
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
REGOLAMENTO (CE) N. 861/2006 DEL CONSIGLIO, 22 maggio 2006
G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 160
Istituzione di un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare. (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 693/2011)
Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 luglio 2006
Applicabile dal: 1° gennaio 2007 (vedi nota)
Nota
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013.
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
1) Secondo il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), la politica comune della pesca (la "PCP") è intesa a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei relativi regolamenti attuativi, un obiettivo essenziale per l'attuazione della PCP è quello di rendere più efficace la partecipazione finanziaria della Comunità. Una maggiore complementarità e procedure più snelle, uniformi e coordinate, sia all'interno della Comunità europea sia nei rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sono indispensabili per garantire la dovuta coerenza e pertinenza della partecipazione finanziaria.
3) Occorre rifarsi agli obiettivi sanciti dalla riforma della PCP del 2002, successivamente integrati da strumenti politici e normativi settoriali.
4) E' inoltre necessario adeguare la legislazione comunitaria ai suddetti obiettivi e agli orientamenti del quadro finanziario per il periodo 2007-2013, nel rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e ponendo in atto le esigenze di semplificazione e migliore disciplina.
5) La spesa comunitaria può assumere, tra l'altro, la forma di una convenzione di finanziamento, una convenzione di sovvenzione della Comunità, un contratto di appalto pubblico, memorandum d'intesa e accordi amministrativi, secondo le procedure di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
6) Occorrerebbe altresì tenere conto delle conclusioni del Consiglio "Agricoltura e pesca", del 19 luglio 2004, sugli accordi di partenariato nel settore della pesca.
7) Occorre definire chiaramente gli obiettivi, gli ambiti d'intervento e i risultati perseguiti con i finanziamenti comunitari.
8) E' necessario fissare regole sull'ammissibilità delle spese, sull'entità della partecipazione finanziaria della Comunità e sulle relative condizioni di erogazione.
9) E' nell'interesse comune che gli Stati membri siano dotati della necessaria attrezzatura per eseguire controlli della massima efficacia. Affinché gli Stati membri possano adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa della PCP, la Comunità dovrebbe sostenerne gli investimenti in materia di controllo.
10) Occorre mobilitare le risorse finanziarie necessarie per consentire alla Commissione di sorvegliare l'attuazione della PCP.
11) La Comunità dovrebbe anche recare il proprio apporto al bilancio dell'agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) per l'esecuzione del programma di lavoro annuale di tale organismo, nonché per far fronte ai costi d'investimento e di esercizio e alle spese che l'ACCP deve sostenere per l'espletamento delle proprie funzioni.
12) La gestione delle attività di pesca dipende dalla disponibilità di dati relativi allo stato biologico delle risorse ittiche e all'operatività delle flotte pescherecce. La raccolta di dati da parte degli Stati membri, indispensabile ai fini dell'attuazione della PCP, e la realizzazione di ulteriori studi e progetti pilota ad opera della Commissione dovrebbero essere sostenuti col contributo finanziario della Comunità.
13) Occorrerebbe altresì stanziare risorse finanziarie per poter consultare regolarmente le organizzazioni scientifiche internazionali che coordinano la ricerca alieutica nelle acque in cui operano le flotte della Comunità.
14) La riforma della PCP ha reso necessarie nuove consulenze scientifiche, in particolare con riferimento alla strategia basata sugli ecosistemi e alla gestione delle attività di pesca multispecifiche. Gli esperti qualificati in questi campi o le istituzioni per le quali essi lavorano dovrebbero essere retribuiti per la prestazione di tali consulenze.
15) Al fine di promuovere il dialogo e la comunicazione con il settore della pesca e con altri gruppi di interesse, è importante che gli operatori ed altri soggetti interessati siano informati sin dall'inizio delle iniziative in progetto e che gli obiettivi e i provvedimenti della PCP siano chiaramente illustrati e spiegati.
16) In considerazione delle funzioni del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), che è stato rinnovato a norma della decisione 1999/478/CE della Commissione (5), le organizzazioni professionali europee rappresentate nel CCPA dovrebbero poter contare su un appoggio finanziario per la preparazione delle riunioni del CCPA necessarie a favorire un migliore coordinamento delle organizzazioni nazionali a livello europeo e una maggiore coesione settoriale sui temi d'interesse comunitario.
17) Per migliorare la gestione politica della PCP e per consentire l'effettiva costituzione dei consigli consultivi regionali (CCR), istituiti dalla decisione 2004/585/CE del Consiglio (6), è indispensabile sostenere finanziariamente questi CCR nella loro fase di avviamento, finanziandone tra l'altro le spese di traduzione e interpretazione.
18) Per poter coordinare le attività dei CCR con quelle del CCPA, è necessario agevolare la partecipazione di un delegato del CCPA alle riunioni dei CCR.
19) Ai fini della realizzazione degli obiettivi della PCP, la Comunità partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali e conclude accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca.
20) E' necessario che la Comunità partecipi al finanziamento di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi.
21) Le spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l'attuazione delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo dovrebbero essere coperte a titolo di azioni finanziarie di assistenza tecnica.
22) Occorre stabilire procedure per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali concernenti le varie misure adottate nei singoli settori della PCP.
23) E' opportuno fissare i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri.
24) Occorrerebbe definire un quadro finanziario per il periodo 2007-2013 in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo dal titolo "Costruire il nostro avvenire comune - Sfide politiche e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013".
25) In relazione agli interventi finanziati a norma del presente regolamento, occorre garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la corretta applicazione della normativa vigente a tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione.
26) Per garantire l'impiego efficace dei fondi comunitari, occorrerebbe valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
27) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).
28) Il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca (8), la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (9), e la decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (10), dovrebbero essere abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
GU L 358 del 31.12.2002. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2004 (GU L 236 del 7.7.2004).
GU L 248 del 16.9.2002.
GU L 357 del 31.12.2002. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005).
GU L 187 del 20.7.1999. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/864/CE della Commissione (GU L 370 del 17.12.2004).
GU L 256 del 3.8.1999. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/191/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006).
GU L 184 del 17.7.1999.
GU L 80 del 31.3.2000.
GU L 176 del 15.7.2000. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/703/CE (GU L 267 del 12.10.2005).
GU L 157 del 30.4.2004, rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/2/CE (GU L 2 del 5.1.2006).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro per un'azione finanziaria della Comunità finalizzata all'attuazione della politica comune della pesca ("la PCP") e in materia di diritto del mare ("azione finanziaria della Comunità").
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Ambito di applicazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Il presente regolamento si applica all'azione finanziaria della Comunità nei seguenti settori:
a) controllo ed esecuzione delle norme della PCP;
b) misure di conservazione, raccolta e gestione dei dati e uso dei dati per la formulazione di pareri scientifici per la PCP;
c) governance della PCP;
d) relazioni internazionali nell'ambito della PCP e del diritto del mare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Obiettivi generali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
L'azione finanziaria dell'Unione descritta nel capo III contribuisce specificamente a realizzare i seguenti obiettivi generali:
a) potenziare la capacità amministrativa e i mezzi di controllo e di esecuzione delle norme della PCP;
b) migliorare la raccolta, la gestione e l'uso dei dati necessari per la PCP;
c) migliorare la qualità della consulenza scientifica ai fini della PCP;
d) migliorare l'assistenza tecnica a sostegno della gestione della flotta da pesca della Comunità ai fini della PCP;
e) promuovere la partecipazione del settore della pesca e di altri gruppi di interesse alla PCP e stimolare il dialogo e la comunicazione tra questi e la Commissione;
f) attuare le misure correlate agli accordi di partenariato nel settore della pesca e ad altri accordi bilaterali o multilaterali ai fini della PCP, in particolare allo scopo di garantire la sostenibilità delle risorse della pesca nelle acque dei paesi terzi e in alto mare;
g) attuare le misure relative al diritto del mare.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Obiettivi specifici in materia di controllo e di esecuzione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
L'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 8 contribuisce a realizzare l'obiettivo di un migliore controllo delle attività di pesca, al fine di garantire l'efficace attuazione della PCP sia nelle acque dell'Unione sia al di fuori di esse, mediante il finanziamento delle seguenti azioni:
a) iniziative degli Stati membri volte a potenziare la capacità o a ridurre le carenze constatate nelle loro attività di controllo della pesca;
b) valutazione e controllo, ad opera dei servizi della Commissione, dell'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri;
c) coordinamento delle misure di controllo, in particolare mediante programmi che prevedano l'impiego congiunto dei dispositivi nazionali d'ispezione e di sorveglianza tramite l'agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e di pareri scientifici
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
L'azione finanziaria dell'Unione di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l'obiettivo di migliorare la raccolta, la gestione e l'uso dei dati e i pareri scientifici riguardanti lo stato delle risorse, il volume di catture, l'impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull'ecosistema marino, gli aspetti economici della pesca e dell'acquacoltura e l'operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque UE, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ambientali e socioeconomiche.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Obiettivi specifici in materia di governance
L'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 12 contribuisce a realizzare l'obiettivo di una maggiore partecipazione dei soggetti interessati a tutte le fasi della PCP, dalla concezione all'attuazione, favorendone l'informazione sugli obiettivi e sulle misure della PCP nonché sul loro eventuale impatto socioeconomico.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Obiettivi specifici in materia di relazioni internazionali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca, l'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 13 contribuisce a realizzare i seguenti obiettivi:
a) tutelare l'occupazione nelle regioni della Comunità dipendenti dalla pesca;
b) garantire la sopravvivenza a lungo termine e la competitività del settore alieutico dell'Unione;
c) sviluppare, attraverso partenariati a livello bilaterale, regionale o multilaterale, la capacità di gestione e di controllo delle risorse di pesca dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l'ambiente imprenditoriale del settore;
d) garantire l'adeguato approvvigionamento del mercato dell'Unione.
2. Relativamente alla partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali e internazionali, l'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 13 contribuisce alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca a livello internazionale grazie all'adozione di idonee misure di gestione di tali risorse.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Interventi in materia di controllo e di esecuzione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Nel campo del controllo e dell'esecuzione delle norme della PCP, sono ammissibili a finanziamento dell'Unione le seguenti spese:
a) spese sostenute dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP, in particolare per le seguenti azioni:
i) investimenti connessi ad attività di controllo svolte dalle autorità nazionali competenti, da enti amministrativi o dal settore privato ai fini seguenti:
- acquisto e/o sviluppo di tecnologia, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), reti informatiche per la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, lo scambio e lo sviluppo di metodi di campionamento di dati relativi alla pesca, compreso lo sviluppo di siti web connessi al controllo,
- acquisto e/o sviluppo dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e i sistemi di identificazione automatica (AIS),
- attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri,
- acquisto e ammodernamento dei mezzi di controllo;
ii) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
iii) attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca;
iv) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
v) iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;
b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell'Unione, aventi per oggetto la valutazione e lo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;
c) tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, riunioni, nonché locazione o acquisto di mezzi d'ispezione da parte della Commissione;
d) il contributo al bilancio dell'ACCP, a copertura delle spese di personale e delle spese amministrative e operative legate all'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACCP.
2. La Commissione può adottare norme dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Interventi in materia di raccolta di dati di base
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'uso di dati di base, le spese seguenti sono ammesse a beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione nel quadro di programmi nazionali pluriennali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (*):
a) spese sostenute per la raccolta di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici in relazione alle attività di pesca commerciali e ricreative, compresi il campionamento, il monitoraggio in mare e le campagne di ricerca, nonché per la raccolta di dati ambientali e socio economici nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione, in conformità del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008;
b) spese sostenute per interventi connessi alla gestione, allo sviluppo, al miglioramento e all'utilizzo dei dati di cui alla lettera a);
c) spese sostenute per interventi connessi all'uso dei dati di cui alla lettera a), quali stime di parametri biologici e la produzione di serie di dati per l'analisi scientifica e la formulazione di pareri;
d) spese sostenute per la partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008, a pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente o osservatore e a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici.
2. La Commissione può adottare norme dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
___________________
(*) GU L 60 del 5.3.2008.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati complementari
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Nell'ambito della raccolta di dati complementari, la Commissione può effettuare studi e progetti pilota. Sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione le seguenti attività:
a) studi metodologici e progetti volti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati necessari per la formulazione di pareri scientifici;
b) progetti sperimentali di raccolta di dati, in particolare nei settori dell'acquacoltura, dei rapporti della pesca e dell'acquacoltura con l'ambiente e della capacità dell'industria della pesca e dell'acquacoltura di generare posti di lavoro;
c) analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche in relazione alle decisioni progettate nell'ambito della PCP, inclusi i piani di ricostituzione e gestione, e alla valutazione dell'impatto della PCP;
d) selettività dei tipi di pesca, compresa la selettività determinata dalla tipologia degli attrezzi da pesca e dalle tecniche di cattura, e analisi dei rapporti tra capacità di cattura, sforzo di pesca e mortalità per ciascun tipo di pesca;
e) migliore esecuzione della PCP, soprattutto in termini di rapporto costo-efficacia;
f) valutazione e gestione dei nessi tra le attività di pesca e acquacoltura e gli ecosistemi acquatici.
2. L'insieme degli studi e dei progetti pilota di cui al paragrafo 1 può essere finanziato nei limiti del 15% degli stanziamenti annuali autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 9 e al presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Interventi in materia di consulenza scientifica
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Nel campo della consulenza scientifica, sono ammissibili all'azione finanziaria dell'Unione le seguenti spese:
a) spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali o organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli stock per la presentazione di pareri scientifici e di dati;
b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche;
c) indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o ad esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria;
d) indennità corrisposte ad esperti indipendenti che forniscono pareri scientifici alla Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all'interpretazione dei pareri scientifici;
e) contributi ad organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock ittici.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Interventi in materia di governance
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Nel campo della governance, sono ammissibili all'azione finanziaria dell'Unione le seguenti spese:
a) spese di viaggio e alloggio di membri di organizzazioni rappresentative in seno al CCPA per le riunioni preparatorie delle riunioni del CCPA, nonché costi di traduzione, interpretazione e locazione delle sale connessi alle suddette riunioni;
b) spese di partecipazione dei delegati del CCPA alle riunioni dei CCR, del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del CSTEP;
c) spese di funzionamento dei CCR secondo quanto previsto nella decisione 2004/585/CE;
d) spese sostenute per illustrare gli obiettivi e le misure della PCP, in particolare le proposte della Commissione, nonché per diffondere informazioni utili in materia agli operatori del settore e ad altri gruppi interessati, su iniziativa della Commissione, tra cui le spese relative alle seguenti azioni:
i) produzione e diffusione di materiale documentario confacente alle particolari esigenze dei gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);
ii) creazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo dei siti web dei servizi competenti della Commissione e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché l'organizzazione di seminari di informazione e formazione destinati agli opinionisti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Interventi in materia di relazioni internazionali.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Nell'ambito delle relazioni internazionali, sono ammissibili all'azione finanziaria dell'Unione le seguenti spese:
a) spese derivanti da accordi di pesca e da accordi di partenariato nel settore della pesca, negoziati dalla Comunità o in procinto di essere negoziati o rinnovati con paesi terzi;
b) spese derivanti dai contributi obbligatori dell'Unione europea ai bilanci delle organizzazioni internazionali;
c) spese derivanti dai contributi volontari versati dalla Comunità europea, in qualità di membro, alle organizzazioni delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;
d) contributi finanziari volontari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per la Comunità;
e) contributi finanziari volontari a lavori o programmi svolti da organizzazioni internazionali che rivestono particolare interesse per l'Unione;
f) contributi finanziari ad attività (riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono ammissibili quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione.
2. Gli interventi finanziati a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), sono attuati in particolare sulla base dei regolamenti e delle decisioni relativi alla conclusione di accordi e/o protocolli di pesca tra l'Unione europea e i paesi terzi e dei regolamenti e delle decisioni relativi alla firma, da parte dell'Unione europea, degli accordi sulle organizzazioni internazionali di pesca.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Assistenza tecnica
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
L'azione finanziaria dell'Unione può comprendere spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l'attuazione delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo, come ad esempio studi, riunioni, consultazione di esperti, informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazioni, nonché spese legate alle tecnologie dell'informazione, incluse le reti informatiche utilizzate per lo scambio di dati, spese per l'assunzione di personale avventizio ed altre spese amministrative o di assistenza tecnica eventualmente sostenute dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Tassi di cofinanziamento per i sistemi di monitoraggio e controllo
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Per l'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 8, lettera a), i tassi di cofinanziamento sono limitati al 50% delle spese ammissibili. Tuttavia, per le azioni di cui all'articolo 8, lettera a), punto i), eccetto l'acquisto di mezzi navali e aerei, e punti iii) e v), la Commissione può decidere di applicare un tasso superiore al 50% delle spese ammissibili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l'uso di dati di base
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Per l'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 9, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50% della spesa pubblica ammissibile sostenuta per l'esecuzione di un programma a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l'uso di dati complementari
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Per l'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 10, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50% delle spese ammissibili, se si tratta di misure realizzate a seguito di un invito a presentare proposte. Le università e gli istituti di ricerca pubblici che, secondo l'ordinamento nazionale cui sono sottoposti, sono soggetti ad un'imputazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100% dei costi marginali sostenuti per il progetto.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Tasso di finanziamento delle spese di viaggio e alloggio dei membri del CCPA
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Per l'azione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 12, lettere a) e b), il tasso di finanziamento è determinato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. A ciascuna organizzazione rappresentativa che fa parte della commissione plenaria del CCPA sono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per le riunioni preparatorie dipende dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un membro dell'organizzazione rappresentativa. Entro il limite complessivo dei diritti di prelievo, il 20% delle spese effettive ammissibili è trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione rappresentativa a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi direttamente connessi all'organizzazione delle riunioni preparatorie.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Disposizione introduttiva
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Il sostegno finanziario dell'Unione ai programmi nazionali adottati dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP viene erogato secondo la procedura esposta nella presente sezione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Programmazione
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di sostegno finanziario dell'Unione entro il 15 novembre dell'anno precedente l'anno di attuazione considerato.
La domanda è corredata di un programma annuale di controllo della pesca recante le seguenti indicazioni:
a) obiettivi del programma annuale di controllo della pesca;
b) risorse umane disponibili preventivate;
c) risorse finanziarie disponibili preventivate;
d) numero di mezzi navali e aerei disponibili preventivati;
e) elenco dei progetti per i quali è richiesto un contributo finanziario;
f) spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti;
g) calendario di esecuzione dei singoli progetti elencati nel programma annuale di controllo della pesca;
h) elenco di indicatori che saranno utilizzati per valutare l'efficacia del programma annuale di controllo della pesca.
2. Per ciascun progetto, il programma annuale di controllo della pesca specifica la misura prevista all'articolo 8, lettera a), cui si riferisce, indica la finalità del progetto e ne fornisce una descrizione particolareggiata comprendente i seguenti elementi: il titolare, l'ubicazione, il costo preventivato, il calendario di esecuzione del progetto e la procedura di appalto pubblico da seguire.
Se un progetto è realizzato congiuntamente da più Stati membri, il programma annuale di controllo della pesca comprende altresì l'elenco degli Stati membri che partecipano al progetto, i costi totali preventivati per il progetto e i costi preventivati per Stato membro.
3. Per quanto riguarda i mezzi navali e aerei, il programma di controllo della pesca deve inoltre specificare:
a) in che misura saranno utilizzati dalle autorità competenti a fini di controllo (in percentuale rispetto all'attività complessiva di un anno);
b) per quante ore o giorni nel corso di un anno potrebbero essere utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca e quale sistema è applicato nello Stato membro, al fine di consentire alla Commissione o alla Corte dei conti di verificane l'effettivo utilizzo a fini di controllo;
c) in caso di ammodernamento, la loro aspettativa di vita.
4. Gli Stati membri presentano, sia in formato elettronico che su supporto cartaceo, le informazioni specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 avvalendosi del modulo elettronico ad essi trasmesso dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Decisione della Commissione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Sulla base dei programmi di controllo della pesca presentati dagli Stati membri, sono adottate ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario dell'Unione ai programmi nazionali.
2. Nelle decisioni di cui al paragrafo 1 viene data la priorità agli interventi più idonei a migliorare l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, tenendo conto anche del grado di efficacia dimostrato dagli Stati membri nell'attuazione dei programmi già approvati.
3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono:
a) l'importo globale del contributo finanziario concesso a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all'articolo 8, lettera a);
b) il tasso del contributo finanziario;
c) le eventuali condizioni cui è subordinato il contributo finanziario derivanti dalla normativa dell'Unione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
SEZIONE 2
Procedure nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Disposizione introduttiva
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati di base di cui all'articolo 9 è erogato secondo le procedure esposte nella presente sezione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Programmazione
(modificato e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
[1. E' definito, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, un programma dell'Unione comprendente i dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche.
2. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il programma descrive sia la raccolta di dati dettagliati, sia il procedimento necessario per ottenere dati aggregati in conformità agli obiettivi enunciati nell'articolo 5.
3. Ciascuno Stato membro include nel suo programma nazionale gli elementi, previsti dal programma dell'Unione di cui al paragrafo 1, che lo riguardano.
4. Gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario dell'Unione per le parti dei loro programmi nazionali che corrispondono agli elementi del programma dell'Unione che li riguardano.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Decisione di finanziamento della Commissione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Sulla base dei programmi pluriennali presentati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 e approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento, sono adottate ogni anno, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario dell'Unione ai programmi nazionali.
[2. Nelle decisioni di cui al paragrafo 1 viene data la priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la PCP.] (paragrafo soppresso)
3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono:
a) l'importo globale del contributo finanziario concesso a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all'articolo 9;
b) il tasso del contributo finanziario;
c) le eventuali condizioni cui è subordinato il contributo finanziario derivanti dalla normativa dell'Unione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Risorse di bilancio
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Cumulo di aiuti comunitari
Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari comunitari. I beneficiari del presente regolamento forniscono alla Commissione informazioni su altri eventuali finanziamenti ottenuti e sulle richieste di finanziamento in corso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. In sede di esecuzione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (1), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Unioni europee contro le frodi e altre irregolarità (2), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3).
2. Per gli interventi dell'Unione finanziati a norma del presente regolamento, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, incluso l'inadempimento di un obbligo contrattuale di cui al programma, derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Unioni o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, compresa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate all'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della stessa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Verifiche e rettifiche finanziarie
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. Fatte salve le verifiche effettuate dagli Stati membri in ottemperanza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a verifiche in loco delle azioni finanziate a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.
Funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad effettuare verifiche in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dal presente regolamento.
Le competenze di ispezione summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificatamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
Se il sostegno finanziario dell'Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno dell'Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l'identità del beneficiario finale.
A tale fine, i beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni dal versamento del saldo.
La Commissione può anche invitare lo Stato membro interessato a svolgere verifiche in loco delle azioni finanziate a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti o loro rappresentanti.
2. Se la Commissione ritiene che i fondi dell'Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto dell'Unione applicabile, essa ne informa i beneficiari, compreso ogni eventuale beneficiario finale a norma del paragrafo 1, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
Se entro tale termine non perviene alcuna risposta da parte dei beneficiari o se le loro osservazioni non sono tali da indurre la Commissione a rivedere il proprio parere, quest'ultima revoca il contributo finanziario o ne riduce l'importo o ne sospende l'erogazione.
Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
3. La Commissione si assicura dell'esistenza di adeguati dispositivi di controllo e di revisione contabile delle azioni finanziate a norma dell'articolo 53, paragrafo 7, e dell'articolo 165 del regolamento (CE) n. 1605/2002.
4. Secondo il principio della sovranità nazionale, la Commissione può eseguire o far eseguire unicamente con il consenso del paese terzo interessato controlli finanziari dei fondi erogati a paesi terzi per interventi finanziati a norma dell'articolo 13, lettera a).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Valutazione e relazioni
1. Le azioni finanziate a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare sorveglianza per verificarne la corretta esecuzione.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna delle azioni finanziate.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) entro il 31 marzo 2011 una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
b) entro il 30 agosto 2012 una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
c) entro il 31 dicembre 2014 una relazione di valutazione ex post.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Procedura di comitato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
____________________
(*) GU L 55 del 28.2.2011.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Modalità di applicazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
[Per gli interventi di cui all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 9, le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Abrogazione di atti obsoleti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 693/2011)
Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/CE sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 3, secondo trattino, e degli articoli 4 e 6 della decisione 2000/439/CE, nonché del relativo allegato, applicabili al 31 dicembre 2006, si applicano per analogia ai programmi nazionali 2007 e 2008 per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dall'1° gennaio 2014, dall'art. 128 del Reg. (UE) n. 508/2014 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 129, del presente.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL