
N.d.R. Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10, comma 1, del provvedimento IVASS 2 dicembre 2014, n. 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, del medesimo art. 10.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 121 GURI 16 maggio 2006, n. 112
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).
TESTO COORDINATO (al Provv. ISVASS 22 ottobre 2013, n. 10)
N.d.R. Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 10, comma 1, del provvedimento IVASS 2 dicembre 2014, n. 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, del medesimo art. 10.
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visti l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili, nonchè i principi di cui ai Capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di attuare i citati articoli, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'ISVAP;
Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento riguarda i procedimenti per i quali l'ISVAP ha competenza anche nell'adozione del provvedimento finale nonchè le fasi, esperite dall'Autorità, di procedimenti per i quali altre Autorità o Pubbliche Amministrazioni sono competenti all'adozione del provvedimento finale. Degli uni e delle altre è data indicazione nella Tabella allegata.
2. Per ciascuno dei procedimenti (o fasi) indicati nella Tabella sono individuati la norma di riferimento, il termine per la conclusione, stabilito dalla legge o, in assenza di previsione legislativa, individuato dall'ISVAP e l'unità organizzativa responsabile.
3. Per i procedimenti elencati nella lettera A) della Sezione II, e sotto il n. 5, lettera C) della Sezione II, sono indicate solo le unità organizzative responsabili e le relative norme di riferimento. Per detti procedimenti, ordinariamente avviati d'ufficio, si applica, quando il termine non sia previsto dalla legge, quello finale di novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, salvo il diverso termine che, in relazione alla specificità o complessità della fattispecie, o al contrario, all'urgenza di provvedere, l'Autorità individuerà in via previa di volta in volta.
4. I procedimenti sanzionatori sono già oggetto di apposito Regolamento emanato dall'Autorità in data 15 marzo 2006, n. 1; per i procedimenti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Titolo XVIII, Capo VIII, sono indicate unicamente le norme di riferimento e l'unità organizzativa responsabile, mentre la relativa procedura sarà disciplinata dall'apposita normativa di attuazione del Codice stesso.
5. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice delle assicurazioni l'unità organizzativa responsabile sarà individuata volta per volta.
6. Ove non diversamente disposto da norme legislative e regolamentari, per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati valgono gli stessi termini stabiliti per il procedimento principale.
Art. 2
Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento
1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il Servizio indicato nella Tabella di cui all'art. 1.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione della materia alla quale inerisce il procedimento.
3. Il responsabile del procedimento può designare altro dipendente assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/90.
Art. 3
Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
(modificato e integrato dall'art. 1, commi 1, 2, e 3, del Provv. ISVAP 9 ottobre 2006)
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della istanza. La data di ricevimento è quella del timbro di arrivo presso l'Autorità.
2. L'istanza deve essere predisposta nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e/o da norme regolamentari, deve contenere tutti gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale ed essere corredata dalla prescritta documentazione.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta all'istante con tempestività e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In questo caso, il termine del procedimento decorre ex novo dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
Art. 4
Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 4, del Provv. ISVAP 9 ottobre 2006)
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dal primo atto di impulso dell'ISVAP conseguente all'obbligo di provvedere o, in casi particolari, dal diverso termine indicato nella Tabella allegata. L'obbligo di provvedere sorge con il completamento dell'istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento.
2. In presenza di atti propulsivi provenienti da altre Autorità di vigilanza o da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'ISVAP dell'atto propulsivo stesso la data di ricevimento è quella del timbro di arrivo presso l'Autorità, comprovata dalla data di protocollazione di arrivo all'Autorità.
Art. 5
Sospensione e interruzione dei termini
1. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti che presuppongono accordi o intese tra l'ISVAP e le corrispondenti Autorità estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese.
2. I termini fissati per la conclusione dei procedimenti sono, altresì, sospesi in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da parte di corrispondenti Autorità estere o di altre Amministrazioni.
3. L'acquisizione di pareri facoltativi richiesti ad altre Autorità non comporta la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di parere facoltativo all'Avvocatura dello Stato ed al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento ne da comunicazione agli interessati, indicandone la ragione. In pendenza del rilascio del parere, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono sospesi. La durata della sospensione non può comunque superare i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.
4. Nel caso in cui l'Autorità debba rilasciare parere obbligatorio ed abbia rappresentato come organo adito la necessità di ulteriori elementi istruttori da acquisire presso altre Amministrazioni, il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro il termine di quindici giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
6. Agli interessati viene comunicata la data dell'interruzione ovvero quella di inizio e termine della sospensione.
Art. 6
Comunicazione dell'avvio del procedimento
(modificato e integrato dall'art. 1, commi 5 e 6, del Provv. ISVAP 9 ottobre 2006)
1. Salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento dà comunicazione con tempestività e comunque non oltre venti giorni dalla data di cui agli articoli 3, comma 1, e 4 dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonchè ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modifiche.
3. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari, ove previsti dalla legge.
4. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o dell'art. 3 comma 3, il termine dell'avvio del procedimento decorre dalla data di cui agli articoli 3, comma 1, e 4.
Art. 7
Conclusione dei procedimenti
1. I termini riportati nell'allegata Tabella per la conclusione dei procedimenti si riferiscono all'adozione del provvedimento o dell'atto finale. Dell'avvenuta adozione viene data comunicazione agli interessati con le stesse modalità di cui all'art. 6.
Art. 8
Preavviso di rigetto
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del Provv. ISVAP 29 settembre 2008)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il presidente dell'Autorità, previo parere espresso dal consiglio nei casi di cui all'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 12 agosto 1982, n. 576, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte di cui alla lettera B della sezione I della tabella allegata la comunicazione di cui al comma 1 è adottata dal responsabile del procedimento.
Per quanto non disposto si applica l'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
4. La presente disposizione non si applica alle procedure concorsuali.
Art. 9
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2006
Il presidente