,94

BS

15.722,16

16.134,67

16.668,47

16.712,76

B5

17.038,34

17.485,42

18.063,91

18.111,91

B4

16.690,99

17.128,95

17.695,64

17.742,67

B3

16.350,72

16.779,74

17.334,88

17.380,95

B2

16.064,50

16.486,00

17.031,42

17.076,68

B1

15.610,12

16.019,69

16.549,68

16.593,66

B

15.173,64

15.571,74

16.086,91

16.129,67

A5

15.556,74

15.964,90

16.493,08

16.536,92

A4

15.294,30

15.695,57

16.214,84

16.257,93

A3

15.036,29

15.430,78

15.941,29

15.983,66

A2

14.810,31

15.198,87

15.701,70

15.743,43

A1

14.430,98

14.809,57

15.299,53

15.340,19

A

14.041,66

14.410,03

14.886,77

14.926,33

TABELLA C

Valori annui lordi dell'indennità professionale specifica da corrispondere per dodici mensilità

PROFILO

Valore annuo lordo indennità

1) addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato

---

2) ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)

278,89

3) operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto

---

4) operatore tecnico specializzato - operatore socio sanitario

---

5) operatore tecnico coordinatore

483,40

6) massofisioterapista - massaggiatore

516.46

7) puericultrice

640,41

8) infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso

764.36

9) massofisioterapista - massaggiatore esperto

516,46

10) puericultrice esperta

640,41

11) infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto

764,36

12) assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico

---

13) operatore tecnico specializzato esperto [1]

---

14) collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso -

collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo professionale -

collaboratore tecnico-professionale

---

15) collaboratore professionale sanitario:

.

a) infermiere – infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica

433,82

b) tecnico sanitario di radiologia medica

1.239,50

c) collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) - collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore

professionale assistente sociale esperto

---

16) collaboratore professionale sanitario esperto:

.

a) ex operatore professionale dirigente, infermiere - infermiere pediatrico - assistente - sanitario -

ostetrica;

433,82

b) tecnico sanitario di radiologia medica

1.239,50

[1] Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6 del CCNL 19.4.2004

N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL 19.4.2004, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente Contratto.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL 19 aprile 2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell'ambito del quadriennio normativo 2006-2009.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico 2006-2007.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn. 114 del CCNL 19 aprile 2004.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Dichiarazione a verbale allegata al CCNL 2004/2005 II biennio economico comparto sanità

La F.I.A.L.S./CONF.SAL, pur sottoscrivendo il presente contratto non condivide l'impianto e l'impostazione del sistema economico per cui, al fine di migliorarlo nella negoziazione decentrata intende portare avanti fin da ora, congiuntamente agli eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, la rivendicazione per ottenere che i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per il loro personale contributo lavorativo quotidiano, vengano retribuiti alla stessa stregua dei loro colleghi dei paesi più all'avanguardia dell'Unione europea.

La trattativa odierna, conclusasi dopo 29 mesi di vacanza contrattuale in maniera sommaria e parziale, ha disatteso tutte quelle innovazioni che sul tavolo di concertazione avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori del comparto.

Difatti, ha rimandato sine die le questioni più vetuste rispetto alla classificazione del personale e, in particolare, delle professioni sanitarie: il tavolo di concertazione avrebbe dovuto proseguire ad oltranza per affrontare con il rinnovo della parte normativa, scaduta il 31 dicembre 2005, le tematiche relative alle professionalità emergenti dei ruoli sanitari, amministrativi e tecnici.

Al contempo stimiamo l'urgenza di sopraggiungere a reperire forme e mezzi per una collocazione ottimale di quelle professioni che, all'interno delle Aziende malgrado siano in possesso del requisito della laurea universitaria o di un titolo equipollente, percepiscono salari nettamente inferiori rispetto ai colleghi universitari inquadrati nei ruoli di elevata professionalità (EP).

Non dimentichiamo che, quelle stesse professioni sanitarie che nei prossimi mesi si troveranno a fare i conti con l'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per esercitare il diritto alla professione, dopo la sottoscrizione del presente accordo, avranno ottenuto dopo oltre due anni d'attesa, un esiguo aumento stipendiale lordo mensile di circa 100 euro.

Alla stessa stregua riteniamo l'aumento contrattuale, riconosciuto al personale amministrativo e agli operatori socio-sanitari, pressochè irrisorio. Vale a dire che la percentuale d'inflazione che grava sugli aumenti contrattuali della retribuzione odierna non rappresenta nemmeno una quota parte del depauperamento delle risorse reali: ne è chiara dimostrazione il plusvalore rimesso all'euro nel rapporto di cambio con la vecchia lira.

In questo panorama si palesa improrogabile, l'esigenza di dare spazio ulteriore alla contrattazione istituendo, fin da subito, un tavolo decentrato presso le singole Regioni in aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.

Ogni singola Regione a oggi, si manifesta nei confronti del personale medico, professionale, socio-sanitario, tecnico e amministrativo che presta servizio nelle strutture sanitarie come il diretto datore di lavoro, artefice di interventi rilevanti sulle quote economiche e sugli atti di indirizzo per gli obiettivi delle Aziende. Malgrado questa veste ricoperta dall'ente territoriale in forma completa e inequivocabile non viene ancora previsto, almeno fino a ora, un livello di contrattazione collettiva regionale per rendere omogenei interventi e criteri generali, affinchè questi tengano conto non della realtà della singola Azienda, ma della complessità degli obiettivi prefissati nell'ambito regionale.

FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo ad avviare il negoziato per il rinnovo CCNL 2006-2009 per la parte normativa e per il primo biennio economico 2006-2007, senza dimenticare che l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, come oggi viene apprezzata indistintamente da tutti i cittadini, è strettamente legata alla professionalità degli operatori sanitari che hanno modo di dimostrare quotidianamente il loro valore.

Roma, 5 giugno 2006

FIALS (firmato)

CONFSAL (firmato)