
LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78
G.U.R.I. 10 marzo 2006, n. 58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006,n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 2006
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie
SCAJOLA, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3
All'articolo 1, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche".
All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: "l'uomo" sono sostituite dalle seguenti: "l'essere umano".
All'articolo 4, al comma 1:
alla lettera a), le parole: "dell'uomo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'essere umano";
alla lettera c), alinea, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: ", dell'ambiente".
All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: "produzione" è sostituita dalla seguente: "riproduzione".
All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: "economico" sono inserite le seguenti: "ovvero sanitario o sociale".
All'articolo 8, al comma 3, le parole: "l'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4".
All'articolo 10:
al comma 3, lettera a), la parola: "e" è soppressa;
al comma 6, le parole: "dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "del presente articolo".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".