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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2006

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 115 G.U.R.I. 8 maggio 2006, n. 105

Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006.

Testo annotato al 25 ottobre 2006

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che dall'art. 34 e seguenti prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

Visto l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno 2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visti in particolare il comma 1 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, tra i compiti preventivi dell'Osservatorio, la determinazione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e la indicazione dei requisiti di idoneità generali della rete formativa e delle singole strutture che la compongono;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione mediche, che al comma 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, trasmesso dal prof. Latteri, presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;

Vista la nota del presidente dell'Osservatorio n. 69 del 20 gennaio 2006, con cui è stato trasmesso il documento relativo ai requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialità;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Acquisita l'intesa del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto nell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Art. 2

Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità, di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro: MORATTI

Allegati - [non disponibili] (1)

(1)

In ordine alla rettifica apportata all'Allegato annotato, vedi il D.M. Università e ricerca 25 ottobre 2006, pubblicato nella G.U.R.I. 19 dicembre 2006, n. 294.