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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2006

G.U.R.I. 24 aprile 2006, n. 95

Integrazione del Decr. 11 marzo 2004, attuativo del comma 1 dell'articolo 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali, autorizzate ai sensi del comma 11 del citato articolo 50.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 1 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale, nonchè ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, che, in particolare, riporta nell'allegato A le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, il quale prevede, tra l'altro, nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonchè di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622 del 1° dicembre 2004 di autorizzazione della richiesta di adesione totale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Lombardia, per l'adozione, tra l'altro, della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Lombardia degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59366 del 9 maggio 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Veneto, per l'adozione, in parte del territorio regionale, della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Veneto degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 158689 del 21 dicembre 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Sardegna, per la personalizzazione del fronte della TS nello spazio riservato ai dati regionali;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 166655 del 12 dicembre 2005 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della Regione siciliana, per l'adozione della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività sono risultati non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della Regione siciliana degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36214 del 10 marzo 2006 di autorizzazione della richiesta di adesione parziale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, per l'adozione della propria tessera sanitaria i cui standard tecnologici, di efficienza ed effettività sono risultati non inferiori a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto da parte della regione Friuli-Venezia Giulia degli impegni assunti in sede di autorizzazione;

Tenuto conto dello stato di avanzamento degli impegni assunti dalle predette regioni aderenti al comma 11 del citato art. 50 e degli obblighi di comunicazione del codice fiscale e di ogni sua variazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e che non si sono integralmente perfezionati per la regione Lombardia sia i predetti impegni realizzativi sia gli obblighi di comunicazione e per la regione Veneto gli obblighi di comunicazione;

Ritenuto di dover integrare il citato decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, al fine di definire i parametri delle tessere sanitarie regionali autorizzate ai sensi del comma 11 del citato art. 50, in quanto risultano non inferiori agli standard tecnologici, di efficienza ed effettività a quelli realizzati in attuazione del citato art. 50.

Decreta:

Art. 1

Dopo l'art. 1 del decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie concernente le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS), sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 1-bis (Tessere sanitarie regionali). - 1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono riconosciute conformi alle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) di cui all'art. 1, le tessere adottate dalle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.".

"Art. 1-ter (Tessere sanitarie regionali sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale). - 1. Con riferimento alle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1-bis, le tessere adottate dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze. 2. Con successivi decreti sono indicate le ulteriori tessere sanitarie regionali che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze.".

Roma, 19 aprile 2006

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ragioniere generale dello Stato

CANZIO

p. Il Ministero della salute

Il capo del Dipartimento della qualità

MASTROCOLA

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

PELOSI

ALLEGATO B

1 Caratteristiche tecniche e parametri delle tessere sanitarie regionali adottate dalla Regione Lombardia.

1.1 Versione di carta emessa dalla Regione Lombardia nel corso dell'anno 2004 che deve essere sostituita gradualmente dalla regione entro il 2008 con la versione riportata nel successivo punto 1.2.

1.2 Versione autorizzata con nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141662 del 1° dicembre 2004, ai sensi del comma 11 dell'articolo 50 citato in premessa.

2 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla Regione Veneto.

3 Caratteristiche tecniche e parametri della Tessera Sanitaria (TS) personalizzata per la Regione Sardegna.

4 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla Regione Siciliana.

5 Caratteristiche tecniche e parametri della tessera sanitaria regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

6 Registrazione della banda magnetica delle tessere sanitarie regionali

Per le modalità di registrazione della traccia 1 della banda magnetica si fa riferimento a quanto già stabilito dal decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze. Di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato articolo 50. In via sperimentale la traccia 2 della banda magnetica verrà utilizzata dalle Regioni per l'erogazione di servizi addizionali orientati alla semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Le Regioni metteranno a disposizione l'esperienza maturata al fine di giungere alla definizione di uno standard nazionale per l'utilizzo della seconda traccia della banda magnetica.