
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 631/2013.
REGOLAMENTO (CE) N. 546/2006 DELLA COMMISSIONE, 31 marzo 2006
G.U.U.E. 1° aprile 2006, n. L 94
Attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali e deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE ed abrogazione del regolamento (CE) n. 1874/2003.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 631/2013.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 21 aprile 2006
Applicabile dal: 21 aprile 2006
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 631/2013.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 approva programmi nazionali di sorveglianza sullo scrapie negli Stati membri se rispettano una serie di criteri fissati da tale regolamento. Quest'ultimo definisce inoltre le garanzie addizionali che possono essere chieste ai fini del commercio intracomunitario e delle importazioni ai sensi del regolamento stesso.
2) La decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), stabilisce che ogni Stato membro presenti un programma d'allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in talune razze ovine. Con tale decisione, gli Stati membri possono inoltre derogare dal requisito di istituire un programma di allevamento sulla base di un programma nazionale di sorveglianza dello scrapie, presentato e approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001, che includa un costante controllo attivo degli ovini e caprini morti nell'azienda per tutte le greggi dello Stato membro.
3) Il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (3) ha approvato i programmi nazionali di controllo dello scrapie in Danimarca, Finlandia e Svezia.
4) Il 18 novembre 2005, l'Austria ha presentato alla Commissione un programma nazionale di controllo dello scrapie, sottoponendole, il 5 gennaio 2006, una versione modificata. Il programma modificato soddisfa i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. E' anche probabile che lo scrapie si diffonda poco o per nulla sul territorio austriaco.
5) In base a tale programma nazionale di sorveglianza dello scrapie, l'Austria dovrebbe poter derogare dal programma di allevamento di cui alla decisione 2003/100/CE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre fissare le garanzie commerciali addizionali chieste dall'allegato VIII, capitolo A, e dall'allegato IX, capitolo E, al regolamento (CE) n. 999/2001.
6) Il regolamento (CE) n. 1874/2003 stabilisce per Danimarca, Finlandia e Svezia alcune garanzie addizionali relative alle aziende. Le garanzie commerciali addizionali vanno però modificate per aumentare la sussidiarietà a tali Stati membri e all'Austria, date le diverse situazioni epidemiologiche e commerciali e le differenze dei ceppi di scrapie presenti nei quattro Stati membri.
7) Per motivi pratici e per la chiarezza della normativa comunitaria, è perciò opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1874/2003 e sostituirlo con il presente regolamento.
8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 147 del 31.5.2001. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione (GU L 55 del 25.2.2006).
GU L 41 del 14.2.2003.
GU L 275 del 25.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2004 (GU L 271 del 19.8.2004).
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Approvazione di programmi nazionali di controllo dello scrapie
Sono approvati i programmi nazionali di controllo dello scrapie, di cui all'allegato VIII, capitolo A, punto I, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, degli Stati membri elencati nell'allegato del presente regolamento.
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Garanzie addizionali relative alle aziende
1. Gli ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all'allegato, provenienti da altri Stati membri non elencati nell'allegato o da paesi terzi, devono aver vissuto fin dalla nascita ininterrottamente in aziende che abbiano soddisfatto le condizioni che seguono per almeno sette anni prima della data di spedizione degli animali stessi:
a) non sia stato confermato alcun caso di scrapie;
b) non sia stata messa in atto alcuna misura di eradicazione a causa dello scrapie;
c) le aziende non abbiano compreso animali identificati come a rischio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. Gli ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento, provenienti da altri Stati membri elencati in tale allegato, devono essere stati tenuti in aziende in cui nessun ovino e caprino sia stato sottoposto alle limitazioni ufficiali di movimento a causa delle TSE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, per almeno sette anni prima della data di spedizione degli animali in questione.
3. Sperma, embrioni e ovuli di ovini e caprini destinati agli Stati membri di cui all'allegato devono essere ottenuti da donatori tenuti ininterrottamente fin dalla nascita in aziende che soddisfino le condizioni di cui:
a) al paragrafo 1, se provenienti da altri Stati membri non elencati nell'allegato o da paesi terzi; o
b) al paragrafo 2, se provenienti da altri Stati membri elencati nell'allegato.
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Limitazioni ufficiali di movimento
1. Le limitazioni ufficiali di movimento presentate dagli Stati membri di cui all'allegato sono approvate. Esse si applicano alle aziende che ricevono ovini o caprini, oppure sperma, embrioni e ovuli di ovini o caprini, in cui:
a) animali, sperma, embrioni e ovuli provengono da altri Stati membri non elencati nell'allegato o da paesi terzi; e
b) nello Stato membro o nel paese terzo di spedizione di cui alla lettera a), lo scrapie è stato confermato nei tre anni precedenti o successivi la data di invio degli animali, dello sperma, degli embrioni e degli ovuli.
2. Le limitazioni ufficiali di movimento di cui al paragrafo 1 non si applicano se si ricevono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, o sperma, embrioni e ovuli da un donatore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.
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Deroghe al requisito relativo all'istituzione di un programma di allevamento
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2003/100/CE, gli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento possono ottenere una deroga al requisito relativo all'istituzione di un programma di allevamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione.
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
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