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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 marzo 2006

Accordo ponte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 [N.d.R. recte: 28 agosto 1997, n. 281], tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005 - 2007" (Rep. Atti n. 2545)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune,

VISTO l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui al comma 164 del medesimo articolo 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato Regioni de11'8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131/2003, che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti per il governo della spesa sanitaria e del rispetto del principio della uniforme ed appropriata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio nazionale di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la lettera d) del richiamato comma 173 dell'articolo 1 prevede. tra gli P specifici adempimenti riferiti al rispetto degli obblighi di programmazione, la realizzazione del i "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario", coerentemente con il Piano sanitario t: nazionale;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 173 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera f, della richiamata intesa con il quale le Regioni si sono impegnate ad adottare, entro il 30 luglio 2005, ed avviare entro il 30 settembre 2005, il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario, da approvarsi con separata intesa entro il 30 maggio 2005 sulla base delle linee contenute nell'allegato 3 della stessa, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale;

VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, che individuava gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e prevedeva, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, la "realizzazione di una formazione permanente di alto livello e qualità in medicina e sanità" per tutti i professionisti della salute;

VISTI gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni il 20 dicembre 2001, il 13 marzo 2003 e il 20 maggio 2004 che, coerentemente con il principio della leale collaborazione, hanno disciplinato il Programma nazionale di formazione continua, individuandone gli obiettivi formativi;

RITENUTO, pertanto, necessario, nella fase di prima attuazione, dare avvio ai contenuti dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sulle linee generali del "Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario", che costituisce il presupposto necessario per l'individuazione di strumenti condivisi per il contenimento della dinamica dei costi, il miglioramento qualitativo dei servizi e la riduzione della spesa inappropriata, nel rispetto del principio della uniforme ed appropriata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio nazionale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO necessario proseguire la fase sperimentale relativa alle diverse attività poste in essere sia per l'accreditamento dei provider che per le tipologie di formazione. fino all'emanazione del Piano Nazionale per l'aggiornamento previsto dall'intesa del 23 marzo 2005;

RITENUTO, quindi, di riconoscere, in tale contesto, le attività formative già poste in essere fino alla data del presente accordo;

RILEVATA, altresì, la necessità di definire alcuni aspetti operativi, considerati necessari per il corretto funzionamento del sistema nazionale di ECM, concernenti, in particolare, la fissazione del numero di crediti formativi da acquisire per l'anno 2006 e del numero globale di crediti per gli anni 2002-2006

VISTA la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della Salute il 3 1 gennaio 2006 ed inviata alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il successivo 2 febbraio 2006;

VISTA la nuova stesura della proposta di accordo pervenuta con nota in data 8 marzo 2006, predisposta dal Ministero della salute in base alle risultanze della riunione tecnica del 21 febbraio 2006;

VISTA la nota del Coordinamento della Commissione salute delle Regioni in data 15 marzo 2006;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome sul testo del presente accordo;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome, nei termini sotto riportati:

PREMESSO CHE:

- gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni il 20 dicembre 2001, il 13 marzo 2003 e il 20 maggio 2004 hanno consentito l'avvio a partire dal 2002, dell'accreditamento a regime dei singoli eventi residenziali e l'avvio, nel 2004, del sistema di accreditamento sperimentale regionale e10 nazionale dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative residenziali, a distanza, nonché formazione sul campo;

- l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 1, ha inserito tra gli obiettivi che le Regioni devono conseguire, al fine di ottenere l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato per le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la realizzazione del "Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007, coerentemente con il Piano Sanitario Nazionale.

- il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 ha individuato, tra gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, la "realizzazione di una formazione permanente di alto livello e qualità in medicina e sanità" per tutti i professionisti della salute.

- con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per quanto concerne il "Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario si è convenuto che esso dovrà contemplare la ridefinizione degli obiettivi formativi garantendo, in ogni caso che, nella formazione continua del personale sanitario, siano presenti:

a) i temi comuni a tutte o più professioni, di prevalente interesse dello Stato;

b) i temi specifici delle singole professioni, discipline e specialità mediche e sanitarie;

c) i temi di natura organizzativo-gestionale, di prevalente interesse delle Regioni;

d) la fissazione delle tipologie delle attività formative;

e) le modalità per l'accreditamento dei provider e le modalità della tenuta dell'albo nazionale dei provider:

f) la definizione di un organico intervento formativo nazionale;

g) i criteri per l'attribuzione dei crediti; h) l'armonizzazione delle regole già previste nei precedenti accordi;

i) il ruolo delle società scientifiche;

l) la definizione delle problematiche relative alla contribuzione alle spese da parte degli organizzatori di eventi.

SI CONVIENE

1. Fino alla definizione del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario 2005- 2007, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'accordo Stato- Regioni del 20 dicembre 2001 (atti rep. N. 1358), nonché le modalità di accreditamento degli eventi formativi residenziali e le sperimentazioni in corso, così come confermato con gli accordi Stato-Regioni del 13 marzo 2003 (rep. Atti n. 1667) e del 20 maggio 2004 (rep. Atti n. 1992).

2. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al punto 1) e comunque entro il 15 marzo 2006, verrà costituito presso il Ministero della Salute un Gruppo di Lavoro paritetico Stato- Regioni, che opererà, avvalendosi anche dei documenti prodotti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per la definizione della proposta "Piano Nazionale dell'Aggiornamento del Personale sanitario".

4. Per l'anno 2006, ai fini del debito formativo, il valore di riferimento dei crediti da acquisire da parte degli operatori sanitari resta fissato a n. 30 crediti. I crediti formativi possono essere acquisiti dagli operatori sanitari con gli stessi criteri di flessibilità stabiliti con il Programma Nazionale di Educazione continua in medicina, avviato con Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, in base al quale l'operatore può acquisire il numero minimo o massimo di crediti formativi fino a raggiungere l'ammontare complessivo pari a 120 crediti formativi, a completamento del debito formativo stabilito nel quinquennio 2002-2006;

5. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1" gennaio 2006 alla data del presente Accordo 6. Durante il periodo di validità del "Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario 2005-2007, gli obiettivi possono essere prevalentemente connessi al "Piano Nazionale della Prevenzione" ed agli altri interventi previsti in attuazione dell'intesa di cui al comma 173 della legge n. 3 11 del 2004 ed in particolare:

- alla prevenzione cardiovascolare;

- allo screening dei tumori;

- all'appropriatezza clinico-assistenziale;

7. Per l'anno 2005 ai fini della certificazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dell'allegato 3 della medesima per quanto attiene agli impegni assunti dalle Regioni ai punti 2.8 e 2.10 del suddetto Allegato 3, sarà resa l'autocertificazione a cura delle Regioni al Comitato di cui all'articolo 9 della Intesa medesima in ordine agli interventi realizzati.

8. Fino alla definizione del Piano Nazionale dell'Aggiornamento del Personale sanitario 2005- 2007, proseguono le sperimentazioni relative alle diverse attività poste in essere sia per l'accreditamento dei Provider che per le tipologie di formazione.

9. In sede di formulazione del Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario verrà disciplinata anche la formazione sul campo (FSC) e saranno stabiliti i criteri e le modalità per privilegiare l'aggiornamento sul posto di lavoro e nello studio o presso il domicilio dell'operatore sanitario, nonché in stages di lavoro presso centri di documentata eccellenza.

10. Entro il 31 maggio del 2006 dovrà essere approvato il Piano Nazionale dell'Aggiornamento del Personale sanitario 2005-2007, predisposto secondo quanto previsto al comma 2 del presente accordo, all'interno del quale saranno definiti i requisiti minimi per l'accreditamento dei Provider integrati con i criteri per l'attribuzione dei crediti formativi per le diverse tipologie di formazione.

Il Presidente

ENRICO LA LOGGIA

Il Segretario

RICCARDO CARPINO