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LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78

G.U.R.I. 10 marzo 2006, n. 58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006,n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie

SCAJOLA, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3

All'articolo 1, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche".

All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: "l'uomo" sono sostituite dalle seguenti: "l'essere umano".

All'articolo 4, al comma 1:

alla lettera a), le parole: "dell'uomo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'essere umano";

alla lettera c), alinea, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: ", dell'ambiente".

All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: "produzione" è sostituita dalla seguente: "riproduzione".

All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: "economico" sono inserite le seguenti: "ovvero sanitario o sociale".

All'articolo 8, al comma 3, le parole: "l'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4".

All'articolo 10:

al comma 3, lettera a), la parola: "e" è soppressa;

al comma 6, le parole: "dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "del presente articolo".

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".