
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006 DELLA COMMISSIONE, 12 aprile 2006
G.U.U.E. 27 luglio 2009, n. L 145
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
TESTO COORDINATO (al Reg. (CE) n. 666/2012)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 giugno 2006
Applicabile dal: vedi nota
Nota
Per l'applicazione si veda quanto espressamente previsto dall'art. 54 del presente regolamento.
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (1), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
1) Tenuto conto delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 247/2006 e dell'esperienza acquisita, è necessario, ai fini di una semplificazione legislativa, abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 388/92 (2), (CEE) n. 2174/92 (3), (CEE) n. 2233/92 (4), (CEE) n. 2234/92 (5), (CEE) n. 2235/92 (6), (CEE) n. 2039/93 (7), (CEE) n. 2040/93 (7), (CE) n. 1418/96 (8), (CE) n. 2054/96 (9), (CE) n. 20/2002 (10), (CE) n. 1195/2002 (11), (CE) n. 43/2003 (12), (CE) n. 995/2003 (13), (CE) n. 14/2004 (14) e (CE) n. 188/2005 (15) e sostituirli con un unico regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006.
2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per la definizione e la modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.
3) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esenzione dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d'importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il titolo d'importazione a sostegno del regime di esenzione dai dazi d'importazione.
4) Per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esenzione dai dazi d'importazione. A tal fine deve essere utilizzato un titolo di esenzione, redatto sulla base del formulario del titolo d'importazione.
5) Devono essere stabilite le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla grande distanza e all'insularità delle regioni ultraperiferiche che impongono a queste ultime oneri gravosi che ne ostacolano notevolmente le attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti comunitari, l'aiuto deve tener conto dei prezzi praticati all'esportazione.
6) Il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari deve essere gestito sulla base del formulario del titolo d'importazione (di seguito "titolo di aiuto").
7) Per la gestione dei regimi specifici di approvvigionamento è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (16).
8) La gestione dei regimi specifici di approvvigionamento deve permettere di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, favorire un rapido rilascio dei titoli, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché al pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari. Dall'altro, assicurare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le regioni ultraperiferiche siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della loro posizione geografica siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.
9) Uno degli strumenti sopra citati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta registrazione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.
10) Le modalità di gestione dei regimi devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di approvvigionamento, l'operatore registrato ottenga un titolo per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'effettività dell'operazione e l'idoneità della domanda di titolo.
11) Ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano dei regimi, occorre tra l'altro che la durata di validità dei titoli sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il titolo e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento.
12) Gli effetti dei benefici accordati sotto forma di esenzione dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. E' pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.
13) Il regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce che i prodotti che beneficiano del regime di approvvigionamento specifico non possono essere esportati verso i paesi terzi né spediti verso il resto della Comunità. Detti regolamenti prevedono tuttavia un numero limitato di deroghe a questo principio, che variano a seconda delle regioni considerate. Occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di queste deroghe e le modalità di controllo del loro esercizio. In particolare è opportuno stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali, nonché i quantitativi di prodotti e le destinazioni delle esportazioni dei prodotti ottenuti da attività di trasformazione a livello locale al fine di favorire lo sviluppo di un commercio regionale.
14) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dai regimi specifici di approvvigionamento, al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (17), nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.
15) E' opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza dei regimi. Inoltre, al fine di assicurare un'efficiente sorveglianza di questi ultimi, occorre precisare le disposizioni relative ai controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.
16) Per poter valutare l'applicazione dei regimi, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.
17) E' necessario definire, per ogni regime di aiuto a favore delle produzioni locali, il contenuto della domanda e i documenti giustificativi che è necessario allegare per la sua valutazione.
18) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.
19) E' indispensabile rispettare i termini previsti per la presentazione e per la modifica delle domande di aiuto, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle stesse. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in ritardo possono essere accettate. E' inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare le scadenze e i termini fissati.
20) Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in loco che riveli errori in relazione alla parte oggetto del ritiro.
21) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per raggiungere una certa armonizzazione dei controlli in tutti gli Stati membri, occorre definire con precisione i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.
22) Occorre determinare il numero minimo di imprenditori da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto.
23) Il campione minimo da sottoporre a ispezione in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono essere specificati.
24) L'accertamento di irregolarità significative deve imporre un livello più elevato dei controlli durante l'anno in corso e in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.
25) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli imprenditori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.
26) Per consentire alle autorità nazionali nonché alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'imprenditore o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, l'imprenditore deve ricevere una copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.
27) Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi.
28) E' opportuno prevedere delle riduzioni e delle revoche sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e a circostanze eccezionali e naturali. Tali riduzioni e revoche devono essere modulate in funzione della gravità dell'irregolarità commessa e andare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per un determinato periodo.
29) In linea generale non devono essere applicate riduzioni o revoche se l'imprenditore ha presentato un'informazione oggettivamente corretta o se può dimostrare di essere esente da colpa.
30) Gli imprenditori che informano in qualunque momento le autorità competenti nazionali in merito alle domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o revoche, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'imprenditore non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di procedere ad un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato l'imprenditore circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. La stessa disposizione deve essere applicata all'introduzione di dati inesatti nella banca dati informatica.
31) Quando allo stesso imprenditore siano applicate varie riduzioni, esse devono esserlo indipendentemente l'una dall'altra. Inoltre le riduzioni e le revoche a norma del presente regolamento devono essere applicate ferme restando le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla legislazione nazionale.
32) Quando, per ragioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali, un imprenditore non è in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi, il beneficio dell'aiuto gli resta comunque acquisito. E' necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.
33) In occasione del recupero di importi versati indebitamente, al fine di garantire un'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, è necessario stabilire le condizioni nelle quali ci si può appellare a tale principio, fatto salvo il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti.
34) E' necessario adottare le modalità necessarie per la realizzazione del simbolo grafico, allo scopo di migliorare la conoscenza e di promuovere il consumo dei prodotti agricoli di qualità, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità.
35) Le condizioni di utilizzo del simbolo grafico, vale a dire la compilazione dell'elenco dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, che possono utilizzare il simbolo nonché la definizione delle caratteristiche di qualità, delle modalità di produzione, di condizionamento e di fabbricazione dei prodotti trasformati, devono essere proposte dalle organizzazioni professionali delle regioni ultraperiferiche. E' necessario precisare che tali prescrizioni devono poter essere adottate con riferimento a norme esistenti nella legislazione comunitaria o, in mancanza, a livello internazionale o ancora con riferimento a modalità di coltivazione e fabbricazione tradizionali.
36) Per poter trarre il massimo vantaggio da questo strumento specifico di promozione messo a disposizione dei produttori e fabbricanti di prodotti di qualità specifici delle regioni ultraperiferiche, nonché a fini di semplificazione e di efficienza nella gestione e nel controllo, è opportuno concedere il diritto di utilizzare il simbolo grafico agli operatori direttamente responsabili della produzione, del condizionamento ai fini della commercializzazione e della fabbricazione dei prodotti in questione, stabiliti nelle regioni che si impegnano a rispettare determinati obblighi.
37) Spetta alle autorità competenti per le regioni interessate adottare le disposizioni amministrative complementari necessarie per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi esistenti e vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi.
38) E' necessario prevedere la comunicazione alla Commissione delle informazioni necessarie a consentirle di realizzare nel modo migliore l'armonizzazione delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico nelle diverse regioni ultraperiferiche.
39) Ai fini dell'esenzione dai dazi doganali per l'importazione di tabacco nelle isole Canarie, è necessario definire il periodo annuale per il calcolo del quantitativo massimo di prodotti del tabacco di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 247/2006 e definire l'espressione "fabbricazione locale di prodotti del tabacco". E' necessario inoltre consentire, per poter offrire la maggiore flessibilità, che il quantitativo globale di tabacco greggio scostolato possa essere utilizzato per l'importazione di altri prodotti tenendo conto di un coefficiente di equivalenza dipendente dalle necessità dell'industria locale.
40) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare la corretta applicazione del presente regolamento.
41) La Commissione deve essere informata, eventualmente, di tutte le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal presente regolamento. Al fine di consentire alla Commissione di assicurare un controllo efficace, gli Stati membri sono tenuti a comunicarle regolarmente alcune statistiche relative ai regimi di aiuto.
42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 42 del 14.2.2006.
GU L 43 del 19.2.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2001 (GU L 202 del 27.7.2001).
GU L 217 del 31.7.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (GU L 174 del 26.7.1995).
GU L 218 dell'1.8.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95.
GU L 218 dell'1.8.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/2002 (GU L 174 del 4.7.2002).
GU L 218 dell'1.8.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1742/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004).
GU L 185 del 28.7.1993.
GU L 182 del 23.7.1996.
GU L 280 del 31.10.1996.
GU L 8 dell'11.1.2002. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 127/2005 (GU L 25 del 28.8.2005).
GU L 174 del 4.7.2002.
GU L 7 dell'11.1.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 261/2005 (GU L 46 del 17.2.2005).
GU L 144 del 12.6.2003.
GU L 3 del 7.1.2004. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 (GU L 326 del 13.12.2005).
GU L 31 del 4.2.2005.
GU L 152 del 24.6.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006).
GU L 102 del 17.4.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006, in particolare per quanto riguarda i programmi relativi al regime specifico per l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, ai provvedimenti a favore delle produzioni locali delle suddette regioni e alle misure di accompagnamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "regioni ultraperiferiche": le regioni indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato; ciascuno dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) è considerato una regione ultraperiferica distinta;
b) "autorità competenti": le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultraperiferica ai fini dell'applicazione del presente regolamento;
c) "programma": il programma generale di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 247/2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento
I bilanci previsionali di approvvigionamento, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 247/2006, quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per anno civile. Essi possono essere modificati a norma dell'articolo 49 del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Titolo d'importazione
1. Per i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esenzione dai dazi all'importazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, viene applicata previa presentazione del suddetto documento.
2. Detto titolo di importazione è compilato secondo il formulario di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.
3. La domanda di titolo di importazione e il titolo di importazione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato I, parte A, nonché una delle diciture elencate nell'allegato I, parte B.
4. Il titolo d'importazione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
5. Il titolo d'importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
6. I dazi all'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel titolo d'importazione. La tolleranza del 5% prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Titolo di esenzione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1242/2007)
1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esenzione dai dazi d'importazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, viene applicata previa presentazione di un titolo di esenzione.
2. Il titolo di esenzione è compilato sul formulario del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
3. Una delle dicitura che figurano nell'allegato I, parte C, deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del documento.
4. La domanda di titolo di esenzione e il titolo di esenzione recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato I, parte D, nonché una delle diciture elencate nell'allegato I, parte B.
5. Il titolo di esenzione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
6. Il titolo di esenzione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Fissazione e concessione dell'aiuto
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, lo Stato membro stabilisce nell'ambito del programma l'importo dell'aiuto diretto a ovviare alla distanza, all'insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:
a) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, delle operazioni di carico e scarico necessarie per la spedizione delle merci destinate alle regioni ultraperiferiche in questione;
b) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e delle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultraperiferiche in questione.
2. Nessun aiuto è concesso per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica.
Nessun aiuto è concesso per l'approvvigionamento in zucchero C.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Titolo di aiuto e pagamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1242/2007)
1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un "titolo di aiuto" utilizzato integralmente.
La presentazione del titolo di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del titolo stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5% per ogni giorno supplementare.
Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del titolo di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:
a) forza maggiore o evento climatico eccezionale;
b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto.
In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia stata riconosciuta.
2. Il titolo di aiuto è compilato sul modello di formulario del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
3. Una delle diciture elencate nell'allegato I, parte E, deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del documento.
Le caselle 7 ed 8 del titolo sono barrate totalmente.
4. La domanda di titolo di aiuto e il titolo di aiuto recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato I, parte F, nonché una delle diciture elencate nell'allegato I, parte G.
5. Il titolo di aiuto reca, alla casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.
6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del titolo di aiuto.
7. Il titolo di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale
1. Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:
a) "vantaggio" di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006: l'esenzione dai dazi doganali o la concessione dell'aiuto comunitario previsti nel suddetto regolamento;
b) "utilizzatore finale":
i) quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;
ii) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento ai fini del consumo umano:
- l'ultimo trasformatore o condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della distanza, dell'insularità e della situazione ultraperiferica,
- il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;
iii) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli:
l'agricoltore.
2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare l'effettiva trasmissione del vantaggio sull'utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.
Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell'ambito della relazione prevista all'articolo 48.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Registro degli operatori
1. I titoli d'importazione, di esenzione e di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti (di seguito "il registro").
2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.
Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;
b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione;
c) impegnarsi, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:
i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;
ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
iii) a presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzatore finale.
3. L'operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all'articolo 16 deve, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento.
4. Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all'articolo 16 o 18 deve, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione e fornire, eventualmente, gli elenchi analitici dei prodotti trasformati.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del titolo
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 7, e degli articoli 14 e 15, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:
a) polizza di carico o lettera di trasporto aereo;
b) titolo d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all'articolo 315, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), per i prodotti comunitari.
La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del documento.
2. La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.
GU L 253 dell'11.10.1993.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Presentazione dei titoli e delle merci e non trasmissibilità dei documenti
1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i titoli d'importazione, di esenzione e di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.
Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie per esservi successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei documenti di cui al primo comma.
2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.
I titoli sono utilizzati per un'unica operazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.
3. I documenti non sono trasferibili.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Qualità dei prodotti
Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento.
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.
Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 7, l'aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un'importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 4 e 5, il dazio all'importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l'interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Non è richiesta alcuna cauzione per le domande di titoli d'importazione, di esenzione o di aiuto.
Tuttavia, in casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono la costituzione di cauzioni di importo pari all'entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Aumento significativo delle domande di titoli
1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli d'importazione, titoli di esenzione o titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per assicurare, tenendo conto delle disponibilità e delle necessità dei settori prioritari, l'approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione.
2. In caso di limitazione del rilascio dei titoli, le competenti autorità applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione dei quantitativi.
3. Previa consultazione delle autorità interessate si applicano i paragrafi 1 e 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo
Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di titolo.
Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Condizioni di esportazione o di spedizione
1. L'esportazione e la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti confezionati o trasformati utilizzando prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento sono soggette alle seguenti condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.
2. Per i prodotti esportati viene apposta nella casella 44 della dichiarazione di esportazione una delle diciture che figurano nell'allegato I, parte H.
3. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di esportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento.
Tali prodotti non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.
4. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo dei dazi d'importazione erga omnes applicabili il giorno dell'importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della spedizione.
Tali prodotti non possono formare oggetto di spedizione, fino a quando non sia stato effettuato il versamento di cui al primo comma.
Qualora non sia materialmente possibile determinare il giorno dell'importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i diritti d'importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente il giorno della spedizione.
5. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato dall'esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell'esportazione o della spedizione.
Tali prodotti non possono formare oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma.
Qualora non sia materialmente possibile determinare l'importo dell'aiuto concesso, si considera concesso l'aiuto più elevato stabilito dalla Comunità per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.
Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché rispondano alle condizioni di concessione della stessa.
6. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all'articolo 18, soltanto qualora il trasformatore o l'esportatore attesti che i prodotti in questione non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti naturali o di prodotti condizionati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, soltanto quando l'esportatore attesti che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni
1. L'esportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:
a) i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 3;
b) i prodotti di cui al paragrafo 16, paragrafo 5, che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all'esportazione.
2. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle necessità prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Esportazioni tradizionali, esportazioni nell'ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati
1. Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, l'intenzione di esportare nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, come quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui.
Si intende per "commercio regionale" il commercio effettuato, per ogni DOM, per le Azzorre e Madera e per le isole Canarie, con destinazione dei paesi terzi di cui all'allegato VI.
Per le esportazioni nell'ambito del commercio regionale, l'esportatore presenta alle autorità competenti i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, entro il termine fissato dall'articolo 49 del suddetto regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nel termine previsto, le autorità competenti procedono al recupero del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.
I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati in loco.
2. Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale conforme al paragrafo 1, devono soddisfare, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1) e al regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le usuali manipolazioni.
3. L'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.
4. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, alla casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle diciture che figurano all'allegato I, parte I.
GU L 302 del 19.10.1992.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Controlli
1. I controlli amministrativi all'importazione, all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli sono approfonditi e prevedono in particolare dei controlli incrociati con i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.
2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5% dei titoli presentati a norma dell'articolo 11.
I controlli fisici sono effettuati attenendosi, mutatis mutandis, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (1).
Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.
GU L 42 del 16.2.1990.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Sanzioni
1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore venga meno agli obblighi assunti a norma dell'articolo 9 e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti:
a) esigono dal titolare del titolo d'importazione, del titolo di esenzione o del titolo di aiuto il rimborso del beneficio concesso;
b) sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità dell'inadempimento.
Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all'importo corrispondente all'esenzione dai dazi all'importazione o all'importo dell'aiuto determinato in conformità all'articolo 16, paragrafi 4 e 5.
2. Salvo casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un titolo non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere titoli è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.
3. Le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Modalità nazionali di gestione e di controllo
Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.
Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
TITOLO III
MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI
CAPO I
Commercializzazione al di fuori della regione di produzione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Importo dell'aiuto
1. L'importo dell'aiuto concesso a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 a titolo della commercializzazione di prodotti delle regioni ultraperiferiche nel resto della Comunità non può superare il 10% del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2.
Tale limite è portato al 13% del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è una associazione, un'unione o una organizzazione di produttori.
2. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.
Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.
Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.
3. Le condizioni per la concessione dell'aiuto, i prodotti di cui trattasi e i relativi quantitativi sono specificati nei programmi approvati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Pomodori
Per i pomodori delle isole Canarie di cui al codice NC 0702 00, l'importo dell'aiuto, a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 è di 3,6 EUR/100 kg limitatamente a 250.000 tonnellate/anno.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Riso
Il quantitativo massimo di riso raccolto in Guyana che può ottenere un sostegno alla commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità, a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, non può superare 12.000 tonnellate/anno di equivalente riso lavorato.
Per la commercializzazione nel resto della Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, tale quantitativo non può superare 4.000 tonnellate/anno.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Presentazione delle domande
Le domande di aiuto a titolo di un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai moduli da esse stabiliti e durante i periodi da esse stabiliti. Tali periodi sono stabiliti in modo da poter procedere ai controlli in loco necessari e non possono superare il 28 febbraio dell'anno civile seguente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Correzione degli errori palesi
Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errore palese riconosciuto dall'autorità competente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Presentazione tardiva delle domande
Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo la data limite stabilita a norma dell'articolo 25 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo degli importi ai quali il coltivatore avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine prescritto. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Ritiro delle domande di aiuto
1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.
2. I ritiri eseguiti a norma del paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Versamento degli aiuti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1242/2007)
Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi e determinazione del loro importo in applicazione dei programmi comunitari di sostegno di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 247/2006, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile:
- per gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento, per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, nel corso dell'anno,
- per i pagamenti diretti, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1),
- per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno seguente.
GU L 270 del 21.10.2003.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Principi generali
I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.
Il controllo amministrativo è approfondito e comprende verifiche incrociate con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano dei controlli in loco per sondaggio sul 5% almeno delle domande di aiuto. Anche il campione deve essere rappresentativo di almeno il 5% dei quantitativi oggetto dell'aiuto.
In tutti i casi in cui ciò sia necessario, gli Stati membri ricorrono al sistema di gestione e controllo integrato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Controlli in loco
1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.
2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati congiuntamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria.
3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Selezione delle domande da sottoporre al controllo in loco
1. L'autorità competente seleziona gli imprenditori che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto:
a) dell'importo dell'aiuto;
b) del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
e) di altri parametri definiti dagli Stati membri.
Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20% e il 25% del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controllo in loco.
2. L'autorità competente assicura la conservazione dei criteri di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Relazione di controllo
1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti della verifica effettuata. Tale relazione indica in particolare:
a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) il numero di parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;
d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione;
e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo;
f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2. L'imprenditore o il suo rappresentante è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare l'imprenditore o il suo rappresentante a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Riduzioni e revoche
In caso di divergenze fra le informazioni fornite nell'ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui al capo III, lo Stato membro applica riduzioni e revoche dell'aiuto. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate alle violazioni e dissuasive.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Deroghe all'applicazione delle riduzioni e delle revoche
1. Le riduzioni e revoche di cui all'articolo 34 non si applicano quando l'imprenditore abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.
2. Le riduzioni e le revoche non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'imprenditore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.
Sulla base delle informazioni fornite dall'imprenditore, di cui al primo comma, si procede all'adeguamento della domanda alla situazione reale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Recupero dell'indebito e penali
1. In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (1).
2. Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del beneficiario, si applica inoltre una penale di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.
GU L 141 del 30.4.2004.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Forza maggiore e circostanze eccezionali
I casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
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Utilizzo del simbolo grafico
1. Il simbolo grafico previsto all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 247/2006 è utilizzato solo al fine di migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche, che rispondono ai requisiti precisati su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle suddette regioni.
Il simbolo grafico è costituito dal simbolo che figura all'allegato VII del presente regolamento.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.
I suddetti requisiti sono definiti con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza, a norme internazionali oppure vengono eventualmente adottati specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Diritto di utilizzare il simbolo grafico
1. Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall'organismo da esse abilitato a questo fine, per ogni prodotto per il quale sono stati adottati i requisiti di cui all'articolo 38, secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie:
a) produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni;
b) operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione;
c) fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Riconoscimento
1. Il riconoscimento di cui all'articolo 39, paragrafo 2, viene concesso, su loro richiesta, agli operatori di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo che dispongono, se necessario, delle installazioni tecniche necessarie per la produzione o la fabbricazione del prodotto in questione, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 38 e che si impegnano:
a) a seconda dei casi a produrre, confezionare o fabbricare prodotti che soddisfino i suddetti requisiti;
b) a tenere una contabilità che consenta di seguire in modo specifico la produzione, il confezionamento o la fabbricazione del prodotto che può utilizzare il simbolo grafico;
c) a sottoporsi a tutti i controlli e tutte le verifiche chieste dalle autorità competenti.
2. Il riconoscimento viene revocato quando l'autorità competente constati che l'operatore riconosciuto non ha rispettato i requisiti relativi al prodotto o ha mancato ad uno degli obblighi derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Controllo delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico
Le autorità competenti verificano periodicamente il rispetto da parte degli operatori riconosciuti delle condizioni di utilizzo del simbolo grafico nonché degli impegni previsti all'articolo 40.
Le autorità competenti possono delegare l'esercizio dei suddetti controlli a organismi abilitati a questo scopo che possiedano tutte le caratteristiche di competenza tecnica e di imparzialità necessarie. In questo caso, tali organismi presentano periodicamente delle relazioni sullo svolgimento della loro attività di controllo.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Misure nazionali
1. Le autorità competenti adottano le misure amministrative complementari necessarie per la gestione del meccanismo del simbolo grafico. Tali misure possono prevedere in particolare la riscossione di contributi dagli operatori riconosciuti per la stampa del simbolo grafico e per coprire le spese amministrative e di gestione nonché i costi derivanti dalle operazioni di controllo.
2. Le autorità competenti comunicano senza ritardi alla Commissione i sevizi o, eventualmente, gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e per l'esecuzione dei controlli effettuati ai fini dell'applicazione del presente capo. Esse comunicano inoltre, prima della loro adozione, i progetti di misure complementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Utilizzo abusivo e pubblicità del simbolo grafico
Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali pertinenti vigenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l'utilizzo abusivo del simbolo grafico o adottano le misure necessarie a questo scopo. Esse comunicano alla Commissione le misure applicabili, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri assicurano una pubblicità appropriata del simbolo grafico nonché dei prodotti per i quali esso può essere utilizzato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Condizioni di riproduzione e di utilizzo
La riproduzione e l'utilizzo del simbolo grafico si basano sulle norme tecniche che figurano all'allegato VII.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
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Modalità di esenzione dai dazi doganali per il tabacco
1. Il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo annuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 è compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 247/2006, si intende per "fabbricazione locale di prodotti del tabacco" qualsiasi operazione eseguita nell'arcipelago delle Canarie diretta alla trasformazione dei prodotti che figurano nell'allegato VIII del presente regolamento in prodotti manufatti pronti per il consumo.
3. I quantitativi di tabacco greggio e semilavorato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano all'allegato VIII del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Condizioni di esenzione
1. L'importazione dei prodotti di cui all'allegato VIII è soggetta alla presentazione di un titolo di esenzione. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato I, parte J.
Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, gli articoli 2, 5, gli articoli da 9 a 13, e gli articoli 15, 19 e 20 si applicano mutatis mutandis.
2. Le autorità competenti si accertano dell'utilizzo dei prodotti di cui all'allegato VIII del presente regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia e in particolare gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
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Latte
(introdotto dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 408/2009 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1112/2010)
[1. Il latte UHT ricostituito di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 contiene almeno il 15% di latte vaccino fresco prodotto sul posto.
Il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito di cui trattasi è chiaramente indicato sull'etichetta di vendita.
2. Il latte di cui al paragrafo 1 non può essere esportato fuori dell'arcipelago di Madera.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Allevamento
(introdotto dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 408/2009)
1. L'importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nei DOM e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne bovina.
2. L'esenzione dai dazi doganali all'importazione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nella regione ultraperiferica che ha rilasciato il titolo di importazione.
3. Il beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione è subordinato:
a) alla dichiarazione scritta dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali nei DOM o a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
b) all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, ad indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all'arrivo dei bovini, l'azienda o le aziende in cui i bovini saranno ingrassati;
c) alla costituzione, presso l'autorità competente dello Stato membro interessato, di una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato VIII bis del presente regolamento per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nei DOM e a Madera per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*).
4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 3, lettera b);
b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione; oppure
c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.
d) La cauzione è svincolata non appena siano state fornite le prove di cui sopra.
__________
(*) GU L 205 del 3.8.1985.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Comunicazioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 408/2009 ed integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 666/2012)
1. Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili in quel giorno, relativi ai mesi precedenti dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:
a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d'importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;
b) l'importo dell'aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;
c) i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo;
d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell'articolo 16 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati;
e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell'articolo 18;
f) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
g) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.
Tali dati sono forniti sulla base dei titoli utilizzati.
2. I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. Essi vengono comunicati elettronicamente alla Commissione utilizzando il modulo riportato nell'allegato VIII ter. Se i dati comunicati l'ultimo giorno del mese di gennaio per l'anno civile precedente sono provvisori, essi saranno sostituiti con i dati definitivi mediante un'ulteriore comunicazione, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo successivo.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).
___________
(*) GU L 228 dell'1.9.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Relazioni
(integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 666/2012)
1. La relazione d cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 contiene in particolare:
a) eventuali modifiche significative dell'ambiente socio-economico e agricolo;
b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura seguita da un'analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;
c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici alla data di presentazione dell'operazione, espressi in termini di indicatori quantitativi;
d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;
e) un esame dei risultati dell'insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;
f) per il regime specifico di approvvigionamento:
- alcuni dati e un'analisi relativa all'evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso, nonché le misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione,
- tenendo conto degli altri aiuti esistenti, un'analisi della proporzionalità degli aiuti rispetto ai costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e ai prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità;
g) l'indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascuna delle azioni contenute nel programma, misurato attraverso indicatori oggettivamente misurabili;
h) i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;
i) i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri, quali ad esempio il numero di beneficiari, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici che hanno fruito di un pagamento o il numero di aziende interessate;
j) i dati relativi all'esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;
k) le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;
l) le osservazioni dello Stato membro in merito all'attuazione del programma.
2. Per il 2006, la relazione contiene una valutazione dell'impatto, sull'allevamento e l'economia agricola della regione interessata, del programma di aiuto alle attività tradizionali connesse alla produzione di carne bovina, ovina e caprina.
3. Le comunicazioni e le relazioni di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono formulate e trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Modifiche ai programmi
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1242/2007 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 408/2009)
1. Le modifiche dei programmi generali approvati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate in base alle seguenti considerazioni:
a) motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;
b) effetti previsti della modifica;
c) conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.
Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri presentano le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Le domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1° agosto di ogni anno.
Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro notifica.
Le modifiche possono applicarsi prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.
Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.
2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche di seguito indicate la Commissione valuta le proposte dello Stato membro e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006:
a) inserimento nel programma generale di nuove misure, azioni, prodotti o regimi di aiuto; e
b) aumento del livello di sostegno unitario già approvato, per ogni misura, azione, prodotto o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50% dell'importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.
Le modifiche così approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di modifica.
3. Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:
a) per quanto riguarda i bilanci preventivi di approvvigionamento, modifiche fino al 20% del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal regime di approvvigionamento e, di conseguenza, dell'importo globale dell'aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;
b) per quanto riguarda i programmi comunitari a sostegno della produzione locale, adattamenti non superiori al 20% della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e
c) modifiche conseguenti a una modificazione dei codici e delle denominazioni delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell'aiuto, sempreché tali modificazioni non comportino una modifica dei prodotti stessi.
Le modifiche di cui al primo comma non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all'anno, tranne nei seguenti casi:
a) forza maggiore o circostanze eccezionali;
b) modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento;
c) modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
d) trasferimenti finanziari all'interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata.
______________
(*) GU L 256 del 7.9.1987.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1242/2007)
L'importo del finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti in un programma approvato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 ai fini dell'attuazione di quest'ultimo non può superare l'1% del totale del finanziamento assegnato a ciascun programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Misure complementari nazionali
Gli Stati membri adottano tutte le misure complementari necessarie all'applicazione del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Riduzione degli anticipi
Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 47 e 48 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione procede alla riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Misure transitorie
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1242/2007)
1. Le misure adottate per attuare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e la cui la validità va oltre il 31 dicembre 2005 restano applicabili fino alla data in cui la Commissione notifica allo Stato membro interessato l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'ambito delle misure adottate per attuare, relativamente al 2006, i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, ancora pendenti alla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o presentate dopo tale data.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 2174/92, (CEE) n. 2233/92, (CEE) n. 2234/92, (CEE) n. 2235/92, (CEE) n. 2039/93, (CEE) n. 2040/93, (CE) n. 1418/96, (CE) n. 2054/96, (CE) n. 20/2002, (CE) n. 1195/2002, (CE) n. 43/2003, (CE) n. 995/2003, (CE) n. 14/2004 e (CE) n. 188/2005 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IX.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica, in ogni Stato membro interessato, a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell'approvazione del programma del suddetto Stato membro a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO I
PARTE A
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3:
...omissis...
- in italiano, una delle seguenti diciture:
- "prodotti destinati al consumo diretto"
- "prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento"
- "prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli"
- "bovini destinati all'ingrasso importati"
...omissis...
PARTE B
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 4:
...omissis...
- in italiano: "esenzione dai dazi all'importazione" e "titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]"
...omissis...
PARTE C
Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3:
...omissis...
- in italiano: "titolo di esenzione"
...omissis...
PARTE D
Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 4:
...omissis...
- in italiano, una delle seguenti diciture:
...omissis...
PARTE E
Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
...omissis...
- in italiano: "titolo di aiuto"
...omissis...
PARTE F
Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 4:
...omissis...
- in italiano, una delle seguenti diciture:
- "prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento"
- "prodotti destinati al consumo diretto"
- "prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli" [*]
- "bovini destinati all'ingrasso importati"
- "zucchero C: senza aiuto"
...omissis...
_____
[*] Ai fini dell'utilizzo del titolo di aiuto, gli animali di razze pure o di razze commerciali e gli ovoprodotti sono inclusi nella categoria dei prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli.
PARTE G
Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 4:
...omissis...
- in italiano: "titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]"
...omissis...
PARTE H
Diciture di cui all'articolo 16, paragrafo 2:
...omissis...
- in italiano: "merce esportata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006"
...omissis...
PARTE I
Diciture di cui all'articolo 18, paragrafo 4:
...omissis...
- in italiano: "merce esportata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006"
...omissis...
PARTE J
Diciture di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma:
...omissis...
- in italiano: "prodotto destinato alla manifattura di tabacchi"
...omissis...
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO II
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dai DOM
RIUNIONE
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
||
Codice NC |
Verso la Comunità |
Verso paesi terzi |
1101 00 |
- |
5.000.000 |
1104 23 |
- |
250.000 |
1507 90 90 |
- |
38.000 [*] |
1508 90 90 |
- |
2.000 [*] |
1512 11 91 |
- |
250.000 [*] |
1515 29 90 |
- |
5.000 [*] |
2103 20 00 2103 90 90 |
- |
15.000 |
2203 00 |
2.530 [*] |
- |
2309 90 |
- |
8.000.000 |
MARTINICA
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
||
Codice NC |
Verso la Comunità |
Verso paesi terzi |
0403 10 |
- |
3.276 |
1101 00 |
- |
200.000 |
2309 90 |
- |
350.000 |
GUADALUPA
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
||
Codice NC |
Verso la Comunità |
Verso paesi terzi |
1101 00 |
- |
200.000 |
2309 90 |
- |
500.000 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO III
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera
AZZORRE
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
||
Codice NC |
Verso la Comunità |
Verso paesi terzi |
1701 |
141.000 [1] |
. |
1905 90 45 |
- |
50.000 |
2203 00 |
- |
100.000 [*] |
[1] Tale quantitativo sarà applicato a decorrere dal 2010. Negli anni precedenti, verranno applicati i seguenti quantitativi massimi: - nel 2006: 3.000.000 kg - nel 2007: 2.285.000 kg - nel 2008: 1.570.000 kg - nel 2009: 855.000 kg. |
MADERA
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
||
Codice NC |
Verso la Comunità |
Verso paesi terzi |
0401 |
- |
1.000.000 |
1101 00 |
60.000 |
600.000 |
1102 20 |
3.000 |
500.000 |
1704 |
4.600 |
10.000 |
1902 19 |
25.500 |
600.000 |
1905 |
18.200 |
300.000 |
2009 |
3.800 |
- |
2202 |
18.700 [*] |
3.000.000 [*] |
2203 |
00 2.500 [*] |
1.000.000 [*] |
2208 |
9.000 [*] |
20.000 [*] |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO IV
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
||
Codice NC |
Verso la Comunità |
Verso paesi terzi |
0402 10 |
- |
54.000 |
0402 21 |
64.000 |
11.000 |
0402 29 |
- |
33.000 |
0402 91 |
3.000 |
3.000 |
0402 99 |
1.000 |
1.000 |
0403 10 |
- |
7.000 |
0403 90 |
1.000 |
1.000 |
0405 |
6.000 |
12.000 |
0406 10 |
17.000 |
119.000 |
0406 30 |
2.000 |
5.000 |
0406 40 |
2.000 |
1.000 |
0406 90 |
25.000 |
14.000 |
0710 21 |
- |
1.000 |
0710 22 |
1.000 |
1.000 |
0710 30 |
2.000 |
1.000 |
0710 40 |
1.000 |
1.000 |
0710 80 |
4.000 |
16.000 |
0710 90 |
- |
1.000 |
0711 20 |
- |
1.000 |
0711 40 |
- |
1.000 |
0811 90 |
1.000 |
1.000 |
0812 90 |
3.000 |
1.000 |
0813 50 |
1.000 |
1.000 |
1101 00 |
105.000 |
1.000 |
1102 20 |
13.000 |
6.000 |
1102 90 |
1.000 |
1.000 |
1104 19 |
4.000 |
1.000 |
1105 00 |
- |
1.000 |
1507 90 |
- |
300.000 |
1514 19 90 1514 99 90 |
- |
3.000.000 |
1601 00 |
10.000 |
44.000 |
1602 41 |
13.000 |
1.000 |
1602 49 |
16.000 |
39.000 |
1602 50 |
- |
50.000 |
1604 13 |
2.712.000 |
2.027.000 |
1604 14 |
552.000 |
18.000 |
1702 90 |
675.000 |
6.000 |
1704 10 |
19.000 |
20.000 |
1704 90 |
648.000 |
293.000 |
1804 00 |
- |
1.000 |
1805 00 |
1.000 |
45.000 |
1806 10 |
4.000 |
58.000 |
1806 20 |
1.000 |
25.000 |
1806 31 |
1.000 |
4.000 |
1806 90 |
30.000 |
38.000 |
1901 20 |
1.140.000 |
- |
1901 90 |
2.521.000 |
45.000 |
1902 11 |
1.000 |
2.000 |
1902 19 |
1.000 |
47.000 |
1902 20 |
- |
1.000 |
1902 30 |
1.000 |
37.000 |
1903 00 |
- |
1.000 |
1904 10 |
3.000 |
2.000 |
1904 90 |
- |
1.000 |
1905 20 |
- |
1.000 |
1905 31 1905 32 |
45.000 |
132.000 |
1905 40 |
1.000 |
3.000 |
1905 90 |
15.000 |
43.000 |
2004 10 |
22.000 |
1.000 |
2004 90 |
4.000 |
72.000 |
2005 10 |
1.000 |
63.000 |
2205 20 |
57.000 |
1.000 |
2005 40 |
2.000 |
19.000 |
2005 59 |
2.000 |
- |
2005 60 |
34.000 |
1.000 |
2005 70 |
9.000 |
3.000 |
2005 80 |
1.000 |
5.000 |
2005 90 |
20.000 |
27.000 |
2006 00 |
5.000 |
27.000 |
2007 10 |
3.000 |
2.000 |
2007 91 |
3.000 |
8.000 |
2007 99 |
463.000 |
7.000 |
2008 19 |
1.000 |
1.000 |
2008 20 |
18.000 |
38.000 |
2008 30 |
10.000 |
1.000 |
2008 50 |
2.000 |
1.000 |
2008 60 |
1.000 |
1.000 |
2008 70 |
5.000 |
1.000 |
2008 92 |
104.000 |
12.000 |
2008 99 |
224.000 |
1.000 |
2009 12 00 2009 19 |
18.000 |
24.000 |
2009 31 2009 39 |
- |
10.000 |
2009 41 2009 49 |
9.000 |
7.000 |
2009 61 2009 69 |
- |
1.071.000 |
2009 71 2009 79 |
2.000 |
3.000 |
2009 80 |
11.000 |
18.000 |
2009 90 |
16.000 |
12.000 |
2101 11 2101 12 |
5.000 |
3.000 |
2101 20 |
1.000 |
1.000 |
2101 30 |
1.000 |
- |
2102 10 |
1.000 |
28.000 |
2102 20 |
- |
2.000 |
2102 30 |
- |
3.000 |
2103 10 |
- |
2.000 |
2103 20 |
22.000 |
35.000 |
2103 30 |
1.000 |
3.000 |
2103 90 |
30.000 |
61.000 |
2104 10 |
22.000 |
193.000 |
2104 20 |
1.000 |
595.000 |
2105 00 |
167.000 |
505.000 |
2106 10 |
3.000 |
28.000 |
2106 90 |
8.000 |
13.000 |
2202 10 |
5.000.000 [*] |
203.000 [*] |
2202 90 |
3.000.000 [*] |
799.000 [*] |
2203 00 |
70.000 [*] |
157.000 [*] |
2205 10 |
47.000 [*] |
1.000 [*] |
2205 90 |
17.187.000 [*] |
3.295.000 [*] |
2208 40 |
47.000 [*] |
43.000 [*] |
2208 50 |
9.000 [*] |
7.000 [*] |
2208 70 |
190.000 [*] |
17.000 [*] |
2209 00 |
- |
18.000 [*] |
2301 20 |
20.610.000 |
18.654.000 |
2309 90 |
20.000 |
1.525.000 |
3002 10 |
8.000 |
1.000 |
3002 20 |
1.000 |
1.000 |
3002 90 |
1.000 |
1.000 |
3004 20 |
1.000 |
3.000 |
3004 50 |
1.000 |
- |
3004 90 |
51.000 |
18.000 |
3005 10 |
1.000 |
2.000 |
3005 90 |
2.000 |
1.000 |
3203 00 |
1.000 |
1.000 |
3307 49 |
1.000 |
14.000 |
3307 90 |
7.000 |
6.000 |
3401 19 |
2.000 |
9.000 |
3402 13 |
5.000 |
- |
3402 20 |
135.000 |
69.000 |
3402 90 |
40.000 |
62.000 |
3403 19 |
7.000 |
1.000 |
3405 30 |
1.000 |
1.000 |
3405 40 |
2.000 |
6.000 |
3901 10 |
195.000 |
32.000 |
3901 20 |
80.000 |
76.000 |
3904 21 |
49.000 |
180.000 |
3909 50 |
2.000 |
47.000 |
3912 90 |
7.000 |
1.000 |
3917 21 |
195.000 |
11.000 |
3917 23 |
20.000 |
10.000 |
3917 32 |
65.000 |
68.000 |
3917 39 |
33.000 |
2.000 |
3917 40 |
270.000 |
65.000 |
3919 10 |
860.000 |
30.000 |
3920 10 |
2.100.000 |
2.000 |
3920 20 |
310.000 |
8.000 |
3920 99 |
340.000 |
- |
3921 90 |
20.000 |
70.000 |
3923 10 |
49.000 |
59.000 |
3923 21 |
727.000 |
356.000 |
3923 29 |
23.000 |
72.000 |
3923 30 |
180.000 |
35.000 |
3923 40 |
18.000 |
25.000 |
3923 90 |
1.000 |
13.000 |
3924 10 |
6.000 |
5.000 |
3924 90 |
10.000 |
4.000 |
3926 90 |
132.000 |
198.000 |
4823 12 |
1.000 |
3.000 |
da 4823 12 a 4823 90 14 |
15.000 |
18.000 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO V
Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle isole Canarie
Quantitativi in chilogrammi [[*] o in litri] |
|
Codice NC |
Verso paesi terzi |
0402 21 19 |
4.000 |
0403 10 |
100.000 |
0405 10 19 |
1.000 |
1101 |
200.000 |
1507 90 90 00 |
3.300.000 |
1704 90 |
50.000 |
1806 10 |
200.000 |
1806 31 |
15.000 |
1806 32 |
1.000 |
1806 90 |
50.000 |
1901 20 |
10.000 |
1901 90 |
600.000 |
1902 11 |
3.000 |
1902 19 |
50.000 |
1902 20 |
1.000 |
1902 30 |
1.000 |
1905 31 |
200.000 |
1905 32 19 00 |
25.000 |
2009 19 |
10.000 |
2009 31 |
1.000 |
2009 41 |
4.000 |
2009 71 |
4.000 |
2009 80 |
35.000 |
2009 90 |
60.000 |
2103 20 |
10.000 |
2105 00 |
400.000 |
2106 10 20 90 |
1.000 |
2202 90 |
200.000 |
2302 |
300.000 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO VI
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dai DOM
Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore
Martinica: Piccole Antille [1]
Guadalupa: Piccole Antille [1]
Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre e da Madera
Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau
Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau
Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle isole Canarie
Mauritania, Senegal, Guinea equatoriale, Capo Verde, Marocco
[1] Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO VIII
Coefficienti di equivalenza per i prodotti che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie
Codice NC |
Designazione delle merci |
Coefficiente d'equivalenza |
2401 10 |
Tabacco greggio non scostolato |
0,72 |
2401 20 |
Tabacco greggio scostolato |
1,00 |
2401 30 00 |
Cascami di tabacco |
0,28 |
ex 2402 10 00 |
Sigari spuntati senza involucro |
1,05 |
ex 2403 10 90 |
Tabacchi spuntati (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari) |
1,05 |
ex 2403 91 00 |
Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" |
1,05 |
ex 2403 99 90 |
Tabacchi espansi |
1,05 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO VIII bis
(introdotto dall'allegato del Reg. (CE) n. 408/2009)
IMPORTI DELLA CAUZIONE
Bovini maschi da ingrasso (codice NC) |
Importo in EUR/capo |
0102 90 05 |
28 |
0102 90 29 |
56 |
0102 90 49 |
105 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 179/2014.
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 20/2002 |
Regolamento (CE) n. 43/2003 |
Regolamento (CE) n. 1418/96 |
Regolamento (CE) n. 1195/2002 |
Presente regolamento |
Articolo 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
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Articolo 3 |
Articolo 4 |
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Articolo 4 |
Articolo 5 |
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Articolo 5 |
Articolo 6 |
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Articolo 6 |
Articolo 7 |
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Articolo 7 |
Articolo 8 |
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Articolo 8 |
Articolo 9 |
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Articolo 9 |
Articolo 10 |
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Articolo 10 |
Articolo 11 |
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Articolo 11 |
Articolo 12 |
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Articolo 12 |
Articolo 13 |
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Articolo 13 |
Articolo 14 |
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Articolo 14 |
Articolo 15 |
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Articolo 15 |
Articolo 16 |
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Articolo 16 |
Articolo 17 |
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Articolo 18 |
Articolo 25 |
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Articolo 19 |
Articolo 26 |
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Articolo 20 |
Articolo 27 |
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Articolo 21 |
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Articolo 54 |
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Articolo 25 |
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Articolo 55 |
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Articolo 26 |
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Articolo 56 |
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Articolo 27 |
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Articolo 57 |
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Articolo 28 |
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Articolo 58 |
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Articolo 30 |
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Articolo 59 |
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Articolo 31 |
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Articolo 60 |
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Articolo 32 |
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Articolo 61 |
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